(segnalata dalla newsletter di Guido #Scorza)
techcrunch.com/2022/03/08/tikt…
TikTok children’s privacy lawsuit can proceed, says UK High Court
A UK High Court judge has granted permission for a class-action style privacy lawsuit to proceed against TikTok over its handling of children’s data.Natasha Lomas (TechCrunch)
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Privacy Daily – 11 marzo 2022
Tik Tok: l’ok dell’Alta Corte del Regno Unito ad un’azione collettiva sulla privacy dei minori
TechCrunch riferisce che l’Alta Corte di giustizia del Regno Unito ha stabilito la procedibilità di un’azione legale collettiva contro TikTok relativa a presunte violazioni nei confronti della privacy di minori. Un portavoce di TikTok ha dichiarato che la società ha “politiche, processi e tecnologie solide in atto per aiutare a proteggere tutti gli utenti, e in particolare i nostri utenti adolescenti”. L’azione legale è stata intentata nel dicembre 2020 da una ragazza di 12 anni, cui è stato concesso l’anonimato dal tribunale, secondo cui il social network elabora i dati dei bambini in modo illegale.
techcrunch.com/2022/03/08/tikt…
Cookies e privacy le novità per gli utenti: il video informativo del Garante
Gruppo di lavoro Articolo 29: Linee guida 5/2020 sulconsenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 4 maggio 2020. Corte di giustizia dell’Unione europea: Sentenza nella causa C-673/17 Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände ̶ Verbraucherzentrale Bundesverband eV / Planet49 GmbH – Per l’installazione di cookie è necessario il consenso attivo degli utenti di Internet.
Dubai lancia una piattaforma per rilevare le vulnerabilità dei siti web del governo
Il Dubai Electronic Security Center (DESC), parte della Dubai Digital Authority, ha lanciato una piattaforma di sicurezza informatica per rilevare le vulnerabilità nel governo e in altri siti web. La piattaforma TIRS è uno dei pilastri del Dubai Cyber Index, lanciato a metà del 2020 per supportare le prestazioni complessive della sicurezza informatica presso le istituzioni governative dell’Emirato.
smartcitiesworld.net/data-priv…
Governare il futuro – Biden alle big tech: “Basta esperimenti sociali sui nostri figli”
Dobbiamo ritenere responsabili le piattaforme di social media per l’esperimento sociale che stanno conducendo sui nostri figli per profitto. È il momento di rafforzare le tutele alla privacy, vietare la pubblicità mirata ai bambini e chiedere alle società tecnologiche di smetterla di raccogliere i dati personali dei nostri figli”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden nel suo primo discorso alla nazione.
Sono parole dure anzi durissime, probabilmente le più dure sin qui mai utilizzate da un presidente degli Stati Uniti d’America in carica all’indirizzo dell’industria tecnologica nazionale e in particolare dei gestori delle grandi piattaforme di social network e non solo che hanno avuto i natali proprio negli USA.
Niente più profilazione a scopo commerciale dei più piccoli e soprattutto l’immagine dei più piccoli come cavie da laboratorio nelle mani delle Big Tech. Un’immagine fortissima. Almeno attorno alla questione della tutela dei più piccoli davanti ai rischi connessi al trattamento massiccio dei loro dati personali da parte di Google, di Facebook, di Apple, e delle altre Big Tech, la distanza tra la politica americana e quella europea sembra ormai ridottissima.
Le parole di Biden infatti sono in linea con quanto la disciplina europea già prevede con riguardo ai cosiddetti fornitori di servizi media audiovisivi e con quanto si intende prevedere in maniera generalizzata attraverso il Digital Service Act, il nuovo regolamento attualmente in discussione davanti al Parlamento Europeo secondo il quale sono vietate le tecniche di targeting o amplificazione che trattano, rivelano, o inferiscono i dati personali dei minori.
Perché non c’è dubbio che la raccolta massiccia di dati personali dei bambini che si consuma quotidianamente mentre usano le piattaforme e i servizi digitali forniti dalle Big Tech e non solo dalle Big Tech per le finalità più disparate, dallo studio al divertimento, è ormai sempre più spesso e con poche eccezioni strumentale alla creazione di profili di consumo, e non solo di consumo, di questi ultimi da utilizzarsi a scopo commerciale quando non anche a scopi meno nobili.
