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Rette RSA e diritto di rivalsa per le spese di spedalità, la Cassazione: Alzheimer e malattie psichiatriche sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale


La recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. I, 14 ottobre 2025, n. 27452, depositata il 14 ottobre 2025, torna ad occuparsi dello spinoso e cruciale tema degli oneri per l’assistenza residenziale (RSA) a carico di pazienti affetti da patologie psichiatriche gravi, come la malattia di Alzheimer. La Corte ha accolto il ricorso principale del cittadino, cassando la decisione di appello del Tribunale di Milano, e ha riaffermato che le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, specialmente quelle relative all’Alzheimer, sono interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), escludendo il diritto di rivalsa da parte degli enti locali.

La pronuncia, che si uniforma a quanto più volte esplicitato dalla Suprema Corte, offre meticolosa ricostruzione della normativa sul diritto di rivalsa e ripercorre i criteri per la distinzione tra prestazioni puramente assistenziali e quelle che, pur essendo di per sé socio-sassistenziali, per esser inscindibili dalla componente sanitaria, sono assorbite e finanziate del Sistema Sanitario. E come tali non soggetti a rivalsa degli Enti erogatori.

Il Contesto del Contenzioso


Il caso nasce dall’opposizione proposta da A.A. contro un’ingiunzione del Comune di Milano per la somma di Euro 171.454,13, richiesta a titolo di rivalsa per le spese di assistenza sostenute per la sig.ra C.C. presso una struttura RSA convenzionata. Il ricorrente, erede del coniuge della degente, eccepiva che il Comune non avesse diritto alla rivalsa, in quanto la prestazione era “di natura sanitaria”, e quindi gratuita, perché di competenza del Servizio Sanitario Nazionale.

La Corte d’Appello di Milano aveva accolto parzialmente l’appello del Comune, condannando A.A. al pagamento di una somma ridotta (Euro 38.872,73), reputando che si trattasse di prestazioni di “natura socio-assistenziale”, come emerso dalle cartelle cliniche, posto che le attività che riceveva (riabilitazione e quant’altro di socioriabilitativo attivato in struttura) avrebbero fatto propendere l’ago della bilancia a favore della loro natura “sociale”.

La Cassazione ha proceduto, in primis, a una interessante disamina storica dettagliata della normativa che , dai tempi pre repubblicani, regola il riparto degli oneri assistenziali e sanitari.

In origine, il diritto di rivalsa era regolato dall’art. 1 della Legge 3 dicembre 1931, n. 1580, che consentiva alle Amministrazioni di ospedali, comuni o manicomi pubblici di ottenere il rimborso delle spese di spedalità o manicomiali da ricoverati non indigenti, dai loro eredi o dai congiunti tenuti agli alimenti.

Tuttavia, l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con la Legge n. 833 del 1978 ha introdotto il principio della gratuità delle prestazioni sanitarie per tutti i cittadini. Questo ha ristretto l’applicabilità della rivalsa ai soli interventi “socio-assistenziali non immediatamente e prevalentemente diretti alla tutela della salute del cittadino”.

Le tutele sociosanitarie per i malati psichiatrici


La decisione è interessante anche per un ulteriore aspetto, spesso non chiaro alle Amministrazioni della presa in carico: spese relative a pazienti affetti da gravi disturbi cognitivi e psichiatrici sono interamente a carico del SSN, laddove non erogabili se non nel setting residenziale.

Il principio richiamato vale sia per le neuropatologie cronico degenerative quali la malattia di Alzheimer, ma più in generale (ed è l’elemento interessante della pronuncia), di malattie psichiatriche.

Ecco quanto afferma la Corte:

“Risulta dirimente anche, ai fini della individuazione della prestazione tra quelle di rilievo sanitario, la circostanza che non si tratti di una mera attività di sorveglianza e di assistenza, ma di un trattamento farmacologico somministrato in struttura residenziale protetta, in favore di un soggetto affetto da grave patologia psichiatrica (Cass. n. 22776 del 2016). Di qui la deduzione per cui deve ritenersi che le attività assistenziali dirette in via prevalente alla tutela della salute del cittadino siano a totale carico del Servizio sanitario e che rimangano escluse le ipotesi, indubbiamente residuali, in cui vengano somministrate prestazione di natura esclusivamente assistenziale (Cass., sez. L. 9/11/2016, n 22776).”


La Cassazione, quindi, ribadisce l’ulteriore criterio per la difficile distinzione: la personalizzazione delle cure in un unico Piano Terapeutico:

Inoltre, si è sottolineato che la prestazione sanitaria è contraddistinta soprattutto dalla personalizzazione dell’intervento sanitario, che risulta prevalente rispetto ad ogni altro tipo di assistenza, qualora il trattamento terapeutico personalizzato “non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio-assistenziale” (Cass., 29/10/2020, n. 23932; Cass., 28/9/2017, n. 28321 ), la cui inscindibilità comporta “l’ intero e definitivo carico pubblico dei costi” (Cass., 9/11/2016, n 2 2/7/36).”


La Decisione della Cassazione


Nel caso specifico, la sig.ra C.C. era affetta da “deterioramento mentale con rallentamento ideomotorio, atrofia cerebrale con dilatazione del sistema ventricolare”, con diagnosi di “demenza di Alzheimer in soggetto con grave ipoacusia” e demenza grave (punteggio CER 3).

La Suprema Corte ha ritenuto che la motivazione in fatto della Corte d’Appello priva di approfondimento tecnico, che aveva escluso la natura sanitaria delle prestazioni, fosse “meramente apparente”. Il Giudice di merito non aveva infatti accertato se, data la patologia (morbo di Alzheimer), si fosse in presenza di prestazioni sanitarie e non socio-assistenziali, “con conseguente inesistenza del diritto di rivalsa da parte dell’ente territoriale locale”.

Per questi motivi, la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso principale (relativi alla violazione della normativa sul diritto di rivalsa e all’omesso esame della Cartella Clinica come fatto decisivo) e cassa la sentenza impugnata, rinviando il caso alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, affinché proceda ad una nuova valutazione basata sui principi di diritto stabiliti.

L'articolo Rette RSA e diritto di rivalsa per le spese di spedalità, la Cassazione: Alzheimer e malattie psichiatriche sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale proviene da Associazione Luca Coscioni.