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Violenza ed atti persecutori. L'Ordine di Protezione Europeo: Uno Strumento poco conosciuto


Premessa


Il Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio analisi criminale ha rilasciato recentemente il Report Trimestrale (terzo trimestre 2025) sui dati relativi agli omicidi volontari, con particolare attenzione ai delitti potenzialmente legati a liti familiari e violenza domestica (reperibile qui interno.gov.it/sites/default/f…), da cui emerge come nel periodo 1 gennaio 30 - settembre 2025, confrontato con periodo del 2024, il numero degli eventi sia in diminuzione (da 255 a 224 (-12%)), come è in calo pure il numero delle vittime di genere femminile, che da 91 scendono a 73 (-20%). Anche i delitti commessi in ambito familiare/affettivo, fanno rilevare un decremento sia nel numero di eventi da 122 a 98 (-20%), che nel numero delle vittime di genere femminile che da 79 passano a 60 (-24%).

Se in genere gli ultimi dati indicano un aumento della consapevolezza e della segnalazione di casi di violenza di genere, dall'altra parte si avverte una persistenza del fenomeno in diverse forme. Ci sono segnali positivi legati all'attivazione di centri antiviolenza e all'introduzione di nuove leggi, ma la strada per un cambiamento culturale e sociale significativo è ancora lunga.

Anche la conoscenza delle norme, da parte degli operatori che pure dovrebbero recepirle nel dettaglio, appare a volte lacunosa. Ci riferiamo all' Ordine di Protezione Europeo (OPE), uno strumento di cooperazione giudiziaria europea transfrontaliera che dalla sua comparsa sotto forma di Direttiva nel 2011 (e suo recepimento nella normativa nazionale italiana nel pacchetto legislativo noto come "Codice Rosso") è stato utilizzato pochissimo.


Introduzione: La Protezione che Viaggia con Te


Immaginiamo una persona che, in Italia, ha ottenuto un provvedimento di protezione da minacce, violenze o atti persecutori. Cosa accade se questa persona ha la necessità, per lavoro o per scelta personale, di trasferirsi o anche solo di soggiornare in un altro Paese dell'Unione Europea? Perde forse la tutela che le era stata garantita? Per rispondere a questa fondamentale esigenza di sicurezza, è stato creato uno strumento giuridico specifico: l'Ordine di Protezione Europeo (OPE). L'OPE è concepito per risolvere proprio questo problema, assicurando che le misure di protezione concesse in Italia possano "viaggiare" insieme alla vittima, mantenendo la loro validità ed efficacia oltre i confini nazionali.

Per comprendere appieno come funziona questo meccanismo transfrontaliero, è essenziale partire dalle fondamenta: le misure di protezione nazionali che costituiscono il presupposto per poterlo attivare.


Le Misure di Protezione Nazionali: Il Fondamento dell'OPE


Nel nostro ordinamento, l'Ordine di Protezione Europeo si basa su due specifiche misure cautelari previste dal codice di procedura penale. Queste non sono state pensate per reati generici, ma per fornire uno specifico strumento di tutela nelle fasi che precedono l'accertamento della responsabilità penale rispetto a fattispecie delittuose caratterizzate dalla reiterazione della condotta pregiudizievole, come i maltrattamenti contro familiari (art. 572 c.p.) e gli atti persecutori, meglio noti come stalking (art. 612-bis c.p.).

Articolo 282-bis c.p.p.: L'Allontanamento dalla Casa Familiare


Questa misura è uno strumento cruciale per la tutela delle vittime in contesti di violenza domestica. Il suo scopo primario è interrompere la convivenza forzata e pericolosa, allontanando fisicamente la persona che costituisce una minaccia dall'ambiente familiare.

Quando applica questa misura, il giudice può imporre una serie di provvedimenti molto concreti:

  • Ordinare all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare.
  • Vietare all'imputato di rientrare in casa o di accedervi senza una specifica autorizzazione del giudice, che può anche stabilire precise modalità di visita.
  • Prescrivere di non avvicinarsi a luoghi specifici frequentati abitualmente dalla persona offesa (ad esempio, il luogo di lavoro, il domicilio dei familiari, la scuola dei figli).
  • Ingiungere il pagamento di un assegno periodico a favore dei conviventi che, a causa dell'allontanamento, rimangono privi di mezzi economici adeguati.

Questa misura viene applicata in contesti delittuosi gravi, come i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 del codice penale) o gli atti persecutori, meglio noti come stalking (art. 612-bis del codice penale).

