La sicurezza oggi, tra percezione e realtà oggettiva
Si è fatto riferimento a più riprese, in questa e in altre sedi, ai concetti di sicurezza e di stabilità, strettamente interconnessi tra loro, sempre che quest’ultima sia letta, come ci suggerisce Marco Emanuele (Dallo Stato burocratico allo Stato democratico. Stabilità e complessità), come “dinamicità controllata” e non come stallo del sistema di riferimento.
Ma nell’era globale e “connessa”, quale quella in cui viviamo, in cui ogni individuo è anche un “nodo” di rete, come possiamo definire la sicurezza?
Dobbiamo innanzitutto partire dal presupposto che essa è composta da due elementi fondamentali che la connotano.
Il primo è rappresentato dalla “percezione” di sicurezza, che consiste in un dato soggettivo ed astratto, ma fortemente determinante l’ambiente osservato, mentre il secondo è dato dalla “realtà oggettiva”, identificabile, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Il che, tradotto, significa identificare le minacce in un certo scenario, le probabilità di accadimento e, alla fine dei giochi, l’accettabilità o meno di un rischio residuo come risulta del suo trattamento.
Soprattutto, dobbiamo partire dal doveroso presupposto che il rischio zero non esiste; principio fondamentale da far passare, al fine dell’accettazione di certe misure di sicurezza, comprese alcune presunte limitazioni delle libertà personali, in nome della sicurezza collettiva.
Basta pensare, per portare due esempi molto diversi fra loro, al certificato verde, in era pandemica – come misura di sicurezza sanitaria – o alla ripresa di immagini per mezzo di videocamere, posizionate per garantire la protezione fisica passiva di una qualsiasi installazione/infrastruttura.
Concetti non semplici da comprendere per il grande pubblico.
Abbiamo detto, infatti, che la percezione di sicurezza è un elemento soggettivo e che, come tale, varia al variare dei valori, delle credenze, della psicologia, dei costumi, dell’educazione, della formazione e della cultura del singolo individuo e muta, altresì, al mutare della fiducia del singolo individuo e dei gruppi umani nell’entità, nell’istituzione o nell’organismo deputato al mantenimento del livello di sicurezza in un certo momento e in un determinato sistema, che – ricordiamolo – è sempre complesso.
Il tutto, al netto delle azioni dolose, o involontarie di disinformazione, di molteplice provenienza, che turbano lo scenario e tendono a drogare la percezione individuale e collettiva.
Al contrario, l’analisi del rischio, richiede un approccio tecnico-scientifico e una specifica formazione non solo per la sua gestione, ma anche per la comprensione delle sue dinamiche. L’individuo tende, o, meglio, pretende una vita a “rischio zero”, sia per connaturato istinto di autoconservazione, sia a causa di una profonda trasformazione, nel corso dei decenni, dell’accettabilità della morte, della perdita e della sconfitta, in generale. Del resto, nell’era dell’egocentrismo, la sconfitta è bandita. Il problema è che continua ad esistere.
Allora, come possiamo definire, oggi, la “Sicurezza”?
Azzardiamo e diciamo che la sicurezza è una condizione reale e/o percepita di assenza di rischio rilevante, ai fini dello svolgimento della normale esistenza di un individuo o di un gruppo umano. Tale condizione può essere garantita mediante l’attivazione di comportamenti individuali e/o di gruppo e di misure di prevenzione e di protezione attive e passive, fisiche, logiche, procedurali e regolamentari, contro ogni evento doloso e colposo idoneo a turbare l’equilibrio del sistema di riferimento e ad influire negativamente sulla qualità della vita di individui e gruppi.
Si tiene dunque conto della “percezione” individuale e di gruppo e la allineiamo con l’esigenza di comportamenti e misure definite, atte a prevenire e contrastare eventi avversi, nonché a mitigare le loro conseguenze, idonee a introdurre elementi di turbamento dell’equilibrio dei sistemi di riferimento.
E’ ovvio che, laddove si parla percezione, si introduce anche un importante aspetto, da classificare tra le misure preventive ed, eventualmente, di mitigazione del danno e cioè la comunicazione.
E’ questa, infatti, ad influire in modo specifico sulla percezione di sicurezza, o meglio, di pericolo, da parte dell’individuo, che percepisce il livello maggiore o minore di capacità di un evento qualsiasi di causare un danno, in base a numerose variabili, sia intrinseche al soggetto stesso, che veicolate dall’esterno, attraverso la comunicazione e l’informazione più o meno distorte.
Ed è proprio su quest’ultimo punto, che, nell’era globale fondata sulla rete, si apre un capitolo infinito….
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La scelta tra sicurezza e condivisione dei dati non dovrebbe essere un’opzione
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Green pass, arriva l’ok anche per chi è esente da vaccino: meglio tardi che mai
Gli esenti dalla vaccinazione anti-Covid stanno subendo una grave violazione della privacy: devono esibire ai verificatori del green pass il certificato medico in cui si attesta l’esenzione per comprovati motivi di salute.