Continua ad ascoltare il HuffPostItalia.
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€ 20 Mio Fine for Clearview AI in Italy
20 milioni di euro di multa per Clearview AI in Italia L'azienda non può più trattare i dati biometrici delle persone in Italia e deve cancellare tutti i dati esistenti.
AVVISO PUBBLICO per indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020. gestione e sviluppo dell’account Twitter del Garante per la protezione dei dati persona
AVVISO PUBBLICO per indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020. gestione e sviluppo dell’account Twitter del Garante per la protezione dei dati personal...
PRE-COG IN THE BUNKER – “PRE-COG’S DREAM” 7″ 2019 & “WHAT IF” CD 2020
“Cosa c’è a Teramo che qui non c’è?” mi chiedo mentre, piacevolmente, mi ascolto i Pre-Cog in the Bunker.
Vota "Programma il Futuro" al Premio Nazionale Competenze Digitali
Abbiamo messo a disposizione di tutti i docenti moltissimo materiale didattico (guide, tutorial, video...) per diffondere nelle scuole l’informatica e la consapevolezza digitale.
Ora ci serve il tuo voto per vincere e poter fare ancora di più per tutta la scuola.
È semplice, basta lo SPID. Ecco le istruzioni:
- apri la pagina tinyurl.com/votapif
- clicca sul pulsante verde "Vota"
- clicca su "Entra con SPID" e scorri in basso per cliccare sul fornitore del tuo SPID
- segui le modalità di autenticazione del tuo fornitore di SPID
- nel modulo "Completa il tuo profilo", inserisci uno Pseudonimo, clicca sul pulsante verde "Completa il profilo" e attendi la visualizzazione dei "Termini e condizioni d'uso"
- scorri in basso i "Termini e condizioni d'uso" e clicca sul pulsante verde "Sono d'accordo con questi termini"
- infine clicca sul pulsante verde "Vota"
- quando questo pulsante riporta la scritta "Già votata", allora hai fatto!
Invita poi a votare per noi anche colleghe o colleghi e conoscenti, diffondendo questo messaggio nelle chat e nei social cui partecipi.
GRAZIE!!!
Politica e magistratura, l’eutanasia della democrazia – Il Riformista
Politica e magistratura, l’eutanasia della democrazia. La recensione de "L'eutanasia della democrazia" su Il Riformista.
martedì 15 marzo 2021 sospensione idrica in alcune zone del Comune di Guidonia Montecelio – COMUNICAZIONE ACEA ATO 2
martedì 15 marzo 2021 sospensione idrica in alcune zone del Comune di Guidonia Montecelio per interventi di manutenzione straordinaria.
Criptovalute: il MEF istituisce presso l’OAM una sezione speciale per i prestatori di valuta virtuale e servizi di portafoglio digitale
Lo scorso 17 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del 13 gennaio 2022 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), che stabilisce le modalità con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale1 e i prestatori di servizi di portafoglio digitale2 saranno tenuti a comunicare la propria attività all’Organismo Agenti e Mediatori (“OAM”).
La comunicazione all’OAM
Il Decreto subordina ora l’esercizio dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale3 e dei servizi di portafoglio digitale ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro pubblico informatizzato, tenuto dall’OAM ai sensi dell’art. 17-bis, comma 1, del D.lgs. 141/2010 s.m.i.
A sua volta, detta iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2, del D.lgs. 141/2010 s.m.i.4, che regola l’attività di cambiavalute.
Come si è detto, la comunicazione costituirà condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività da parte dei suddetti prestatori.
Tale obbligo verrà assolto tramite comunicazione all’OAM, “ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro” (art. 3, comma 2 del Decreto).
Si noti che l’obbligo si applicherà anche ai prestatori che già svolgono attività in Italia (anche online) e che sono in possesso dei requisiti di cui al già menzionato art. 17-bis. Tali soggetti dovranno effettuare la comunicazione all’OAM entro sessanta giorni dalla data di avvio della sezione speciale del registro (attualmente fissata per il 2 giugno 2022).
