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Unione Europea e crimini ambientali. Un approfondimento in una pubblicazione del CEPOL, l'Accademia europea dei Funzionari di Polizia


CEPOL ha recentemente rilasciato l'European Law Enforcement Research Bulletin – Thematic Edition on Environmental Crime (reperibile qui cepol.europa.eu/publications/t…). Come scrive Michael Faure nell’introduzione del Bulletin: "la legislazione ambientale in UE è stata a lungo problematica. Ma con la nuova Direttiva 2024/1203, l’Europa ha compiuto un passo rivoluzionario: ha introdotto reati autonomi (non legati solo a violazioni amministrative) e strumenti per un’applicazione efficace".

L’inquinamento non è solo un problema ambientale: è un crimine organizzato, lucroso e in crescita esponenziale. Secondo l’ONU, i crimini ambientali sono tra i più diffusi al mondo, con profitti che finanziano altre attività illecite e danni irreversibili per ecosistemi, salute pubblica e sicurezza economica.
Il nuovo European Law Enforcement Research Bulletin di CEPOL (Agenzia UE per la formazione delle forze di polizia) dedicato ai crimini ambientali svela dati allarmanti e soluzioni concrete. Ecco cosa emerge


Perché è così difficile fermare questi crimini?


  • Complessità normativa

Le leggi su rifiuti, traffico di specie protette o inquinamento industriale sono frammentate e spesso basate su riferimenti incrociati tra regolamenti UE, convenzioni internazionali (come la Basel Convention o CITES) e normative nazionali.
Esempio: Un caso di traffico illecito di rifiuti tra Svezia, Danimarca e Germania (articolo di Pernille Marie Agerholm Moesborg) ha mostrato come la complessità delle procedure (es. Annex VII vs. prior written notification) possa portare all’assoluzione di colpevoli per errori formali nell’imputazione.

  • Bassi tassi di rilevamento

La maggior parte dei crimini ambientali rimane non rilevata. In Norvegia e Paesi Bassi, ad esempio, il traffico illegale di rettili (36% delle specie minacciate) prospera grazie a:

Lavaggio di specie (wild-caught spacciate per allevate in cattività).
Mancanza di competenze nelle forze dell’ordine per identificare specie protette.
Sanzioni irrisorie che non scoraggiano i trafficanti (articolo di Ragnhild Sollund e Daan van Uhm).

  • Tecnologie e organizzazione criminale

I trafficanti sfruttano Schengen e il mercato unico UE per spostare rifiuti o specie protette senza controlli.
L’illegal dumping di rifiuti (es. scorie chimiche da droghe sintetiche nei Paesi Bassi) contamina suoli e falde acquifere, con costi enormi per la bonifica.


Le soluzioni: innovazione e cooperazione


  • Nuova Direttiva UE 2024/1203

Introduce 20 nuovi reati ambientali (vs. i 9 della direttiva 2008/99/EC), tra cui:

Ecocidio (danni irreversibili a ecosistemi).
Traffico illegale di rifiuti (anche in quantità non trascurabili).
Uso di sostanze che danneggiano lo strato di ozono.

  • Sanzioni minime armonizzate

Fino a 10 anni di reclusione per reati che causano morti.
Multe fino al 5% del fatturato mondiale per le aziende.

Obbligo di raccogliere dati statistici (Art. 22) per monitorare l’efficacia delle misure.

  • Tecnologie all’avanguardia

Droni e LiDAR: La polizia slovacca utilizza UAV con termografia per rilevare rifiuti nascosti sotto strati di plastica (es. rifiuti urbani spacciati per "green-listed").
Satelliti e super-resolution imaging: Progetti come Emeritus (UE) impiegano intelligenza artificiale per analizzare immagini satellitari e identificare discariche abusive (articolo di Phillip William Screen).
Sensori acquatici: Per tracciare inquinanti in fiumi e falde (es. PFAS nei casi Tata Steel e Chemours nei Paesi Bassi).

  • Cooperazione transnazionale

Empact (Piattaforma UE contro le minacce criminali) e Europol coordinano operazioni congiunte (es. Operation Madeira de Lei contro il traffico di fauna selvatica, con 350 azioni in 4 paesi).
Reti specializzate: Come la Jaguar Network (EL PAcCTO) per combattere il traffico tra Europa e America Latina.

  • Formazione e capacity building

La nuova direttiva impone agli Stati membri di formare poliziotti, magistrati e ispettori ambientali (Art. 17-18).

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