Il green pass ha preso il via in Italia il 17 giugno scorso, ma le persone esenti dalla vaccinazione anti-Covid hanno dovuto subire fino ad oggi una grave violazione della privacy, perché hanno dovuto mostrare ai verificatori del green pass il certificato cartaceo del medico in cui si attesta l’esenzione per comprovati motivi di salute. Ora, finalmente, sta per arrivare il green pass con QR Code anche per chi è esentato dalla vaccinazione. Già ad ottobre il Governo lo aveva annunciato, ma solo in queste ore sta prendendo corpo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’ok del Garante Privacy, che segnala da tempo al Governo la questione come “urgentissima”
Il dPcm ha ricevuto l’ok dal Garante Privacy, che da tempo ha segnalato al Governo come questione “urgentissima” la digitalizzazione dei documenti di esenzione, “perché necessaria per consentire alle persone che per specifici motivi di salute sono state esentate dalla vaccinazione, di non subire le limitazioni previste dal cosiddetto decreto ‘Riaperture” per la non disponibilità di Green pass o super Green pass”. Per questo motivo l’Autorità auspica una quanto più rapida attuazione del decreto.
Green pass per chi è esente da vaccinazione anti-Covid: le caratteristica
In base al Dpcm, il certificato di esenzione dal vaccino riporterà:
- gli stessi dati e avrà lo stesso aspetto del QR code previsto per la certificazione verde, in modo tale che il verificatore non possa distinguere se si tratta di certificazione di esenzione o di certificazione verde per avvenuta vaccinazione o guarigione o esito negativo di test anti Covid-19.
- Dalla verifica del QR code si potranno desumere solo informazioni relative all’autenticità, alla validità e all’integrità della certificazione e alle generalità dell’interessato, ma non sulla salute della persona.
- Le certificazioni di esenzione, inoltre, dovranno essere sempre aggiornate e quindi revocate nei medesimi casi previsti per le certificazioni verdi (come la sopraggiunta positività dell’interessato o l’acquisizione fraudolenta), nonché qualora venga meno la specifica condizione clinica che ne ha giustificato il rilascio.
Nella definizione del decreto, particolare attenzione è stata posta su una serie di delicati aspetti le come le modalità di accesso al Sistema Tessera Sanitaria (TS); la messa disposizione delle certificazioni dell’interessato direttamente o tramite i soggetti intermediari (portale della Piattaforma nazionale-DGC, Fascicolo Sanitario Elettronico, App Immuni, App IO e Sistema TS); le modalità automatizzate previste per l’impiego delle certificazioni verdi in ambito scolastico e lavorativo.
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Agreement reached on new Europol mandate: Illegal activities must not be legalised!
After several trilogues, negotiations on the revision of Europol’s mandate were concluded yesterday and more powers for the EU police agency were agreed to. Despite serious concerns from civil society and a reprimand from the European Data Protection Supervisor last year, Europol is to be allowed to collect and analyse masses of data about non-suspected people, such as mobile phone movement and air travel data.
As a substitute member of Europol’s supervisory body JPSG, MEP Patrick Breyer (Pirate Party) states:
“In the trilogue negotiations, my group Greens/EFA strongly opposed the reform, which aims to legalise Europol’s illegal actions instead of stopping them. According to the findings of the European Data Protection Supervisor, Europol has been illegally storing masses of data transmitted by national intervention authorities on millions of unsuspected individuals for years. We are talking about large amounts of data (mobile phone location data, passenger lists) of people who are in no way connected to criminal activities. The consequence is that innocent citizens run the risk of being wrongly suspected of a crime because they were in the wrong place at the wrong time.The planned cooperation of Europol with private companies (such as Google and Microsoft), which unjustly report masses of people as part of pan-european message screening and chat control, is also unacceptable. The fact that Europol even wants to train error-prone algorithms with real citizens’ data in the future threatens to lead to false positives and discrimination.
Police cooperation in Europe is of crucial importance. For this to happen, however, Europol must be effectively monitored and prevented from violating the law. The supervisory mechanisms, which have been superficial so far, have not been given teeth to detect and stop illegal practices by the authority. As a member of the supervisory body, I still have no right to inspect Europol.“
Tra i limiti del divieto di pubblicità al gioco d’azzardo: la recente pronuncia del TAR del Lazio
Recentemente, una pronuncia del TAR Lazio (la n. 10814 del 2021) ha chiarito i limiti entro i quali è ammessa la divulgazione di informazioni su giochi, scommesse con vincite di denaro, nonché gioco d’azzardo, nel rispetto del divieto imposto dalla normativa vigente, in un procedimento avente ad oggetto la richiesta di annullamento di un ordine di ingiunzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (“AGCOM” o “Autorità”).
La disciplina: il divieto di pubblicità diretta ed indiretta del gioco d’azzardo
Giova, anzitutto, compiere un breve excursus della normativa vigente in ambito di giochi, scommesse e gioco d’azzardo, nonché della relativa attività promozionale e pubblicitaria.
Nello specifico, il decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87 (“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”1), all’art. 9 del Capo III, intitolato “Misure per il contrasto alla ludopatia” sancisce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, in qualsiasi modo effettuata e con qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet.
Si intendono vietate altresì le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti relativi al gioco e/o alle scommesse.
Il divieto di promuovere il gioco d’azzardo incontra, ad ogni modo, alcuni limiti che il predetto articolo 9 disciplina tassativamente. Difatti, è precisato che il divieto non vige con riferimento alle sole lotterie nazionali ad estrazione differita, nonché le manifestazioni di sorte locali e i loghi sul gioco sicuro.