Articolo 282-ter c.p.p.: Il Divieto di Avvicinamento


Mentre la misura precedente si concentra sul contesto domestico, il divieto di avvicinamento è uno strumento flessibile, finalizzato a proteggere la vittima nella sua vita quotidiana, sociale e lavorativa, al di fuori delle mura di casa. Il giudice ha un'ampia discrezionalità nel definire i contorni della misura, adattandola alle specifiche esigenze di protezione del caso concreto.

I divieti che il giudice può imporre includono:

  1. Imporre all'imputato di non avvicinarsi a luoghi specifici abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai suoi congiunti (parenti, partner, persone conviventi o legate da una relazione affettiva).
  2. Ordinare di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o, in modo ancora più incisivo e dinamico, direttamente dalla persona offesa, ovunque essa si trovi.
  3. Vietare all'imputato di comunicare con la vittima o con persone a lei vicine attraverso qualsiasi mezzo, sia esso diretto (incontri) o indiretto (telefono, email, social media, messaggi tramite terzi).

Per garantire il rispetto di questa misura, il giudice può disporre l'utilizzo di strumenti di controllo tecnologico, come il cosiddetto "braccialetto elettronico", che segnala alle forze dell'ordine un'eventuale violazione delle distanze imposte.

Sono proprio questi provvedimenti, così centrali per la tutela delle vittime in Italia, a costituire il ponte verso una protezione estesa a livello europeo.


Il Ponte verso l'Europa: L'Ordine di Protezione Europeo (OPE)

Cos'è l'OPE e a Cosa Serve?


L'Ordine di Protezione Europeo (OPE), introdotto dalla Direttiva 2011/99/UE, è una decisione giudiziaria basata sul principio del reciproco riconoscimento tra gli Stati membri. Il suo obiettivo primario è semplice ma fondamentale: estendere l'efficacia di una "misura di protezione" nazionale al territorio di un altro Stato membro in cui la vittima decide di risiedere o soggiornare.

In questo meccanismo, si distinguono due ruoli:

  • Stato di emissione: È il Paese che ha adottato la misura di protezione originaria (in questo caso, l'Italia).
  • Stato di esecuzione: È il Paese dell'Unione Europea in cui la persona protetta si trasferisce e dove l'OPE dovrà essere riconosciuto e applicato.


Il Collegamento Indissolubile con le Misure Italiane


È fondamentale sottolineare un punto chiave: nell'ordinamento italiano, le uniche misure cautelari che costituiscono il presupposto per poter richiedere l'emissione di un OPE sono quelle previste dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale.

Questo significa che l'esistenza di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento è la condizione necessaria e imprescindibile per attivare la tutela a livello europeo. Senza una di queste due misure attive in Italia, non è possibile richiedere un Ordine di Protezione Europeo.

Come Viene Informata la Vittima?


Per assicurare che la vittima sia pienamente consapevole di questa opportunità, la legge italiana (attraverso l'introduzione del comma 1-bis all'art. 282-quater c.p.p.) stabilisce un obbligo preciso. Quando il giudice emette una delle due misure cautelari (art. 282-bis o 282-ter), deve obbligatoriamente comunicare alla persona offesa la sua facoltà di richiedere l'emissione di un Ordine di Protezione Europeo. Questo obbligo di informazione garantisce che un diritto così importante non rimanga inascoltato, fornendo alla vittima uno strumento concreto per pianificare il proprio futuro in sicurezza, anche al di fuori dei confini nazionali.

Conclusione: Una Tutela Senza Frontiere


In sintesi, l'ordinamento italiano dispone di strumenti di protezione specifici ed efficaci (artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.) per tutelare le vittime di reati gravi come la violenza domestica e lo stalking. L'Ordine di Protezione Europeo rappresenta l'evoluzione naturale di questa tutela, trasformandola da un provvedimento puramente nazionale a un diritto esigibile in tutta l'Unione Europea. Grazie a questo meccanismo di cooperazione giudiziaria, la protezione non si ferma più alla frontiera, ma viaggia insieme alla persona, rafforzando in modo concreto la sua sicurezza e la sua libertà di circolare e vivere all'interno dello spazio comune europeo.

Tuttavia, nonostante la sua importanza fondamentale, l'OPE rimane uno strumento ancora poco conosciuto e utilizzato. La piena consapevolezza di questo diritto da parte delle vittime e degli operatori legali è essenziale per trasformare la promessa di una tutela senza frontiere in una realtà concreta e diffusa, garantendo che la sicurezza non sia mai un ostacolo alla libertà di movimento.

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