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto, i prestatori comunicheranno la loro attività utilizzando l’apposito servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’OAM, il cui accesso è consentito previa registrazione al portale.
La comunicazione dovrà contenere tutte le informazioni dettagliate nel comma 4 del summenzionato art. 35 e verrà poi vagliata dall’OAM che, verificata la regolarità e completezza della stessa, entro quindici giorni disporrà ovvero negherà l’iscrizione nella sezione speciale del registro.
Le informazioni da trasmettere periodicamente all’OAM
Una volta effettuata l’iscrizione, i prestatori saranno altresì tenuti a trasmettere all’OAM – sempre per via telematica – i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio italiano.
In particolare, l’art. 5 del Decreto prevede che i prestatori debbano comunicare:
- i dati identificativi del cliente, come riportati nell’Allegato 1 del Decreto; nonché
- i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi, sempre ai sensi dell’Allegato 1.
La trasmissione dovrà avvenire con cadenza trimestrale (entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre), secondo le modalità tecniche stabilite dall’OAM.
Tenuta del registro e trattamento dei dati
L’art. 4 del Decreto stabilisce che l’OAM curerà, in qualità di titolare del trattamento, la chiarezza, la completezza e l’accessibilità al pubblico dei dati riportati nella sezione speciale del registro.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, l’OAM dovrà adottare – sentito il Garante privacy – gli atti attuativi idonei a definire misure tecniche e organizzative ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, nonché a definire i tempi massimi di conservazione dei dati.
A tale proposito, si noti che l’art. 5 del Decreto, al comma 3, prevede che l’OAM conservi i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati.
Ariella Fonsi
1 “Ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonche’ i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute” (art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto).
2 “Ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali” (art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto).
3 “La rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente” (art. 1, comma 1, lett. f) del Decreto).
4 Segnatamente, “L’iscrizione nel registro di cui al comma 1, e’ subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica” (art. 17-bis, D.lgs 141/2010, comma 2).
5 Segnatamente, “a) per le persone fisiche: 1) il cognome e il nome; 2) il luogo e la data di nascita; 3) la cittadinanza; 4) il codice fiscale, ove assegnato; 5) gli estremi del documento di identificazione; 6) la residenza anagrafica nonche’ il domicilio, se diverso dalla residenza; 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM; 8) l’indicazione della tipologia di attivita’ svolta in qualita’ di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; 10) le modalita’ di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operativita’, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operativita’ on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio e’ svolto;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: 1) la denominazione sociale; 2) la natura giuridica del soggetto; 3) il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato; 4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa; 5) per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; 6) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante; 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM; 8) l’indicazione della tipologia di attivita’ svolta in qualita’ di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; 10) le modalita’ di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operativita’, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operativita’ on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio e’ svolto”.
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Criptovalute: il MEF istituisce presso l’OAM una sezione speciale per i prestatori di valuta virtuale e servizi di portafoglio digitale
Lo scorso 17 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del 13 gennaio 2022 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), che stabilisce le modalità con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale1 e i prestatori di servizi di portafoglio digitale2 saranno tenuti a comunicare la propria attività all’Organismo Agenti e Mediatori (“OAM”).
La comunicazione all’OAM
Il Decreto subordina ora l’esercizio dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale3 e dei servizi di portafoglio digitale ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro pubblico informatizzato, tenuto dall’OAM ai sensi dell’art. 17-bis, comma 1, del D.lgs. 141/2010 s.m.i.
A sua volta, detta iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2, del D.lgs. 141/2010 s.m.i.4, che regola l’attività di cambiavalute.
Come si è detto, la comunicazione costituirà condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività da parte dei suddetti prestatori.
Tale obbligo verrà assolto tramite comunicazione all’OAM, “ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro” (art. 3, comma 2 del Decreto).
Si noti che l’obbligo si applicherà anche ai prestatori che già svolgono attività in Italia (anche online) e che sono in possesso dei requisiti di cui al già menzionato art. 17-bis. Tali soggetti dovranno effettuare la comunicazione all’OAM entro sessanta giorni dalla data di avvio della sezione speciale del registro (attualmente fissata per il 2 giugno 2022).