In caso di mancato rispetto del già menzionato divieto, è prevista l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di importo pari al 20 percento del valore della pubblicità e/o della sponsorizzazione e, in ogni caso, non inferiore, per ogni violazione, ad euro 50 mila. L’autorità competente per la contestazione e la successiva irrogazione della sanzione è l’AGCOM, secondo quanto disciplinato dalla legge n. 689 del 1981.
La ratio del divieto di pubblicità diretta ed indiretta del gioco d’azzardo è rinvenibile nella maggior tutela da garantire al consumatore e nel rendere più efficace l’azione di contrasto al crescente fenomeno della ludopatia.
Al fine di chiarire l’ambito applicativo dell’art. 9, l’AGCOM ha pubblicato delle Linee guida, con la delibera n. 132/19/CONS, le quali mirano a fornire delle delucidazioni interpretative sulla vigenza del divieto2.
In particolare, le Linee guida, oltre a ribadire i principi ispiratori per la promulgazione della normativa3, hanno chiarito l’ambito di applicazione soggettivo-territoriale, oggettivo e temporale. Merita soffermarsi – per quanto rileva in questa sede – sull’ambito oggettivo della norma. L’AGCOM chiarisce che l’art. 9 prevede il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, tra le quali, possono annoverarsi, inter alia, la distribuzione di gadget brandizzati dei prodotti di gioco, l’organizzazione di eventi con premi, le manifestazioni a premio etc.
Tuttavia, l’Autorità precisa che sono escluse dal divieto quelle comunicazioni di carattere informativo, fornite dagli operatori di gioco legale. Quindi, non possono considerarsi sponsorizzazioni le informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi di gioco offerto, se rilasciate nel contesto in cui si offre il servizio di gioco a pagamento. A titolo esemplificativo, le informazioni possono riguardare le quote, il jackpot, le probabilità di vincita, le puntate minime e gli eventuali bonus offerti.
Non consistono, altresì, in pubblicità quelle informazioni rese su richiesta della clientela, nei limiti della stessa e capaci – rectius, le informazioni – a consentire scelte di gioco consapevoli.
Il fatto
La vicenda in esame prendeva le mosse dalla delibera n. 22/22/CONS, con la quale l’AGCOM ingiungeva nei confronti di una società (la “Società”) il pagamento di una sanzione di euro 50 mila per aver violato l’art. 9 del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87 e di ogni altra disposizione ad esso connesso, tra cui le Linee guida sulle modalità attuative del predetto articolo.
L’Autorità ravvisava la violazione nella presenza di un contenuto pubblicato sul sito web della Società consistente in un collegamento ipertestuale alla pagina web del sito internet “Wisecasino.net”, una piattaforma di gioco, e dunque, ritenendolo attività promozionale indiretta del gioco a pagamento, di cui al divieto all’art. 9.
La Società decideva di ricorrere dinanzi al T.A.R Lazio impugnando l’ordinanza, formulando i seguenti tre motivi:
- insussistenza ed erronea rappresentazione del presupposto di fatto;
- illegittimità costituzionale dell’art. 9 del decreto-legge n. 96 del 2018 per contrasto con gli artt. 49-55, 56-62, 101-102 del TFUE, della Direttiva SMAV del 14 novembre 2018, nonché la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013;
- illegittimità costituzionale dell’art 9 del decreto-legge n. 96 del 2018 per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione e per violazione del principio del legittimo affidamento, proporzionalità e del principio di certezza del diritto.
Con riguardo al primo motivo, la Società sosteneva che i contenuti pubblicati sul sito non avessero natura pubblicitaria e non si configurasse pubblicità indiretta alla piattaforma di gioco, bensì si trattava di mera comunicazione avente esclusiva finalità descrittiva, informativa e identificativa dell’offerta di gioco legale, funzionale a consentire una scelta di gioco consapevole.
La Società, con il secondo motivo, deduceva in giudizio l’incompatibilità del divieto dell’art. 9 del citato decreto-legge e i principi comunitari riguardanti le regole di concorrenza e le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.
Infine, sulla scorta del terzo motivo, la Società adduceva il contrasto della normativa in analisi con l’art. 41 della Costituzione, e, di conseguenza, la violazione del principio di legittimo affidamento, nonché della libertà di iniziativa economica. In aggiunta, sosteneva che la previsione della misura fissa della sanzione ad euro 50 mila avrebbe rappresentato una violazione dell’art. 3 della Costituzione e del divieto di automatismi legislativi nell’applicazione della sanzione.
La decisione del T.A.R Lazio
Il Tribunale amministrativo ha deciso di respingere il ricorso, sostenendo la non accoglibilità dei gravami dedotti dalla ricorrente.
In particolar modo, il T.A.R. ha colto l’occasione per ribadire quanto già le Linee Guida avevano specificato con riguardo all’ambito applicativo del divieto, nello specifico, a quello oggettivo.
Difatti, il giudice amministrativo ha valutato l’inserzione del collegamento ipertestuale quale pubblicità indiretta e non mera comunicazione informativa, tenendo in considerazione le modalità di confezionamento del messaggio (es. linguaggio utilizzato, elementi grafici e acustici, contesto di diffusione).
