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Eddie and the Subtitles"Skeletons in the Closet", 1981-autoproduzione/2022-Slovenly Records
Più che di scheletri nell’armadio, parlerei di tesori nascosti, giustamente riproposti ed esibiti sotto gli occhi di chiunque voglia erudirsi su tutto quello che veramente è lo spirito punk: lanciarsi in avventure soniche senza un perché e senza un per come, solo volontà di esprimersi avvolti in reti di rumore e scelleratezza.
iyezine.com/eddie-and-the-subt…
Eddie and the Subtitles"Skeletons in the Closet", 1981-autoproduzione/2022-Slovenly Records
Eddie and the Subtitles"Skeletons in the Closet", 1981-autoproduzione/2022-Slovenly Records // Più che di scheletri nell’armadio, parlerei di tesori nascosti, giustamente riproposti ed esibiti sotto gli occhi di chiunque voglia erudirsi su tutto quel…In Your Eyes ezine
Corsi di formazione e aggiornamento gratuiti rivolti ai docenti, una piattaforma con contenuti multimediali di valore educativo e divulgativo, innovazione metodologica e didattica.
Sono questi gli obiettivi del Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e l’Accademia dei Lincei siglato questa mattina al Palazzo dell’Istruzione dal Ministro Patrizio Bianchi e dal Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Roberto Antonelli.
Qui tutti i dettagli ▶️ miur.gov.it/web/guest/-/scuola…
Scuola, firmato Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Accademia dei Lincei - Scuola, firmato Protocollo d’intesa… - Mi - Ministero dell'istruzione
Governare il futuro – Taxi senza tassista. Per ora a San Francisco ma è solo questione di tempo
Ve la ricordate la guerra dei tassisti contro Uber?
Scioperi, città bloccate, proposte di legge, cause milionarie, multe a pioggia contro gli “abusivi” delle auto con conducente rei di non rispettare le regole – per la verità un po’ anacronistiche specie in Italia – e rubare il lavoro ai tassisti.
Sono passati solo una manciata di anni ma già sembrano preistoria.
Continua ad ascoltare il podcast su HuffPostItalia.
Jun 09, 2022, 11:15
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Jun 09, 2022, 11:10
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Un pensiero sull'organizzazione dei file
Il paradigma di divisione di Foto, Video, e Musica in 3 cartelle diverse è antiquato e non funziona più.
Alcuni esempi pratici personali a conferma di questa ipotesi seguono.
- Come classifico i meme? Ce ne sono alcuni che sono semplicemente foto, altri sono video.. Perché tenerli in 2 cartelle diverse (Foto/Meme, Video/Meme)?
- Gli sfondi, come li organizzo? Io non solo ho delle foto conservate per usarle come sfondo dei desktop, ma anche dei video adeguati salvati per lo stesso esatto motivo. Il casino che si crea a tenere 2 cartelle diverse è semplicemente inutile. Se in un dato momento voglio cercare soltanto uno sfondo foto anziché video, uso le funzioni di filtro del mio gestore di file.
- Ci sono media che butterei (ad esempio, molti screenshots che scatto per un uso limitato, oppure registrazioni audio) se non li usassi in dei video che creo, di cui mi va di conservare tutti i sorgenti (i file di progetto per il programma di montaggio di turno, e i singoli media che vanno a comporre il video). Quei media non mi servono ad altro, perché quindi tenerli in cartelle con tutti i media di un dato tipo che invece servono, banalmente, anche solo ad essere consumati da soli, anziché nella cartella con il video a cui appartengono?
In passato, proprio per le difficoltà descritte sopra, tenevo le 3 dannate cartelle tutte in disordine, perché tanto in ogni caso non c'era molto margine di ordinamento.
Invece adesso, un'unica cartella "Media" con sottocartelle come "Camera", "Icone", "Pixel Art", "Rasperino", ... e finalmente ho ordine.
