Fabrizio, ligure con una malattia neurodegenerativa, vede negarsi dall’ASL l’accesso al suicidio medicalmente assistito nonostante le pronunce della Corte della Consulta
“Costretto ad andare in Svizzera”, commenta
Pur rientrando chiaramente nelle condizioni previste dalla Corte costituzionale, una ASL ligure a maggio gli aveva rifiutato l’aiuto alla morte volontaria, da lui chiesto a febbraio. Dopo un’opposizione alla decisione della ASL sono state effettuate nuove visite per rivalutare la sua condizione, ma Fabrizio è ancora in attesa di una risposta e non vuole più aspettare perché la sua sofferenza è insopportabile
“Fabrizio” (nome di fantasia a tutela della privacy) cittadino ligure 79enne, affetto da una patologia neurodegenerativa progressiva, ha ricevuto un diniego da parte della ASL all’accesso al suicidio assistito. Secondo il Servizio sanitario della Regione Liguria, Fabrizio non dipende da alcun trattamento di sostegno vitale, uno dei requisiti poter accedere legalmente alla morte volontaria assistita in Italia, sulla base della sentenza 242/2019 della Corte costituzionale.
Aveva chiesto la verifica delle condizioni a febbraio 2025. Dopo le visite della commissione medica, a maggio era arrivato il diniego. A quel punto, assistito dal team legale dell’Associazione Luca Coscioni, coordinato dall’avvocata Filomena Gallo, Fabrizio ha presentato un’opposizione alla decisione della ASL, chiedendo la rivalutazione del requisito del trattamento di sostegno vitale. Le nuove visite sono state effettuate a luglio, ma Fabrizio aspetta ancora una risposta.
“Fabrizio” però non vuole aspettare altro tempo in condizioni di sofferenza insopportabile e vuole andare in Svizzera per accedere al suicidio assistito. Ha scritto:
“Come dice Pessoa: la vita è un viaggio sperimentale fatto involontariamente. Siccome io non posso più sperimentare nulla, meglio cessare l’esistenza… Per me la vita è solo una sofferenza, bado solo a non soffrire troppo. Non mi piango addosso. Sono determinato ad andare in Svizzera per finire questa vita”.
L’uomo è affetto dalla malattia del motoneurone, una patologia neurodegenerativa progressiva) che lo ha portato a una totale perdita della capacità di parlare e a gravi disturbi motori. Attualmente comunica solo tramite gesti e, a fatica, con un tablet. È totalmente dipendente da assistenza quotidiana continua.
“Il diniego opposto dalla ASL è illegittimo perché non applica la giurisprudenza costituzionale. La Corte, con la sentenza n. 242 del 2019 e con la più recente n. 135 del 2024, ha chiarito che il requisito del trattamento di sostegno vitale comprende anche tutte quelle forme di assistenza senza le quali la persona non potrebbe sopravvivere, incluse quelle garantite quotidianamente da caregiver e familiari.
Negare questa evidenza significa violare i diritti fondamentali di una persona malata che soffre, privandola della possibilità di esercitare ora, mentre è ancora capace di autodeterminarsi, la libertà di scegliere il proprio fine vita. La mancata applicazione corretta delle pronunce della Consulta costringe i malati a ulteriori sofferenze e discriminazioni, obbligandoli ad andare all’estero per veder rispettata la propria scelta e a dilatare il tempo di attesa nella sofferenza, prigionieri di un corpo che non risponde più”, ha dichiarato Filomena Gallo, segretaria nazionale Associazione Luca Coscioni e coordinatrice del collegio legale di “Fabrizio”.
Approfondimento: L’accesso alla morte volontaria assistita in Italia
In assenza di una legge nazionale che regolamenti l’aiuto alla morte volontaria, ovvero l’accesso al suicidio assistito, in Italia questa scelta di fine vita è normata dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale sul caso Cappato-Antoniani, che ha legalizzato l’accesso alla procedura ma solo a precise condizioni di salute delle persone. La Consulta ha disposto, con una sentenza di incostituzionalità parziale dell’articolo 580 del codice penale, che la persona malata che vuole accedere all’aiuto alla morte volontaria (suicidio assistito) deve essere in possesso di determinati requisiti:
- deve essere capace di autodeterminarsi,
- essere affetta da patologia irreversibile,
- tale patologia deve essere fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che la persona reputa intollerabili,
- essere dipendente da trattamenti di sostegno vitale.
Questi requisiti, insieme alle modalità per procedere, devono essere verificati dal Servizio Sanitario Nazionale con le modalità previste dalla legge 219/2017 sulle DAT agli articoli 1 e 2 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), previo parere del comitato etico territorialmente competente.
L’azienda sanitaria deve inoltre verificare le modalità di esecuzione le quali dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze.
Ai sensi della recente sentenza costituzionale n.135 del 2024 la Consulta ha anche ampliato la portata del requisito del trattamento di sostegno vitale includendo tutte quelle procedure che, indipendentemente dal loro grado di complessità tecnica e di invasività, sono normalmente compiute da familiari o caregivers.
Ha inoltre affermato che il requisito del “trattamento di sostegno vitale” può dirsi soddisfatto anche quando non sia in esecuzione perché, legittimamente, rifiutato dalla persona malata.
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