Il collegamento diretto ed univoco alla piattaforma di giochi aveva indubbiamente finalità promozionale, in quanto lo stesso link era di colore e di carattere diverso rispetto agli altri contenuti del sito e per tale ragione, attirava maggiormente l’attenzione dell’utente visitatore. Inoltre, il collegamento conduceva ad una pagina in cui erano sponsorizzati i migliori casinò online, promuovendo direttamente i portali, con relativi bonus di benvenuto. Non erano ravvisati caratteri meramente informativi, né richieste da parte dell’utente tali da rendere certe determinate informazioni.
Pertanto, la condotta della Società è stata ritenuta in violazione dell’art. 9 del D.L. n. 87 del 2018, in quanto la comunicazione consisteva in una promozione del gioco con vincite di denaro.
Con riguardo al secondo motivo, il giudice amministrativo ha disatteso il gravame della Società, in quanto – come in più pronunce ribadito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, si ritengono legittime le restrizioni alla libertà di stabilimento e alle libertà di prestazione di servizio, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, o anche per motivi imperativi di interessi generali, tra i quali la tutela dei consumatori. Ne discendeva, quindi, la discrezionalità del legislatore nel decidere le azioni per contrastare la ludopatia. Pertanto, il predetto art. 9 non è in contrasto con le libertà sopradette, anzi si pone a tutela del consumatore e della salute pubblica.
Per ultimo, con riferimento alla possibile violazione dell’art. 41 e dell’art. 3 della Costituzione, il T.A.R Lazio ha rigettato altresì il terzo motivo, motivando in tal senso: i) non era configurabile una violazione dell’art. 41, in quanto l’apposizione di limiti rispondenti all’esercizio di utilità sociale non coincidono con una lesione della libertà di iniziativa economica, quanto in un bilanciamento tra interessi; ii) non si trattava di un automatismo legislativo nella determinazione della sanzione, in quanto, la norma prevede una forbice edittale, riconoscibile in quel 20 percento.
Brevi cenni conclusivi
Nonostante il dettato normativo risultasse già manifestamente lineare – con specifico riguardo alle Linee guida dell’AGCOM – con questa pronuncia, il T.A.R. ha senza alcun dubbio chiarito, non solo l’ambito oggettivo applicativo della disposizione in analisi, ma altresì la finalità della norma in un bilanciamento con altre disposizioni e i relativi diritti, libertà ed interessi in gioco nel nostro sistema legislativo.
Fabiola Iraci Gambazza
1 gazzettaufficiale.it/eli/id/20…. Il suddetto decreto-legge è stato convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018.
2agcom.it/documents/10179/14467….
3 Tra i principi e le finalità, sono menzionati i seguenti: protezione rafforzata delle categorie vulnerabili, con particolare riferimento ai minori e ai giocatori patologici; contrasto del gioco a pagamento illegale in contrapposizione all’offerta di gioco a pagamento autorizzata, tramite concessione, dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli; riconoscibilità dell’offerta di gioco a pagamento autorizzata rispetto a quella illegale, tramite l’utilizzo di appositi loghi elaborati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; trasparenza sulle condizioni e servizi offerti, in modo da favorire decisioni di gioco consapevoli; rispetto del principio di proporzionalità.
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Privacy Daily – 3 febbraio 2022
Quando l’AI può aiutare l’apprendimento
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Il Giappone pubblica le linee guida sulla governance dell’IA
Il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria del Giappone ha pubblicato “Linee guida sulla governance dell’IA”.
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Africa: : in crescita le regole su protezione dei dati
Tivoli aderisce alla “Giornata Nazionale delle vittime civili di guerra e dei conflitti nel mondo” del 1 febbraio
A 77 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa, nel mondo sono in corso decine di conflitti armati la cui violenza si riversa sulla popolazione innocente.
#Lavoro
Lavoro, Unioncamere ottimista: 6 aziende italiane su 10 prevedono di assumere
L'analisi Unioncamere fotografa un mercato del lavoro dinamico. Bene i settori dell'innovazione digitale e della Green Economy, ma restano le difficoltò per le imprese nella ricerca di personale qualificato.Sputnik Italia
#mondo #sostenibilità
Nasce 'Foresta Bms', da qui al 2025 piantati 2500 alberi
Nasce la Foresta Bms: 550 alberi già piantati nel 2021 ai quali si aggiungeranno altri 500 l’anno fino al 2025. In totale quindi l’azienda Bristolferrari (Adnkronos)
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Fediverse Party and ActivityPub watchlists have migrated to Codeberg!
submitted by humanetech to fediverse
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socialhub.activitypub.rocks/t/…
cross-posted from: lemmy.ml/post/165163
With Feneas shutting down the Fediverse Party website by @lightone needed a new home, and so too did the 3 ActivityPub watchlists that existed in the repository wiki. I am happy to announce that all of them have been migrated to Codeberg. With the new and fantastic Codeberg Pages the fediverse.party website is still at the same location.The watchlists however have been migrated to the delightful project, so update your bookmarks:
codeberg.org/fediverse/delight…
ITA sceglie E-Lex con un beauty contest e nomina l’avv. Stefano Aterno come DPO
Lo Studio E-Lex è stato selezionato da ITA Airways spa, per il ruolo di Data Protection Officer, che verrà svolto come referente dal socio Avvocato Stefano Aterno.