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PANNELLIANE. Il marco Pannella politico e le battaglie referendarie – Super J
PANNELLIANE. Il marco Pannella politico e le battaglie referendarie. Ne abbiamo parlato presso la Fondazione Einaudi di Teramo
Privacy Daily – 9 giugno 2022
Parlamento UE: proposte su privacy, accesso, interoperabilità per “European digital wallet“
Il relatore del Parlamento europeo ha presentato una serie di proposte per migliorare l’ “European digital wallet” nell’ambito del nuovo regolamento eIDAS, incentrandosi sull’interoperabilità, la privacy dei dati e la parità di accesso. Nel giugno 2021, la Commissione europea ha proposto un regolamento sull’identificazione elettronica e sui servizi fiduciari per le transazioni elettroniche (eIDAS) con l’intento di armonizzare l’identificazione digitale in tutta l’UE. Entro il 2023, ogni Stato membro deve mettere a disposizione di cittadini e imprese European digital wallet (EDIW).
euractiv.com/section/digital/n…
Legge sulla governance dei dati dell’UE pubblicata in Gazzetta ufficiale
L’UE Data Governance Act è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 3 giugno. La DGA, che prevede un maggiore accesso ai dati del settore pubblico allo scopo di sviluppare nuovi prodotti e servizi, entrerà in vigore il 23 giugno e si applicherà a aziende 15 mesi dopo.
eur-lex.europa.eu/legal-conten…
Il racconto, in sintesi, delle principali attività del Garante, mese per mese
GPDPDigest è il prodotto di informazione del Garante che raccoglie mensilmente i principali interventi dell’Autorità presentando anche una sintesi delle principali attività di European Data Protection Board e EDPS – European Data Protection Supervisor. Un semplice e utile “memo” per fornire agli utenti un sintetico quadro di riferimento sull’attività del Garante.
garanteprivacy.it/home/stampa-…
📚 Come sarà strutturato l’esame di #Maturità2022?
La Dott.ssa Flaminia Giorda è la nostra esperta sugli #EsamiDiStato2022 e vi darà tutte le informazioni necessarie per affrontare le prove, dalla spiegazione dei crediti al colloquio orale.
Qui il video ▶ youtu.be/h3PXPy3NcYE
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- io so
- col cazzo! se lo sapevi, non finivi dentro la nostra trappola
- oh merd...
📚 Come sarà strutturato l’esame di #Maturità2022?
La Dott.ssa Flaminia Giorda è la nostra esperta sugli #EsamiDiStato2022 e vi darà tutte le informazioni necessarie per affrontare le prove, dalla spiegazione dei crediti al colloquio orale.
Qui il video ▶ youtube.com/watch?v=0YHe-ybvY6…
Cessione dei dati relativi alle sperimentazioni cliniche: profili critici del nuovo decreto
Il 3 marzo 2022, il decreto del Ministero della Salute recante le “Misure volte a facilitare e sostenere la realizzazione degli studi clinici di medicinali senza scopo di lucro e degli studi osservazionali e a disciplinare la cessione di dati e risultati di sperimentazioni senza scopo di lucro a fini registrativi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52”1, è entrato ufficialmente in vigore. In particolare, lo scopo del Decreto è quello di supportare gli studi clinici di medicinali senza scopo di lucro e di studi osservazionali, nonché – per quanto rileva il lato protezione dei dati personali – la cessione di dati e di risultati di sperimentazione cliniche, senza scopo di lucro a fini registrativi. La portata applicativa del Decreto è specificata all’art. 1 nel quale si fa riferimento alle sperimentazioni cliniche non a fini commerciali o senza scopo di lucro e alle sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento e agli studi osservazionali.
Nello specifico, per sperimentazione clinica senza scopo di lucro, si intende la sperimentazione che presenta determinati requisiti quali:
- l’assenza di una finalità di sviluppo industriale o commerciale di più farmaci o ai fini di sfruttamento economico;
- la promozione deve provenire da una struttura, un ente, un’istituzione pubblica, una fondazione o un ente morale, di ricerca scientifica senza fini di lucro, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico o una persona fisica dipendente delle strutture summenzionate o un’impresa sociale;
- la promozione deve provenire da un soggetto non titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale in sperimentazione e che non sia detentore di un interesse economico;
- la titolarità dei dati e dei risultati relativi alla sperimentazione, così come di ogni decisione inerente alla loro pubblicazione, sia esclusiva del promotore.
