Salta al contenuto principale


Il Risarcimento per Danno Biologico non è Reddito! Il TAR Napoli dà ragione ai cittadini disabili.


Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania, Sezione Nona, con la recente Sentenza N. 06288/2025, ha stabilito un principio fondamentale a tutela delle persone con disabilità, accogliendo il ricorso di un cittadino che si è visto revocare l’assegno di cura a causa di un ISEE gonfiato.

La Controversia: Assegno di Cura Revocato per ISEE “Falsato”


Il caso ha origine dalla revoca dell’assegno di cura da parte del Comune di Teano (Comune capofila dell’Ambito territoriale dei servizi sociali C03) nei confronti del coniuge del ricorrente. La misura era stata revocata a seguito di un’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS ritenuta errata.

L’errore risiedeva nell’aver incluso nel calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) le somme percepite a titolo di risarcimento per danno biologico. Secondo l’INPS, tale risarcimento avrebbe dovuto figurare come componente reddituale o patrimoniale mobiliare.

I ricorrenti hanno impugnato tale decisione, lamentando la violazione dell’art. 4 del DPCM 159/2013. La loro tesi era chiara: le somme risarcitorie non sono tassabili e non sono reddito. In ricorso, si è dedotto che la dicitura “ogni altro componente reddituale esente da imposta” si riferisce ad un reddito e non già ad un risarcimento per perdite “non reddituali”.

Il Principio Giuridico: Funzione Compensativa, Non di Arricchimento


Il TAR della Campania ha dato pieno accoglimento al ricorso, aderendo all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato (sentenza n. 838/2016).

Il Collegio ha ribadito che il regolamento ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159) è illegittimo nella parte in cui include, tra i trattamenti fiscalmente esenti ma rilevanti, l’indennità o il risarcimento a favore delle situazioni di «disabilità». Tali somme, inclusi gli indennizzi da danno biologico invalidante, devono essere considerate per ciò che essi sono, perché poste a fronte di una condizione di disabilità grave e già in sé non altrimenti rimediabile.

Il TAR ha respinto la tesi dell’INPS secondo cui il risarcimento del danno costituirebbe comunque componente patrimoniale mobiliare nell’ambito dell’attestazione ISEE.

Il ragionamento seguito dal Giudice di appello e fatto proprio dal TAR è il seguente:

  • Le forme risarcitorie e l’indennità di accompagnamento non servono a remunerare alcunché, né all’accumulo del patrimonio personale.
  • La loro funzione è compensare un’oggettiva ed ontologica situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale.
  • Il risarcimento viene accordato per pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva.


Di conseguenza, lo strumento ISEE, che misura il livello economico del nucleo familiare, non può definire reddito ma neppure patrimonio un’indennità o un risarcimento.

Ripercussioni e Normativa Successiva


L’accoglimento del ricorso comporta che il coniuge dei ricorrenti ha diritto ad essere reinserito nell’elenco degli ammessi alla erogazione dell’assegno di cura. Il Collegio ha altresì condannato l’INPS e il Comune di Teano al pagamento delle spese di lite.

È importante sottolineare, come rilevato nella sentenza, che l’orientamento giurisprudenziale è stato recepito anche a livello normativo dal d.P.C.M n. 13 del 14 gennaio 2025. Tale decreto ha modificato l’art. 4 del D.P.C.M. 159/2013, escludendo esplicitamente dal calcolo dell’ISEE i trattamenti percepiti in condizione di disabilità laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.

In sintesi: La sentenza del TAR conferma che i risarcimenti per danno biologico e le indennità di disabilità non sono strumenti di arricchimento, ma di ristoro, e pertanto la loro inclusione nell’ISEE penalizza ingiustamente le famiglie che già vivono una condizione di svantaggio, distorcendo l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.

L'articolo Il Risarcimento per Danno Biologico non è Reddito! Il TAR Napoli dà ragione ai cittadini disabili. proviene da Associazione Luca Coscioni.