"Le piattaforme potrebbero invece essere sviluppate e mantenute come servizi di pubblica utilità che operano a un costo per il bene pubblico piuttosto che per profitto e crescita. C'è un forte progetto per questo con i social media nel #Fediverso, una rete di social network basati su FOSS gestiti dalla comunità che interagiscono senza un unico proprietario centralizzato. In questo scenario, ogni rete dispone di una fonte centralizzata di proprietà e amministrazione dei dati. Un altro progetto, #LibreSocial, decentralizza ulteriormente l'archiviazione e la condivisione dei dati e può essere integrato con Fediverse in modo che ogni rete gestita dalla comunità non abbia un proprietario centralizzato."
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Grazie a @lostinlight e a tutto lo staff di #FediverseParty per avere inserito nel loro elenco #Poliverso, un'istanza italiana di #Friendica dedicata alla discussione su politica e diritti digitali!
fediverse.party/en/portal/serv…
Themed servers - Fediverse.Party - explore federated networks
Let's make social media free, federated and fun! Fediverse.Party is your guide into the world of decentralized, autonomous networks running on free open software on a myriad of servers across the world. No ads and no algorithms.fediverse.party
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NFT e proprietà intellettuale: NIKE intenta causa contro StockX
A inizio febbraio 2022 Nike Inc. ha citato in giudizio StockX LLC per aver commercializzato NFT associati a immagini di scarpe del noto brand senza averne autorizzazione
A gennaio 2022 il marketplace online StockX ha lanciato negli USA un nuovo progetto basato sulla commercializzazione di NFT: StockX Vault.
Il servizio implementato dall’azienda con sede a Detroit è caratterizzato da una importante novità: per la prima volta, infatti, l’acquisto di un NFT può essere direttamente collegato con l’acquisto di un prodotto fisico, una sneaker nel caso in esame, custodita nel caveau di StockX fintanto che il proprietario dell’NFT non deciderà di richiederla per prenderne possesso (c.d. “NFT Vault”).
Brevemente, ricordiamo che i “Non-Fungible Token” sono certificati di autenticità digitale che, sfruttando la tecnologia blockchain, garantiscono l’autenticità e l’unicità del contenuto digitale.
Si tratta di una serie di informazioni sotto forma di codice digitale che rendono il contenuto a cui sono associate unico, peculiare e originale. Pertanto, chi acquista un NFT acquista la proprietà, l’unicità e l’autenticità del contenuto digitale.
A qualche giorno dal lancio di StockX Vault, però, è arrivata anche la prima contestazione.
Infatti, la multinazionale produttrice di streetwear, Nike Inc., ha citato in giudizio la piattaforma di reselling per aver commercializzato immagini di scarpe del noto brand senza essere stata autorizzata in tal senso.
In particolare, per Nike, StockX sarebbe responsabile di violazione e diluizione del marchio, nonché di concorrenza sleale.
Secondo la difesa del titolare del celebre Swoosh, StockX starebbe utilizzando in modo “preminente” i marchi Nike con l’intento di sfruttare la notorietà del brand e, dunque, l’avviamento di Nike, con la conseguenza di ingenerare confusione nei consumatori circa la provenienza dei prodotti e privando, di fatto, Nike del suo diritto esclusivo di utilizzare i suoi marchi in relazione a questo nuovo strumento commerciale.
Inoltre, la condotta del reseller sarebbe aggravata dal fatto che gli NFT in questione sono venduti a prezzi esorbitanti, circostanza che danneggerebbe la reputazione del colosso di abbigliamento sportivo.
Pertanto, Nike, oltre a chiedere il risarcimento del danno causato dalla commercializzazione delle immagini che sfrutterebbero lo Swoosh, domanda al Tribunale Federale di New York di emettere un’ingiunzione per obbligare StockX a interrompere le vendite di NFT Vault che esibiscono il marchio Nike.
La controversia tra Nike e StockX è una delle prime aventi ad oggetto la vendita degli NFT e i diritti coinvolti dalla commercializzazione degli stessi e, dunque, l’esito del procedimento consentirà di tracciare una prima linea nella regolamentazione della materia.
Maria Vittoria Aprigliano
L'articolo NFT e proprietà intellettuale: NIKE intenta causa contro StockX proviene da E-Lex.