Con riguardo alla cessione dei dati di sperimentazione senza finalità di lucro e dei relativi risultati – profilo che, come anticipato, rileva nell’ambito della disciplina sulla protezione dei dati – l’art. 3 del summenzionato decreto prevede che la stessa sia consentita durante la sperimentazione e altresì in seguito alla sua conclusione, a fini registrativi. La cessione deve essere regolata mediante un contratto tra il promotore e il cessionario. Il promotore ha l’obbligo di trasmettere all’AIFA, al Comitato etico competente e ai centri di sperimentazione coinvolti una comunicazione ufficiale con la quale informa dell’avvenuta cessione dei dati e/o dei risultati. Una volta effettuata la cessione, il cessionario subentra a tutti gli effetti nella titolarità del trattamento dei dati personali correlati alla sperimentazione.
Nonostante il decreto dedichi nello specifico una disposizione alla cessione dei dati, i profili relativi alla protezione dei dati non sono del tutto chiari. Com’è noto per aversi cessione dei dati personali, è necessario rispettare le prerogative previste dal Regolamento europeo 679/2016 (“GDPR”). In prima istanza, è dirimente l’individuazione dei soggetti coinvolti nella cessione e la loro relativa qualifica. Nel caso in questione, la cessione dei dati coinvolgerebbe due soggetti qualificati titolari del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del GDPR, ossia il cessionario e il promotore. In secondo luogo, la cessione può avvenire previa individuazione di una base giuridica legittimante. Parrebbe, dalla lettura della disposizione dinanzi citata, che l’unico riferimento alla base giuridica potrebbe rinvenirsi nel contratto tra il cessionario e il promotore, e, di conseguenza, sarebbe da individuarsi all’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR. Tuttavia, trattandosi di dati appartenenti a categorie particolari, risulta improbabile che la sola stipula del contratto possa essere sufficiente, tenuto conto altresì del fatto che deve esservi una delle condizioni di cui all’art. 9 del GDPR. L’incertezza relativa alla corretta individuazione della base giuridica si riflette altresì nell’assenza di un riferimento precipuo alle misure di sicurezza da implementare nel caso di cessione di dati e soprattutto di dati relativi alle sperimentazioni cliniche.
Sul tema, è opportuno citare che l’Autorità garante per la protezione dei dati è intervenuta attraverso la pubblicazione delle “Linee guida per i trattamenti di dati personali nell’ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali”2, le quali, seppur datate e facenti riferimento alla precedente disciplina, rappresentano un’insostituibile guida per comprendere tale trattamento. In particolare, tra gli aspetti da prendere in considerazione, possono elencarsi:
- l’informativa da rendere nei confronti dei soggetti interessati coinvolti, con la relativa specifica alla cessione dei dati personali;
- la raccolta del consenso; eventuale trasferimento dei dati all’estero;
- l’indicazione del periodo di conservazione dei dati e il possibile successivo riuso;
- la sicurezza e la custodia dei dati, con riguardo all’adozione di misure di sicurezza.
Il Decreto non menziona nessuno degli aspetti sopracitati, ma si limita – giova ribadirlo – a indicare esclusivamente che la cessione possa avvenire e che la stessa si perfeziona tra due soggetti, il promotore e il cessionario, qualificati titolari del trattamento. L’assenza di un’attenzione ai profili in materia di protezione dei dati potrebbe portare, di conseguenza, a delle forti criticità, nonché a dei rischi per i diritti e le libertà dei soggetti interessati coinvolti.
Fabiola Iraci Gambazza
1 gazzettaufficiale.it/eli/id/20…
2 garanteprivacy.it/home/docweb/…
L'articolo Cessione dei dati relativi alle sperimentazioni cliniche: profili critici del nuovo decreto proviene da E-Lex.
Jun 08, 2022, 14:25
🗣️ One week until Max Schrems and Romain Robert will be speaking at this year's #EDPSconf2022. Register now in order to follow the live stream! 🎦
Registration: edpsconference2022.eu/en
Programme: edpsconference2022.eu/en/confe…
Palestina Libera
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