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto, i prestatori comunicheranno la loro attività utilizzando l’apposito servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’OAM, il cui accesso è consentito previa registrazione al portale.
La comunicazione dovrà contenere tutte le informazioni dettagliate nel comma 4 del summenzionato art. 35 e verrà poi vagliata dall’OAM che, verificata la regolarità e completezza della stessa, entro quindici giorni disporrà ovvero negherà l’iscrizione nella sezione speciale del registro.
Le informazioni da trasmettere periodicamente all’OAM
Una volta effettuata l’iscrizione, i prestatori saranno altresì tenuti a trasmettere all’OAM – sempre per via telematica – i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio italiano.
In particolare, l’art. 5 del Decreto prevede che i prestatori debbano comunicare:
- i dati identificativi del cliente, come riportati nell’Allegato 1 del Decreto; nonché
- i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi, sempre ai sensi dell’Allegato 1.
La trasmissione dovrà avvenire con cadenza trimestrale (entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre), secondo le modalità tecniche stabilite dall’OAM.
Tenuta del registro e trattamento dei dati
L’art. 4 del Decreto stabilisce che l’OAM curerà, in qualità di titolare del trattamento, la chiarezza, la completezza e l’accessibilità al pubblico dei dati riportati nella sezione speciale del registro.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, l’OAM dovrà adottare – sentito il Garante privacy – gli atti attuativi idonei a definire misure tecniche e organizzative ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, nonché a definire i tempi massimi di conservazione dei dati.
A tale proposito, si noti che l’art. 5 del Decreto, al comma 3, prevede che l’OAM conservi i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati.
Ariella Fonsi
1 “Ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonche’ i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute” (art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto).
2 “Ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali” (art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto).
3 “La rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente” (art. 1, comma 1, lett. f) del Decreto).
4 Segnatamente, “L’iscrizione nel registro di cui al comma 1, e’ subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica” (art. 17-bis, D.lgs 141/2010, comma 2).
5 Segnatamente, “a) per le persone fisiche: 1) il cognome e il nome; 2) il luogo e la data di nascita; 3) la cittadinanza; 4) il codice fiscale, ove assegnato; 5) gli estremi del documento di identificazione; 6) la residenza anagrafica nonche’ il domicilio, se diverso dalla residenza; 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM; 8) l’indicazione della tipologia di attivita’ svolta in qualita’ di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; 10) le modalita’ di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operativita’, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operativita’ on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio e’ svolto;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: 1) la denominazione sociale; 2) la natura giuridica del soggetto; 3) il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato; 4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa; 5) per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; 6) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante; 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM; 8) l’indicazione della tipologia di attivita’ svolta in qualita’ di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; 10) le modalita’ di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operativita’, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operativita’ on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio e’ svolto”.
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Criptovalute: il MEF istituisce presso l’OAM una sezione speciale per i prestatori di valuta virtuale e servizi di portafoglio digitale
Lo scorso 17 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del 13 gennaio 2022 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), che stabilisce le modalità con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale1 e i prestatori di servizi di portafoglio digitale2 saranno tenuti a comunicare la propria attività all’Organismo Agenti e Mediatori (“OAM”).
La comunicazione all’OAM
Il Decreto subordina ora l’esercizio dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale3 e dei servizi di portafoglio digitale ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro pubblico informatizzato, tenuto dall’OAM ai sensi dell’art. 17-bis, comma 1, del D.lgs. 141/2010 s.m.i.
A sua volta, detta iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2, del D.lgs. 141/2010 s.m.i.4, che regola l’attività di cambiavalute.
Come si è detto, la comunicazione costituirà condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività da parte dei suddetti prestatori.
Tale obbligo verrà assolto tramite comunicazione all’OAM, “ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro” (art. 3, comma 2 del Decreto).
Si noti che l’obbligo si applicherà anche ai prestatori che già svolgono attività in Italia (anche online) e che sono in possesso dei requisiti di cui al già menzionato art. 17-bis. Tali soggetti dovranno effettuare la comunicazione all’OAM entro sessanta giorni dalla data di avvio della sezione speciale del registro (attualmente fissata per il 2 giugno 2022).