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(dalla newsletter di Guido #Scorza)
edpb.europa.eu/news/news/2022/…
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Privacy Daily – 23 febbraio 2022
Meta: watchdog irlandese e la possibile sospensione del trasferimento dei dati UE-USA
L’Irish Times riporta che la Commissione irlandese per la protezione dei dati ha raggiunto una decisione preliminare per sospendere i trasferimenti di dati di Facebook tra l’UE e gli Stati Uniti
irishtimes.com/business/facebo…
Introdotte le norme sulla privacy diversi stati degli Stati Uniti
Il senatore statale Joseph Rafferty, D-Maine, ha introdotto “Un atto per proteggere la privacy dei consumatori dando loro un maggiore controllo dei loro dati e per stabilire tutele dei consumatori”. La commissione per la tecnologia dell’informazione della Iowa House ha votato un disegno di legge, idoneo per essere votato in aula. L’Oklahoma House Technology Committee ha approvato l’HB 2969 Oklahoma Computer Data Privacy Act. Le segnalazioni di wwww.iapp.org
iapp.org/news/a/privacy-bills-…
Bando per il reclutamento di esperti a supporto dei Garanti europei
Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), che riunisce i Garanti europei, intende costituire un pool di esperti qualificati che possano collaborare con le Autorità privacy dello Spazio economico europeo (SEE) nelle diverse fasi delle attività di indagine ed esercizio dei loro poteri previsti dalla normativa sulla protezione dei dati. Gli esperti verranno impiegati in numerosi ambiti, tra i quali: l’audit informatico, la sicurezza dei siti web, i sistemi operativi e le app mobili, l’IoT, il cloud, la pubblicità comportamentale, le tecniche di anonimizzazione, le tecniche di cifratura, l’intelligenza artificiale.
edpb.europa.eu/news/news/2022/…
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Poveri Noi..Cittadini del Mondo!
Uff... ci siamo appena accorti che @Bevilacqua Gustavino aveva rilanciato questa notizia molto prima di noi... :fartblush:fartblush
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già... ed è per questo che spesso è bello risalire all'origine della catena di passaparola 😄
Skynet potrebbe diventare realtà?
AI armate: la pericolosità delle armi autonome
I governi di tutto il mondo stanno investendo pesantemente nella ricerca e nello sviluppo di armi autonomeArianna Guastella (Reccom Magazine)
Torneremo ad usare la Bicicletta!!
Benzina: quanto aumenterà ancora (e perché)
Sono sempre meno gli automobilisti che fanno il pieno quando è il momento del rifornimento: la situazione è destinata a peggiorare ancora. C'entrano i venti di...Andrea Maggiolo (Today)
#ilcafFLEdelmercoledì – Luigi Marattin
Il #cafFLEdelmercoledì ospita Luigi Marattin, con il quale parliamo di riforme e della necessità di pensare ad energie alternative al gas.
#ilcafFLEdelmercoledì - Luigi Marattin - Fondazione Luigi Einaudi
Il #cafFLEdelmercoledì ospita Luigi Marattin, con il quale parliamo di riforme e della necessità di pensare ad energie alternative al gas.Fondazione Luigi Einaudi (Fondazione Luigi Einaudi Onlus)
Il #PrivacyPride delle gazze...
Da oggi la #gazza è il nostro animale guida 😂
abc.net.au/news/2022-02-22/mag…
Magpies have outwitted scientists by helping each other remove tracking devices
When we attached tiny, backpack-like tracking devices to five Australian magpies, we didn't expect to discover an entirely new social behaviour rarely seen in birds, writes Dominique Potvin.ABC News
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AVVISO di cessione gratuita di beni mobili siti presso la sede del Garante per la protezione dei dati personali Si rende noto che l’Autorità intende procedere alla cessione a titolo gratuito di alcuni beni mobili (arredi e apparati informatici). Il t...
STANCO DI VOI POLITICANTI DA 2 SOLDI
SONO PROPRIO STANCO DI VOI POLITICANTI GUERRAFONDAI...
SONO STANCO DELLE VOSTRE BUGIE, DELLE VOSTRE NEFANDEZZE...
SONO STANCO DELLE VOSTRE SCUSE DA 2 SOLDI PER CREARE IN OGNI DOVE LE VOSTRE GUERRE!!!!
SONO STANCO!!!
Il trattamento di dati personali per finalità di ricerca: alcune indicazioni del Garante Privacy
Il Garante per la Protezione dei Dati personali, con provvedimento n. 406 del 2021, originato da un’istanza di consultazione preventiva ai sensi dell’art. 36 del GDPR, ha fornito alcune importanti indicazioni in merito al trattamento di dati per finalità di ricerca scientifica, anche con riguardo al trattamento di dati genetici.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, a seguito di un’istanza di consultazione preventiva presentata ai sensi dell’art. 110 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) e dell’art. 36 del Regolamento (UE) 2016/679 (cosiddetto “GDPR”), si è pronunciato sul trattamento di personali per finalità di ricerca scientifica. Nel provvedimento l’Autorità ha fornito importanti indicazioni in merito a:
- agli standard di sicurezza e alle modalità di perfezionamento degli adempimenti in materia di protezione dei dati personali in relazione al trattamento di dati genetici;
- all’informativa da rendere ai pazienti per il trattamento di dati personali finalizzato alla realizzazione di un progetto di ricerca;
- alla conservazione dei dati e all’eventualità di ulteriori trattamenti nell’ambito del trattamento dei dati per finalità di ricerca scientifica.
