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Liberi subito Lombardia, il TAR dichiara inammissibile il nostro ricorso


Filomena Gallo e Marco Cappato commentano: “Così viene vanificata l’iniziativa popolare. Valutiamo nuove azioni legali”

Il TAR precisa che “non è qui in esame il giudizio sulla legittimità della legge sul fine vita” e rigetta la richiesta delle Regione e le associazioni “Pro Vita”


Con sentenza depositata il 30 ottobre 2025, il TAR per la Lombardia – Sezione Quinta – ha dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione il ricorso presentato dall’Associazione Luca Coscioni e da alcuni cittadini lombardi contro la deliberazione del Consiglio regionale che, a novembre scorso, aveva dichiarato inammissibile la proposta di legge di iniziativa popolare n. 56/XII sul suicidio medicalmente assistito.

Secondo il TAR, la decisione del Consiglio regionale di non discutere la proposta, tramite la messa al voto di una questione pregiudiziale di costituzionalità, rientra nell’attività legislativa interna dell’assemblea e non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale.

L’Associazione sottolinea che questa interpretazione svuota di significato l’iniziativa legislativa popolare a livello regionale: anche quando una proposta è formalmente ammissibile e coerente con la normativa statale, può essere sottratta alla discussione senza possibilità di controllo o rimedio.

Dichiarano Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente Segretaria nazionale e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni:

Il TAR ha ritenuto di non potersi esprimere, ma così facendo consente che un Consiglio regionale possa impedire ai cittadini di vedere anche solo discussa una proposta di legge di iniziativa popolare, anche se conforme al quadro normativo regionale sulle proposte di legge per cui tantissimi cittadini hanno firmato affinché fosse discussa.

È una ferita alla democrazia partecipativa. L’iniziativa popolare non può ridursi a un atto simbolico: va garantita la discussione pubblica nelle sedi istituzionali. È un modo per svuotare il diritto dei cittadini di partecipare alla formazione delle leggi.


Il TAR precisa che “non è qui in esame il giudizio sulla legittimità della legge sul fine vita” e afferma che deve rigettare la richiesta delle controparti – Regione e le associazioni “Pro Vita” – di rinviare l’udienza (quella che si era tenuta il 22 settembre scorso) per attendere la pronuncia della Corte costituzionale del prossimo 4 novembre sulla competenza tra Stato e regioni in materia di procedure attuative di suicidio medicalmente assistito, poiché le esigenze rappresentate dalle associazioni intervenienti (le associazioni “pro vita”) sono del tutto indipendenti rispetto al sindacato di legittimità sugli atti del presente giudizio.

L’Associazione valuterà ora nuove iniziative legali e politiche per garantire che l’iniziativa legislativa popolare – strumento previsto dallo Statuto regionale e dalla Costituzione – torni a essere effettiva e vincolante almeno per la discussione pubblica nelle assemblee elettive.

➡ Approfondimento: Scheda tecnica


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