Stefano Aterno, avvocato e docente universitario, ha, nell’associazione professionale, il ruolo di rafforzare l’impegno dello studio sul fronte della prevenzione e difesa nel delicato settore del diritto penale dell’informatica e degli aspetti giuridici della sicurezza informatica.
Conta su 25 anni di esperienza, sulla certificazione come Lead auditor ISO 27001, data protection UNI 11697:2017, e Forensic investigator (CIFI), ed autore di numerose pubblicazioni scientifiche su criminalità informatica e prova digitale, privacy e tutela dei dati personali.
Tra i suoi clienti figurano vari enti e organismi pubblici, aziende private e multinazionali per i quali ha svolto attività di consulenza; è stato, dalla fine degli anni 90 ad oggi, tra i difensori dei primi e più significativi processi penali in materia di privacy e reati informatici.
«Sono soddisfatto che l’esito della selezione abbia premiato la mia esperienza e specifica formazione – ha commentato Aterno – e soprattutto che il cliente abbia tenuto conto dell’apporto che l’intera squadra di E-Lex è capace di fornire all’attività. Diventare il DPO (Data protection officer) di ITA Airways è certamente un incarico prestigioso che svolgeremo al meglio insieme e grazie al contributo di tutto il Team di professionisti coinvolti».
Gli altri soci dello studio E-Lex Ernesto Belisario, Adriana Peduto, Dario Reccia e Giovanni Maria Riccio esprimono unanime soddisfazione per l’incarico e assicurano al cliente il massimo supporto per la sua esecuzione.
L'articolo ITA sceglie E-Lex con un beauty contest e nomina l’avv. Stefano Aterno come DPO proviene da E-Lex.
Pirates nominate whistleblower Julian Assange for the Nobel Peace Prize
The Pirates in the European Parliament have submitted the nomination of Julian Assange for the Nobel Peace Prize to the Norwegian Nobel Committee. For the Pirates, the case of Assange, who is currently imprisoned in the United Kingdom, is a symbol for the oppression of freedom of speech and the public’s right to information
Julian Assange is an Australian journalist, activist, whistleblower and founder of WikiLeaks, a platform which has made millions of confidential documents available to the public since 2006. Leaks published by the non-profit organisation covered the U.S. involvement in wars in Afghanistan, Iraq and Yemen, as well as the work of secret services. WikiLeaks has also released reports of corruption and crime in countries such as Turkey, Russia, China and Peru.
Pirate Party MEP Patrick Breyer comments:
“We nominate Julian Assange for his achievements and revelations, butthe detention and prosecution of Assange also set an extremelydangerous precedent for all journalists, media actors, and freedom of the press. No journalist should be prosecuted for publishing ‘state secrets’ of public interest because this is their job.”
Pirate Party MEP Markéta Gregorová comments:
“The story of Julian Assange is highly symbolic for me. It is about the fight for freedom of speech, of the press, for the protection of journalists and all those who bring information to the public. Julian Assange has exposed a number of serious practices committed by the U.S. intelligence services and the military. His prosecution under the Espionage Act of 1917 is practically a persecution. Punishing someone for publishing information in the public interest sets a dangerous precedent. Protecting journalists, their lives and their work is a fundamental democratic principle.”
In the United States, Assange faces up to 175 years in jail. The Australian has lived in various countries for security reasons, spending time at the Ecuadorian embassy in London from 2012 to 2019, where he was granted political asylum. In 2019, the U.S. asked the UK for his extradition and he has since been imprisoned in the UK’s Belmarsh prison. In December 2021, the British High Court agreed to his extradition to the U.S. on the condition that he would not be placed in a maximum security prison, as expert reports indicated that his mental health is weakened and he may attempt suicide. Assange has challenged the decision on his extradition, on which the Supreme Court will decide again.
Full text of the nomination of Julian Assange for the Nobel Peace Prize
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Avviso: modalità di accesso all’Ufficio Anagrafe e Stato civile
Si avvisa l’utenza che dal 01/02/2022 l’accesso all’Ufficio Anagrafe e Stato civile, osservando i consueti giorni e orari d’apertura al pubblico, sarà consentito esclusivamente dal solo portone principale dell’Ufficio Anagrafe sito in via del Governo…
OpenSourceSeeds è un progetto per proteggere le varietà vegetali dai brevetti concedendo loro licenze libere. Puoi seguire su:
➡️ @opensourceseeds@mastodon.social (in tedesco e inglese)
Il sito web del progetto è all'indirizzo opensourceseeds.org/en
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Purtroppo non ne verremo mai fuori...
it.sputniknews.com/20220131/gu…
Guardian: passaporti falsi ai terroristi dell'Isis per entrare in Europa e Usa
Un passaporto falso per attraversare il confine siriano costa meno di 13.500 euro. Uno dei venditori: "Non è il mio lavoro vedere chi è cattivo e chi no".Sputnik Italia
UNA PROPOSTA DI LEGGE CONTRO LE PRATICHE DI “SORVEGLIANZA PUBBLICITARIA”
Il Banning Surveillance Advertising Act proposto al Congresso americano vieterebbe alle aziende di utilizzare i dati degli utenti a fini pubblicitari (e non solo).