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto, i prestatori comunicheranno la loro attività utilizzando l’apposito servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’OAM, il cui accesso è consentito previa registrazione al portale.
La comunicazione dovrà contenere tutte le informazioni dettagliate nel comma 4 del summenzionato art. 35 e verrà poi vagliata dall’OAM che, verificata la regolarità e completezza della stessa, entro quindici giorni disporrà ovvero negherà l’iscrizione nella sezione speciale del registro.
Le informazioni da trasmettere periodicamente all’OAM
Una volta effettuata l’iscrizione, i prestatori saranno altresì tenuti a trasmettere all’OAM – sempre per via telematica – i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio italiano.
In particolare, l’art. 5 del Decreto prevede che i prestatori debbano comunicare:
- i dati identificativi del cliente, come riportati nell’Allegato 1 del Decreto; nonché
- i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi, sempre ai sensi dell’Allegato 1.
La trasmissione dovrà avvenire con cadenza trimestrale (entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre), secondo le modalità tecniche stabilite dall’OAM.
Tenuta del registro e trattamento dei dati
L’art. 4 del Decreto stabilisce che l’OAM curerà, in qualità di titolare del trattamento, la chiarezza, la completezza e l’accessibilità al pubblico dei dati riportati nella sezione speciale del registro.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, l’OAM dovrà adottare – sentito il Garante privacy – gli atti attuativi idonei a definire misure tecniche e organizzative ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, nonché a definire i tempi massimi di conservazione dei dati.
A tale proposito, si noti che l’art. 5 del Decreto, al comma 3, prevede che l’OAM conservi i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati.
Ariella Fonsi
1 “Ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonche’ i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute” (art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto).
2 “Ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali” (art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto).
3 “La rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente” (art. 1, comma 1, lett. f) del Decreto).
4 Segnatamente, “L’iscrizione nel registro di cui al comma 1, e’ subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica” (art. 17-bis, D.lgs 141/2010, comma 2).
5 Segnatamente, “a) per le persone fisiche: 1) il cognome e il nome; 2) il luogo e la data di nascita; 3) la cittadinanza; 4) il codice fiscale, ove assegnato; 5) gli estremi del documento di identificazione; 6) la residenza anagrafica nonche’ il domicilio, se diverso dalla residenza; 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM; 8) l’indicazione della tipologia di attivita’ svolta in qualita’ di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; 10) le modalita’ di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operativita’, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operativita’ on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio e’ svolto;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: 1) la denominazione sociale; 2) la natura giuridica del soggetto; 3) il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato; 4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa; 5) per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; 6) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante; 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM; 8) l’indicazione della tipologia di attivita’ svolta in qualita’ di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; 10) le modalita’ di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operativita’, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operativita’ on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio e’ svolto”.
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Guerra in Ucraina: 5 cose da sapere oggi
Due settimane di conflitto. Oggi e domani giorni decisivi per la diplomazia. A Mariupol vicina la catastrofe umanitaria. Chi sono i russi in fuga dal...Redazione (Today)
Caro carburante, il 19 marzo parte la protesta dei tir in tutta Italia
La manifestazione nazionale annunciata dall'Unatras l'Unione delle associazioni dell'autotrasporto, contro il silenzio del Governo: "Continuando a tergiversare si assume il rischio di lasciare...Redazione (Today)
formulapassion.it/automoto/mon…
Michelin, stop alla produzione anche in Italia
Gli stabilimenti di Cuneo e Alessandria hanno fermato nel fine settimana la produzione per la difficoltà di approvvigionamento del nerofumoAndrea Trezza (FormulaPassion.it)
#guerra #dirittiumani
Tra i tanti che nella mia vita si sono avverati, e tra i pochissimi di cui non ebbi poi a pentirmi di aver desiderato.
