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Paola: a Bologna il GIP rimette alla Consulta la questione di legittimità costituzionale sul requisito del trattamento di sostegno vitale


Si tratta dell’ottava volta che il fine vita arriva in Corte costituzionale

Il commento di Filomena Gallo: “Il GIP di Bologna ha confermato che il requisito del sostegno vitale non ha alcuna ragionevolezza”


Cappato commenta: “È ora che la Corte costituzionale superi questa discriminazione tra malati. Ci prepariamo a nuove azioni di disobbedienza civile”


Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Bologna, con ordinanza depositata il 29 settembre 2025, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 del Codice Penale, sul caso della signora Paola, 89 anni, affetta da parkinsonismo irreversibile. Al centro, di nuovo il requisito del “trattamento di sostegno vitale”.

Il procedimento riguarda Felicetta Maltese, Virginia Fiume e Marco Cappato, indagati per avere aiutato nel 2023 a raggiungere la Svizzera la signora Paola (qui la vicenda), affetta da parkinsonismo avanzato, patologia irreversibile e fonte di intollerabili sofferenze. Pur lucida e consapevole, la signora non era dipendente da nessun trattamento di sostegno vitale e non avrebbe potuto morire neppure attraverso un semplice rifiuto delle cure, ma solo mediante suicidio medicalmente assistito.

Il GIP ha rilevato che il limite del requisito del trattamento di sostegno vitale, imposto dalla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale, che ha legalizzato il “suicidio assistito” in Italia a determinate condizioni, crea una discriminazione tra pazienti, impedendo a chi soffre in modo irreversibile di esercitare pienamente il diritto all’autodeterminazione. La questione riguarda il rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, libertà personale e diritto alla vita privata, nonché dell’articolo 8 della CEDU.

Il Giudice scrive nelle motivazioni:

Il requisito dei trattamenti di sostegno vitale non contribuisce in alcun modo a misurare la capacità di intendere e di volere, la libertà e autonomia di scelta o le sofferenze fisiche o psicologiche dei soggetti malati, risultando irrilevante ai fini della dimostrazione della patologia e della sua irreversibilità.

(..) La presenza di una patologia seria e irreversibile, unitamente a sofferenze fisiche o psicologiche gravi, è già pienamente assicurata dai requisiti previsti dalla legge. Pertanto, il dubbio di costituzionalità riguarda il fatto che solo le persone malate che si trovino a dipendere da un presidio medico o trattamento farmacologico di sostegno vitale possano legittimamente usufruire dell’aiuto al suicidio, mentre agli altri infermi è precluso ricorrere a tale pratica nei tempi e modi da loro scelti, dovendo attendere il peggioramento delle condizioni patologiche.” (p.8 ord.)”


Filomena Gallo, avvocata difensore di Marco Cappato e coordinatrice del collegio di studio e difesa – composto anche da Francesco Di Paola, Francesca Re, Rocco Berardo, Alessia Cicatelli e Iole Benetello – di Maltese e Fiume, ha dichiarato: “Il GIP di Bologna ha confermato ciò che già altri giudici hanno evidenziato: il requisito del sostegno vitale non ha alcuna ragionevolezza. La stessa Corte nella propria giurisprudenza in passato ha evidenziato che la regola da seguire, perché tali limiti siano ammissibili, deve sempre essere quella della ‘necessarietà e ragionevolezza della limitazione’. Le storie delle persone portano i Tribunali a riconoscere l’irragionevolezza di un requisito che si rivela arbitrario e lesivo dei diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione e dalle convenzioni internazionali. Pertanto, fino a quando tale requisito resterà in vigore i Tribunali riporteranno ai giudici delle leggi la questione di legittimità costituzionale”.

Marco Cappato, Presidente dell’associazione Soccorso Civile, dichiara: “ In assenza di un intervento del Parlamento che mira anche a cancellare la giurisprudenza costituzionale, è ora che la Corte costituzionale riconosca a tutte le persone, senza arbitrarie esclusioni, il diritto di scegliere come porre fine alle proprie sofferenze. Proseguiremo con le azioni di disobbedienza civile attraverso l’associazione Soccorso civile per fare valere questo diritto.” Soccorso Civile è l’associazione che fornisce assistenza alle persone che hanno deciso di porre fine alle proprie sofferenze all’estero, e di cui è rappresentante legale Marco Cappato.

Il procedimento è stato sospeso e gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’articolo 580 del codice penale nella parte contestata.

Le prossime azioni saranno discusse in occasione del XXII Congresso dell’Associazione Luca Coscioni, che si terrà a Orvieto sabato 5 e domenica 6 ottobre.

L'articolo Paola: a Bologna il GIP rimette alla Consulta la questione di legittimità costituzionale sul requisito del trattamento di sostegno vitale proviene da Associazione Luca Coscioni.