Col progredire della società dell’informazione, diventano sempre più evidenti i meccanismi economici della Rete. Le informazioni suscettibili di essere raccolte o estrapolate dalle nuove realtà digitali sono innumerevoli, e rappresentano la preziosa materia prima alla base di nuove industrie che fanno del mercato dei dati il proprio core business.
Spina dorsale di tale modello economico è senz’altro l’utilizzo di dati personali a fini pubblicitari. Dallo spot televisivo, indiscriminatamente rivolto a chiunque, si è infatti passati alla sottoposizione quasi sartoriale di annunci personalizzati per il singolo individuo, rivolti ad egli perché ritenuto interessato allo specifico oggetto o servizio pubblicizzato.
L’evoluzione della pubblicità, dunque, passa attraverso una ricerca spasmodica del coinvolgimento degli utenti, che deve tenere conto dei loro gusti, interessi, necessità e desideri. A tale scopo, i player del mercato degli annunci cercano di raccogliere quante più informazioni possibili sull’internauta, monitorandone le attività e i comportamenti e sottoponendogli esclusivamente i contenuti in grado di attirare la sua attenzione.
I rischi sottesi a tali pratiche di “sorveglianza pubblicitaria” non solo compromettono la protezione dei dati personali degli utenti o gli interessi dei consumatori, ma altresì fungono da carburante per discriminazione, disinformazione, polarizzazione delle opinioni e odio, al punto da minacciare le fondamenta stesse dell’ordine democratico e la sicurezza pubblica. Da simili considerazioni deriva la proposta di legge del Banning Surveillance Advertising Act, sottoposto di recente al Congresso degli Stati Uniti.
I rischi della sorveglianza pubblicitaria
Al fine di comprendere le ragioni del disegno di legge, bisogna considerare che troppo spesso gli interessi lucrativi dell’industria pubblicitaria prevalgono sulla garanzia dei diritti umani sia nella raccolta sia nel trattamento dei dati personali, operazioni non sempre condotte in presenza di ogni condizione di liceità e trasparenza.
La ragione di tali comportamenti è da rinvenirsi nella grande asimmetria informativa e di potere che governa i rapporti tra utente e fornitore di servizi della società dell’informazione. Il secondo, infatti, si serve delle autorizzazioni – conferite più o meno consapevolmente – a dispositivi, applicazioni e strumenti di tracciamento (es. i cookie) per l’accesso e la raccolta di informazioni. Il primo, d’altro canto, non sempre comprende a cosa sta acconsentendo e, pur capendolo, incontra molte resistenze e disservizi in caso di mancato consenso. Pertanto, residua sempre un grande squilibrio di potere, dettato principalmente da operazioni di raccolta dati pervasive e sostanzialmente inevitabili. Nelle parole di uno dei sostenitori della proposta di legge, James P. Steyer, fondatore di Common Sense Media, «tale pratica è così diffusa che i consumatori non possono evitarla senza evitare completamente Internet».
A ciò deve aggiungersi l’utilizzo che può essere fatto delle informazioni raccolte. La “sorveglianza pubblicitaria” si serve infatti di tecniche invisibili e invasive per manipolare i consumatori, derubandoli di una reale scelta di mercato, poiché annunci e contenuti saranno solo quelli che, in base agli algoritmi impiegati, sono ritenuti interessanti per il singolo utente, a scapito di alternative o beni e servizi succedanei.
Studiosi e commentatori hanno inoltre dimostrato che sorveglianza e profilazione vanno ben oltre i meri scopi pubblicitari. Sempre nella logica di ricerca del coinvolgimento dell’utente, l’odio, la violenza e la disinformazione fioriscono perché ottengono l’attenzione di grandi fette di audience. L’attuale sistema permette infatti a manipolatori e “disinformatori” di celare la propria identità e le loro intenzioni, al punto da impersonare movimenti sociali, imprese, individui per scopi di ingegneria sociale o politica. Sottoporre contenuti selezionati si traduce dunque in una potente arma di disinformazione, in grado di polarizzare ed estremizzare le opinioni. Si aggiunga che, stante il prevalente interesse lucrativo, profili dettagliati su innumerevoli persone sono pronti per essere sfruttati da qualsiasi parte disposta a pagare, compresi hacker malintenzionati o servizi segreti stranieri.
Per tutte queste ragioni, chi scrive ritiene che la corretta traduzione di “surveillance advertising” non sia tanto “pubblicità di sorveglianza”, bensì “sorveglianza pubblicitaria”, giacché il mezzo pubblicitario è oggi solo strumentale al più complesso elemento del controllo e del monitoraggio degli individui, perpetrato per finalità più ampie e pericolose della mera sottoposizione di annunci mirati.
