Corte d’appello di Milano: le rette di ricovero per patologie degenerative sono integralmente a carico del SSN
Con sentenza n. 1644 del 9 giugno 2025, la Corte d’Appello di Milano ha riformato la decisione del Tribunale che aveva posto a carico del familiare parte delle rette di ricovero in una struttura sociosanitaria. La Corte ha accolto l’appello del figlio di una paziente affetta da demenza, dichiarando la nullità dell’impegno di pagamento sottoscritto all’ingresso in RSA, in quanto contrario a norme imperative (art. 1418 c.c.).
Il quadro normativo
La disciplina di riferimento è quella dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), definiti dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e dal successivo D.P.C.M. 29 novembre 2001.
- L’art. 3, co. 1 del D.P.C.M. 2001, attuativo del D.lgs 502/92 in materia di prestazioni sociosanitarie prevede la copertura del SSN delle socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria; queste ultime sono quelle prestazioni, come i ricoveri per gli anziani non autosufficienti o con disabilità gravi e gravissime, che necessitano di assistenza siano inscindibilmente connessa a alla cura.
- In altre parole, laddove il ricovero è finalizzato al Piano terapeutico individualizzato e dai bisogno anche sanitari non erogabili dalla famiglia in setting domiciliari, è ritenuta assorbente la natura sanitaria, con conseguente gratuità per l’assistito.
La giurisprudenza di legittimità
La Corte di Cassazione ha ormai tracciato un orientamento chiaro:
- Cass. civ., Sez. III, 24 gennaio 2023, n. 2038: le prestazioni socio-assistenziali connesse inscindibilmente a quelle sanitarie comportano la gratuità integrale;
- Cass. civ., Sez. III, 11 dicembre 2023, n. 34590: l’attività svolta a favore di malati di Alzheimer in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, di competenza del SSN;
- Cass. civ., Sez. III, 22 febbraio 2024, n. 4752: è sufficiente la presenza di poche (e dunque non prevalenti) prestazioni sanitarie collegate per rendere gratuito l’intero trattamento;
- Cass. civ., Sez. III, ord. 1 febbraio 2024, n. 2216: la componente sanitaria rende nulle le clausole di compartecipazione economica a carico dei pazienti o dei familiari.
La Corte d’Appello di Milano si è allineata a questo filone, riconoscendo che le condizioni cliniche della degente (grave decadimento cognitivo, pluripatologie, necessità di trattamenti continuativi) imponevano un trattamento terapeutico personalizzato, dunque rientrante a pieno titolo nelle prestazioni sanitarie ad elevata integrazione sanitaria.
Profili costituzionali
Il principio trova fondamento negli artt. 2, 3 e 32 Cost.:
- la dignità e l’eguaglianza sostanziale delle persone non autosufficienti impongono che le cure siano garantite indipendentemente dalle condizioni economiche;
- il diritto alla salute ha natura di diritto fondamentale e non può essere condizionato dalla capacità di spesa familiare;
- l’obbligo di garantire i LEA grava sullo Stato e sulle Regioni, senza possibilità di traslazione sui privati.
Questa decisione contribuisce a consolidare un indirizzo giurisprudenziale che non può più essere considerato isolato ma che dal 2012 è ormai granitico.
- gli impegni di pagamento sottoscritti dai parenti sono nulli;
- gli enti gestori devono rivolgersi esclusivamente alle Regioni per la copertura delle rette;
- ogni richiesta economica diretta alle famiglie in presenza di patologie degenerative è contraria al diritto vigente e può essere annullata in giudizio.
La pronuncia della Corte d’Appello di Milano si inserisce in un quadro più ampio: quello della non autosufficienza come questione sociale e politica di prima grandezza.
Le famiglie continuano a sostenere costi insostenibili per garantire assistenza a persone affette da Alzheimer, demenze e patologie cronico-degenerative, nonostante una giurisprudenza ormai univoca. La sentenza ricorda che esiste un diritto esigibile, ma la sua attuazione resta disomogenea sul territorio.
È urgente che il legislatore intervenga:
- garantendo la piena applicazione dei LEA e elaborando una risposta a livello di programmazione,
- integrando i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) con un fondo strutturale per la non autosufficienza,
- assicurando la presa in carico personalizzata e partecipata prevista dalla L. 328/2000 e recentemente rilanciata dal D.Lgs. 62/2024 sulla riforma dell’anzianità.
Solo così sarà possibile passare dalla tutela giudiziaria del singolo caso a una garanzia effettiva e generalizzata dei diritti, evitando che la risposta allo stato di bisogno passi sempre e soltanto dai tribunali.
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