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Violenza di genere online: una sfida crescente che deve essere fermata


La data del 25 novembre è il giorno designato a livello internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un momento cruciale per riflettere su tutte le forme di aggressione che colpiscono il genere femminile.

In un’era sempre più connessa, un’attenzione particolare va rivolta al fenomeno della violenza facilitata dalla tecnologia o technology-facilitated gender-based violence (TFGBV). Questa rappresenta il lato oscuro della rete, un’estensione digitale della violenza di genere tradizionale.

In vista della ricorrenza che chiude le iniziative di sensibilizzazione, questo articolo inaugura una serie di analisi dedicate alla violenza sulle donne in rete. La trattazione si svilupperà con la pubblicazione di un contributo a settimana, da oggi fino alla fine di novembre.

Da avvocato penalista, specializzato in digital crime e docente di Diritto penale dell’informatica, ho seguito in aula e studiato l’evoluzione di questi fenomeni. La mia esperienza processuale in materia mi ha permesso di osservare direttamente come, negli anni, sia cresciuto il corpus normativo per rispondere a questa emergenza. Purtroppo, sebbene si registri un aumento delle denunce, i fatti più gravi non accennano a diminuire, e anzi, la violenza digitale spesso si rivela un preludio al danno nel mondo reale.

Questo primo contributo fornirà un quadro generale sul fenomeno della TFGBV, definendone la portata e le manifestazioni principali in Italia e in Europa, analizzando la normativa applicabile in via generale. Gli articoli successivi si concentreranno sull’esame dettagliato di singoli reati specifici previsti dal diritto penale italiano, come il cyberstalking o la diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti.

Definizione e forme della violenza online


La TFGBV è definita come qualsiasi atto di violenza di genere compiuto o amplificato tramite mezzi digitali. Secondo l’UN Women, essa comprende ogni atto che utilizza le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e che risulti o possa risultare in danni fisici, sessuali, psicologici, sociali, politici o economici alle vittime. La sua natura non è una deviazione dal sessismo e dal maschilismo, ma piuttosto un loro continuum nella dimensione digitale, trovando nuove e potenti forme di oppressione patriarcale.

Le manifestazioni di questa violenza sono molteplici e subdole. Cyberstalking: condotte persecutorie ripetute via email, social media o messaggi, volte a intimidire o molestare la vittima, compromettendone il benessere e il senso di sicurezza.

Revenge porn: la diffusione non consensuale di immagini o video intimi. Si tratta di un fenomeno in cui le vittime sono quasi sempre donne, con la stragrande maggioranza dei casi in cui il materiale viene diffuso da ex partner.

Hate speech di genere: discorsi d’odio misogini o sessisti diffusi online, finalizzati a denigrare o istigare la discriminazione contro le donne o le minoranze di genere. L’ECRI (Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza) lo definisce come “istigazione… all’odio o alla diffamazione nei confronti di una persona o gruppo… sulla base del sesso, del genere, dell’identità di genere”.

Sextortion: estorsione sessuale online, un ricatto basato sulla minaccia di divulgare materiale intimo sottratto o ottenuto in altro modo, per ottenere favori sessuali o denaro.

La dimensione del fenomeno dati e preoccupazioni


I dati rivelano la gravità globale del problema. A livello mondiale, le stime ONU indicano che tra il 16% e il 58% delle donne sia stata vittima di qualche forma di violenza online. In Europa, già nel 2017 la commissione UE aveva calcolato che circa una donna su 10 (dai 15 anni in su) aveva subito atti persecutori o molestie sul web.

Il fenomeno è diffuso anche in Italia, dove studi recenti riportano che una moltitudine impressionante di persone ha scoperto online foto o video intimi privati senza il loro consenso, e di queste il 70% sono donne. In aggiunta, il 4% delle donne europee più giovani (18-29 anni) dichiara di aver subito online comportamenti persecutori ripetuti nell’ultimo anno. Questi numeri sottolineano l’urgenza di una risposta legale e sociale efficace. La cruda realtà processuale testimonia che la violenza online è raramente fine a sé stessa, ma spesso si traduce in minacce e danni che dal digitale si spostano nel reale, minando l’incolumità fisica e psicologica della vittima nel quotidiano.

I recenti fatti di cronaca, come il caso del gruppo facebook “Mia moglie” o quello che riguardava un portale con video intimi presi illecitamente da telecamere private e messi in vendita sul web, sono, tra l’altro, l’esempio drammatico dei diversi modi in cui la violenza sulle donne si manifesta.

Strumenti normativi europei e nazionali


In assenza di una normativa europea e nazionale organica e interamente dedicata alla TFGBV, la risposta giuridica si fonda sull’applicazione e sull’interpretazione estensiva di norme esistenti, spesso risalenti o concepite per un contesto non digitale, e su specifici interventi settoriali. L’incremento delle denunce, favorito dal miglioramento delle norme e della sensibilizzazione, conferma che le donne stanno trovando il coraggio di uscire dal silenzio, ma è imperativo che le istituzioni continuino a rafforzare la risposta giudiziaria per affrontare la persistenza dei fatti gravi.

A livello europeo, sebbene non esista ancora un atto specifico omnicomprensivo sulla TFGBV, diversi strumenti contribuiscono alla tutela:

  • Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) sebbene concepita prima della piena esplosione del digitale, i suoi principi fondamentali impongono agli Stati di sanzionare diverse forme di violenza.
  • Direttiva 2011/93/UE sulla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che ha rilevanza per i casi di sextortion che coinvolgono vittime minorenni.
  • Direttiva2024/1385 (UE)sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, che include espressamente la repressione di alcune forme di violenza online, come la condivisione non consensuale di materiale intimo e il cyberstalking, riconoscendole come reati che richiedono un approccio comune in tutta l’UnioneEuropea.

In Italia, il contrasto alla TFGBV è affrontato tramite il rigoroso utilizzo e l’interpretazione evolutiva del codice penale, spesso convalidata dalla giurisprudenza di cassazione che estende le tutele ai contesti online.

  • Il cyberstalking è punito dal secondo comma dell’articolo 612-bis del codice penale, che sanziona gli atti persecutori realizzati attraverso strumenti informatici o telematici.
  • Il revenge porn è stato specificamente criminalizzato dall’articolo 612-ter del codice penale (diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito), introdotto con il codice rosso (Legge n. 69/2019). Tale norma punisce chi, dopo averli realizzati o ottenuti con il consenso della persona, li diffonde senza il suo consenso, cagionandole un pregiudizio.

L’inasprimento delle norme e la richiesta di maggiore responsabilità alle piattaforme sono solo una parte della soluzione. L’unica vera barriera contro ogni forma di sopraffazione, sia essa virtuale o fisica, risiede nella rivoluzione culturale. È indispensabile investire nell’educazione e nella sensibilizzazione per disinnescare alla radice il sessismo e la misoginia che alimentano l’aggressione di genere. La legge punisce, la cultura previene.

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