Il Banning Surveillance Advertising Act
Lo scorso 12 gennaio, l’On. Eshoo e il Sen. Booker hanno presentato al Congresso degli Stati Uniti una proposta di legge con il primario obiettivo di vietare le pratiche di raccolta dei dati personali e tracciamento del comportamento degli individui onde sottoporgli annunci su misura. Le categorie di soggetti cui sarebbe rivolto il divieto sono due:
- i c.d. “facilitatori” pubblicitari (advertising facilitator), ossia coloro che, dietro corrispettivo, trattano dati personali per offrire spazi e canali preferenziali per la diffusione di annunci; e
- gli inserzionisti pubblicitari (advertiser), ossia coloro che forniscono un corrispettivo a un facilitatore per la diffusione di pubblicità personalizzate.
Il disegno di legge vieterebbe ai facilitatori non solo di compiere la diffusione di annunci mirati, ma altresì di permettere consapevolmente a un inserzionista o a una terza parte di svolgere la medesima attività mediante la fornitura di informazioni relative a persone o dispositivi connessi. L’utilizzo per scopi pubblicitari di tali informazioni sarà consentito solo se il facilitatore riceve dall’inserzionista un’attestazione scritta di conformità, che comprovi il rispetto dei divieti suesposti.
Per converso, il divieto grava anche sugli inserzionisti, che non possono compiere né consentire a facilitatori o terzi di compiere una diffusione di annunci mirati in base a informazioni personali acquisite da terzi o che, in ogni caso, identifichino l’individuo come membro di una classe protetta o ragionevolmente permettano l’identificazione anche indiretta della persona.
La legge, inoltre, rende esplicito che non rientra nel divieto la c.d. pubblicità contestuale, che avviene quando l’annuncio è diffuso in base a informazioni che l’individuo sta attualmente visualizzando o con le quali sia altrimenti coinvolto, o informazioni oggetto di ricerca da parte dell’utente, o quando i contenuti mostrati o in altro modo diffusi siano di stretta prossimità con tali informazioni. I dati così raccolti, però, non potranno essere utilizzati per la diffusione mirata di ulteriori annunci.
Una violazione di tale legge sarà considerata come pratica sleale o ingannevole ai sensi del Federal Trade Commission Act. Sarà infatti la Federal Trade Commission a garantire il rispetto della legge, a promulgare i regolamenti applicativi della medesima e a esercitare poteri di indagine e sanzionatori. La FTC avrà inoltre competenza per i procedimenti relativi a ogni violazione della normativa in questione.
L’applicazione della legge riguarda però anche i singoli Stati americani. In ogni caso in cui abbia motivo di ritenere che l’interesse di uno dei residenti di uno Stato sia compromesso da una violazione della normativa in questione, il procuratore generale dello Stato può intentare un’azione civile presso la competente corte distrettuale o statale a fini risarcitori, previa notifica alla FTC che può intervenire o anche avocare a sé il caso.
Inoltre, ogni individuo potrà intentare un’azione civile presso il tribunale competente, al fine di ottenere un risarcimento fino a 1.000 dollari in caso di violazione per colpa lieve (negligent violation) e fino a 5.000 dollari in caso di violazione per colpa grave o intenzionale (reckless, knowing, willful or intentional violation). È interessante sottolineare come, in caso di violazione di dati personali, la legge ritenga sussistente un danno di fatto, concreto e particolare, in tal modo ammettendo una presunzione da cui il trasgressore potrà liberarsi soltanto fornendo prova della sua non colpevolezza (similarmente al modello della responsabilità semi-oggettiva adottato dal GDPR e dalla normativa italiana).
Infine, è prevista la nullità di qualsiasi accordo o clausola che, relativamente a tali controversie, sancisca il preventivo deferimento ad arbitrato o la rinuncia ad azioni congiunte.
Conclusioni
È peculiare che tale disegno di legge provenga dalla “patria” delle più grandi aziende Big Tech, monopoliste del mercato dei dati personali, come Google o Meta. La proposta, in effetti, sembra più che altro seguire le posizioni da tempo fatte proprie dall’Unione europea, a partire dalle normative in materia di data protection e responsabilizzazione delle piattaforme online. In tal senso, è recentissima l’approvazione, da parte del Parlamento europeo, del testo del Digital Services Act, che a sua volta estenderebbe il divieto di pubblicità targettizzata, garantirebbe maggiore libertà di espressione e pluralismo nei media e contribuirebbe a combattere le discriminazioni.
Tale fenomeno di convergenza rappresenta un importante passo verso nuovi modelli economici online, che favorirebbero un miglior coordinamento internazionale tra mercati e istituzioni. Sotto questa luce, il Banning Surveillance Advertising Act potrà rappresentare un incentivo nelle trattative UE-USA per la negoziazione di un nuovo accordo per il trasferimento transatlantico di dati personali che, con la caduta del Safe Harbor prima e del Privacy Shield poi, è attualmente consentito solo facendo ricorso alle Clausole Contrattuali Standard promulgate dalla Commissione europea.
In ogni caso, resta che l’adozione di leggi in grado di fermare la “sorveglianza pubblicitaria” assume portata epocale, poiché risponde a forti esigenze etiche e sociali. «È giunto il tempo per una legge. Un divieto di sorveglianza pubblicitaria inizierà a invertire il processo di crescita sfrenata di questo potere irresponsabile, affermando finalmente lo stato di diritto e la governance democratica sulle infrastrutture critiche della nostra società dell’informazione. Il Banning Surveillance Advertising Act intraprende questo progetto cruciale», ha sostenuto Shoshana Zuboff, professore emerito alla Harvard Business School e autore del celebre Il Capitalismo della Sorveglianza. «Grazie, Onorevole Eshoo e Senatore Booker per la vostra lungimiranza e il vostro coraggio. La vostra guida può spianare la strada a un futuro alternativo – lontano dalla distopia e verso una democrazia sana. Se non agiamo ora, un futuro democratico e digitale diventerà ancora più difficile da raggiungere. Non è troppo tardi, ma non c’è tempo da perdere».