LA PIENA – “NEL BUIO” 2022, SPACCIO DISCHI
La Piena - “Nel Buio” 2022, Spaccio Dischi
La Piena - “Nel Buio” : Un disco uscito mesi fa, quando ancora eravamo nel 2021, e che ho amato dal primo momentoIn Your Eyes ezine
avete letto il thread del presunto #whistleblower FSB? Non riesco a capire se ne sia stata appurata la fonte
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Radiosa vol. 2
Seconda puntata di Radiosa. Un podcast di novità musicali di qualità. Senza barriere o generi. Godetevela..
Toro y Moi, Yard Act, Superchunk, Bob Mould , Ibibio Sound Machine e altro.
Sabrina Web
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Franc Mac
in reply to Sabrina Web • •@Sabrina Web Si tratta di un argomento complesso e ricco di implicazioni. Qui puoi trovare il testo della proposta (NB: non si parla mai direttamente di rivalutazione del minimo, in quanto questa viene integrata nel sistema dei CCNL): possibile.com/wp-content/uploa…
Qui un articolo di Boeri e Pinotti nel prefigurare gli effetti sull’occupazione di un aumento del salario minimo (ma attenzione al quadro generale che non viene mai perso di vista dai due economisti) lavoce.info/archives/90201/ang…
Qui invece un commento (stranamente condivisibile) di Bonomi di Confindustria: corriere.it/economia/aziende/2…
Concludo infine riportando uno stralcio di questo tanto interessante quanto indigesto articolo di Mario Seminerio (phastidio.net/2021/09/28/salar…):
Conseguenze non volute di un salario minimo
Il fatto di avere un cuneo fiscale estremamente gravoso rispetto al valore aggiunto prodotto in questo paese, ha forse scatenato innovazione, automazione e digitalizzazione? Sarò distratto ma non mi pare di aver visto nulla del genere.
E la proliferazione di cosiddetti “contratti pirata”, che sono tali quando visti dal lato degli incumbent sindacali, non è forse la reazione di un sistema a basso valore aggiunto all’imposizione di ulteriori oneri? Basta cambiare la rappresentanza sindacale, dando finalmente e fuori tempo massimo completa attuazione all’articolo 39 della Costituzione, per fare sparire il fenomeno della pressione al ribasso sui salari, in un paese che non riesce a produrre maggior valore aggiunto?
Anche qui, mi pare che siamo fuori strada. E pensate alle unintended consequences dell’imposizione di un salario minimo nazionale. Rischio di abbattimento della contrattazione collettiva, nazionale e aziendale; di sparizione di voci accessorie della retribuzione che da tale contrattazione derivano; di esplosione del costo del lavoro per effetto delle cosiddette scale parametrali. Salario minimo come pull factor al ribasso delle retribuzioni, quindi.
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Andrea Russo
in reply to Franc Mac • •Franc Mac
in reply to Andrea Russo • •@Andrea Russo @Sabrina Web hai inquadrato bene la questione: in Germania è andata molto bene:
"Gli studi dell'Agenzia federale per l'occupazione hanno dimostrato che l'introduzione del salario minimo in Germania nel 2015 è costata solo poche decine di migliaia di posti di lavoro. Non c'è stata una perdita enorme. Tuttavia, le società hanno per lo più trasferito ai clienti l'aumento dei costi del personale, sotto forma di prezzi più elevati." (tagesschau.de/wirtschaft/konju…)
E ancora: "Anche l'ulteriore aumento del salario minimo a 9,82 euro non ha portato a un massiccio aumento della disoccupazione. Al contrario: il mercato del lavoro tedesco è stato spazzato via. Molte industrie cercano disperatamente lavoratori; non solo il personale specializzato, ma anche i lavoratori poco qualificati sono diventati rari. Perché molti dipendenti, ad esempio nella gastronomia o nella logistica, hanno cercato altri lavori dopo le restrizioni della corona e apparentemente li hanno trovati."
Resta il fatto che se l'ecosistema non è competitivo (attività produttive ad alto valore aggiunto) diviene impossibile spingere in alto il valore dei salari. La germania ha un'industria meccanica e chimica di altissimo livello, agroalimentare da fantascienza, incredibile eccellenza nei settori dell'energia eolica, dell'auto, dell'ottica di precisione, nella robotica, nel sw gestionale: quando il valore prodotto è alto, è più facile alzare i salari.