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“Inammissibile per difetto di giurisdizione”: quando la democrazia resta senza giudice


Con la sentenza n. 3488 del 30 ottobre 2025, il tribunale amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia ha dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione il ricorso presentato dall’Associazione Luca Coscioni e dai promotori della proposta di legge popolare “Liberi Subito” sul suicidio medicalmente assistito.

In parole semplici, il TAR ha deciso di non potersi pronunciare sul merito del ricorso, ritenendo che l’atto impugnato — la deliberazione del Consiglio regionale che, nel novembre 2024, aveva bloccato la discussione della proposta — sia un atto politico-legislativo e non amministrativo. Per questo motivo, secondo i giudici, nessun tribunale può sindacare una scelta di questo tipo.

Cosa significa “difetto di giurisdizione”? Il “difetto di giurisdizione” è una formula tecnica, ma le sue conseguenze sono molto concrete. Significa che il giudice non può entrare nel merito della questione, anche se riconosce che esiste un problema giuridico o democratico. Nel nostro caso, il TAR non ha potuto valutare se la Regione Lombardia abbia agito correttamente nel bloccare la proposta di legge popolare: ha semplicemente stabilito che non ha il potere di giudicarlo.

In termini democratici, questo lascia senza tutela i diritti dei cittadini che si sono attivati, numerosi, per esercitare l’iniziativa legislativa popolare. Non perché la loro richiesta sia infondata, ma perché non esiste un giudice competente a controllare l’operato politico di un Consiglio regionale.

Abbiamo così un diritto senza garanzie.

La nostra iniziativa “Liberi Subito” aveva raccolto oltre 8.000 firme, era stata dichiarata ammissibile dagli uffici del Consiglio regionale, e rispondeva alla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale, che riconosce il diritto al suicidio medicalmente assistito in casi precisi.

Nonostante ciò, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una pregiudiziale di incostituzionalità, fermando la proposta prima della discussione in Aula. Abbiamo chiesto al TAR di intervenire per difendere il diritto dei cittadini a vedere discussa la loro proposta, non per imporne l’approvazione. Ma la risposta è stata che nessun giudice può intervenire, perché la decisione è “politica”.

Ecco il paradosso: i cittadini hanno un diritto previsto dalla legge — quello di iniziativa legislativa popolare — ma nessuno può garantirne l’effettività. Questa interpretazione svuota di significato lo strumento dell’iniziativa popolare. Se anche una proposta conforme alla legge e alla Costituzione può essere esclusa dal dibattito pubblico senza rimedio, allora il diritto dei cittadini di partecipare alla formazione delle leggi è solo formale.

La nostra Costituzione si fonda sul principio della partecipazione democratica, non sulla discrezionalità politica di chi governa. Quando le istituzioni si sottraggono al confronto, e i giudici dichiarano di non poter intervenire, si crea un vuoto di responsabilità. Un vuoto che nessun cittadino dovrebbe accettare. Non è un problema solo lombardo. Questa sentenza riguarda tutti. Perché non si parla di diritto di iniziativa popolare: uno strumento che dovrebbe garantire ai cittadini la possibilità di proporre leggi e costringere le istituzioni a discuterle.

Se un Consiglio regionale può bloccare qualsiasi proposta con una votazione interna e se nessun giudice può intervenire, allora ogni iniziativa popolare può essere vanificata. Oggi tocca a “Liberi Subito”, domani potrebbe riguardare qualunque altro tema.

Chiediamo allora che il Parlamento e le Regioni introducano norme chiare che obblighino le assemblee elettive a discutere pubblicamente le proposte popolari, almeno una volta. Chiediamo che la giustizia amministrativa possa vigilare sulle garanzie procedurali legate alla partecipazione dei cittadini. E chiediamo che la Corte costituzionale si esprima presto, per ristabilire un equilibrio tra autonomia politica e tutela dei diritti.

L’Associazione Luca Coscioni continuerà a battersi perché l’iniziativa popolare non resti una finzione, ma torni a essere uno strumento effettivo di democrazia. Non ci fermeremo davanti a una dichiarazione di “difetto di giurisdizione”, perché il vero difetto, oggi, è quello di giustizia e di rappresentanza.

La libertà di scegliere, di partecipare e di essere ascoltati non può essere fermata da un voto procedurale. E continueremo, nelle aule dei tribunali* e in quelle della politica, a farlo capire.

*Collegio di difesa per l’Associazione Luca Coscioni: avvocati Filomena Gallo, Giulia Crivellini e Massimo Rossi.

Approfondimenti:

➡ Link decisione
➡ Link scheda tecnica


L'articolo “Inammissibile per difetto di giurisdizione”: quando la democrazia resta senza giudice proviene da Associazione Luca Coscioni.