Jacopo Purificati
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Il realismo capitalista e la costruzione dell'uomo economico
«Tutta una serie di misure e politiche neoliberali, come ad esempio la liberalizzazione dei servizi, la precarizzazione del mondo del lavoro, la programmazione per obiettivi nella Pubblica Amministrazione, l’aziendalizzazione della sanità e della scuola, sono funzionali proprio a creare situazioni di scarsità e di libera concorrenza che costringono i soggetti a pensare ed agire in termini calcolanti e competitivi, pena la sconfitta nella competizione, la disoccupazione e quindi il fallimento esistenziale.
Le generazioni più giovani, oggi, sono nate e cresciute nella società di mercato, e ne hanno introiettato pienamente i meccanismi essendosi formati entro i suoi meccanismi disciplinari: l’esempio più lampante sono i social network, Instagram su tutti, in cui la competizione sui like e la ricerca di successo e celebrità sulla base del meccanismo di influencing costruiscono quotidianamente tanti piccoli “imprenditori di se stessi”.
Come diceva Margareth Thatcher, “l’economia è il mezzo, ma l’obiettivo sono le anime”.»
lacittadifedora.it/il-realismo…
Il realismo capitalista e la costruzione dell’uomo economico - Fedora
Nel 2009 Mark Fisher pubblicava Realismo capitalista, un’opera il cui sottotitolo parla da solo: Esiste un’alternativa? Fisher intendeva esprimere, con l’amarezza tipica di un intellettuale consapevole dell’irreversibilità dei processi di lunga durat…Niccolo Biondi (Fedora)
Telemarketing e Registro delle opposizioni: il Garante Privacy emette parere favorevole sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica.
Lo scorso 13 gennaio, il Garante Privacy ha emesso parere favorevole circa lo “Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali”. La bozza dell’atto legislativo ha recepito le osservazioni sollevate dall’Authority e la normativa nazionale ha colmato le lacune di disciplina che frenavano l’esito positivo della consultazione avviata.
Con provvedimento n. 3 del 13 gennaio 2022 il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emesso parere favorevole al nuovo “Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali”.
Lo Schema di decreto in esame deve sostituire il regolamento di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 178 e s.m.i., intervenendo sulla disciplina del Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) al fine di estenderne l’operatività alle numerazioni telefoniche nazionali, sia fisse che mobili, non incluse in elenchi dei contraenti.
Trattandosi di un atto legislativo relativo al trattamento dei dati, il Ministero dello sviluppo economico attivava la procedura di cui all’art. 36, par. 4, GDPR, chiedendo un consulto all’Authority circa la conformità dello Schema di decreto alle disposizioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Nel parere il Garante ripercorre le tappe che hanno segnato la fase di interlocuzione con il Mise ed evidenzia gli obiettivi raggiunti nell’ambito della consultazione, come l’accoglimento delle osservazioni espresse dal Garante con due precedenti pareri.
Rileva, poi, che le perplessità sollevate con l’ultima nota del 24 giugno 2021 sono state superate dall’emanazione del D.L. n. 139 dell’8 ottobre 2021, il quale ha provveduto ad estendere l’efficacia revocatoria del consenso derivante dall’inscrizione al registro anche alle chiamate eseguite con modalità automatizzate.
In ragione della complessiva ragionevolezza delle soluzioni proposte a seguito della novella legislativa, dunque, il Garante ha ritenuto non residuassero rilievi ulteriori da esprimere e ha emesso parere favorevole all’adozione dello Schema di decreto.
Grazie alle modifiche operate, i consumatori potranno opporsi alla ricezione sia delle chiamate indesiderate eseguite tramite operatore, che di quelle effettuate con l’uso di sistemi automatizzati, modalità di contatto che sino ad ora era sfuggita alle limitazioni sancite dalla disciplina previgente.
L’iscrizione al RPO comporterà poi, tra le altre cose, la revoca dei precedenti consensi espressi dai consumatori, così da evitare il perdurare di eventuali abusi.
Il 21 gennaio u.s. il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi per discutere, tra le altre cose, lo Schema di d.P.R., approvandolo in esame definitivo.
Brevemente, si rammentano le novità più rilevanti che comporterà l’adozione del decreto:
- sarà regolamentato il trattamento delle numerazioni telefoniche mediante l’impiego del telefono e l’invio di posta cartacea per la diffusione di materiale pubblicitario o la vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.;
- la disciplina del RPO verrà estesa a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, comprendendo anche quelle non riportate negli elenchi telefonici, cartacei o elettronici, attualmente escluse;
- verrà estesa anche alle comunicazioni via posta cartacea la possibilità per gli utenti di indicare i soggetti nei confronti dei quali intendono revocare l’opposizione al trattamento dei dati personali.
Maria Vittoria Aprigliano
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