Anzitutto, è opportuno ricordare che il titolare del trattamento è tenuto a consultare preventivamente il Garante – nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 36 del GDPR e 110 del Codice Privacy – laddove la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (art. 35 del GDPR) indichi che un trattamento di dati potrebbe configurare un rischio elevato, in assenza di misure adottate per mitigarne il rischio. Il fine della consultazione preventiva è quello di ottenere, dall’Autorità di controllo, le indicazioni necessarie per poter attuare un trattamento di dati personali non pericoloso per i diritti e le libertà degli interessati.
Qualora il titolare del trattamento non consulti il Garante nei casi in cui è obbligatorio – è bene sottolineare – il GDPR prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di 10.000.000 di euro o, se il titolare del trattamento è un’impresa, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio finanziario precedente, se superiore (art. 83, par. 4, lett. a)).
- Il fatto e l’istruttoria del Garante
Il provvedimento prende origine da un’istanza di autorizzazione preventiva presentata da una ONLUS per la realizzazione di un progetto di ricerca, che richiedeva il trattamento di dati comuni e di categorie particolari di dati (art. 9 del GDPR), tra cui dati relativi alla salute e dati genetici, raccolti da 80 pazienti.
Nel corso dell’attività istruttoria svolta dal Garante, emergeva che il titolare:
- non aveva illustrato in maniera chiara le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in particolare, se tra questi fossero ricompresi anche dati genetici;
- aveva predisposto un’informativa risultata incoerente con i principi di sinteticità, chiarezza e trasparenza, in special modo con riguardo ai tempi di conservazione;
- non aveva indicato le modalità adottate per fornire le informazioni ai pazienti arruolati non direttamente contattabili, ai sensi dell’art. 14, par. 5, lett. b, del GDPR e dell’art. 6 delle Regole deontologiche;
- aveva trasmesso all’Autorità una documentazione incoerente in merito all’eventualità di ulteriori trattamenti.
- Le valutazioni del Garante
Nel provvedimento in esame, sulla base delle questioni emerse all’esito dell’istruttoria effettuata dall’Autorità, quest’ultima espone alcune importanti valutazioni, che, di seguito, verranno sinteticamente esaminate.
- Nella documentazione trasmessa in sede di istruttoria dal titolare del trattamento, non venivano indicate le misure specifiche per la custodia e la sicurezza dei dati genetici e dei campioni biologici oggetto di trattamento per il perseguimento degli obiettivi primari e secondari della ricerca.
A tal proposito, il Garante ha ricordato che il trattamento dei dati genetici deve avvenire anche nel rispetto delle Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che prevedono, al punto 4, specifiche misure di carattere tecnico e organizzativo che devono essere adottate dal titolare del trattamento.
- In relazione agli oneri informativi, l’Autorità ha precisato che, in aggiunta a quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del GDPR, le informative da fornire agli interessati devono chiarire “le modalità con cui gli interessati, che ne facciano richiesta, possono accedere alle informazioni contenute nel progetto di ricerca” (punto 4.11.1 delle sopraindicate Prescrizioni).
Per quanto concerne l’informativa sul trattamento dei dati personali e le modalità di raccolta del consenso degli interessati, il provvedimento sottolinea la necessità che quest’ultima risulti coerente con i principi di sinteticità, trasparenza e intellegibilità cui all’art. 12, par. 1 del GDPR.
Il Garante, inoltre, ha posto particolare attenzione ai soggetti non contattabili, ritenendo necessaria la pubblicazione, sul sito web di tutti i partner coinvolti nelle attività di ricerca, di un’informativa, al fine di raggiungere eventuali pazienti dispersi e non raggiungibili.
- In merito alla conservazione dei dati e all’eventualità di ulteriori trattamenti, il Garante ha ricordato che la tematica della validità del consenso come condizione di liceità rispetto a trattamenti di dati per scopi di ricerca scientifica, non puntualmente delineati al momento della raccolta dei dati, è affrontata dal considerando 33 del Regolamento, secondo il quale, quando non è possibile individuare pienamente le finalità del trattamento ai fini di ricerca scientifica al momento della raccolta, dovrebbe essere consentito agli interessati di: (i) prestare il proprio consenso a taluni settori della ricerca scientifica laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca scientifica; (ii) di prestare il proprio consenso soltanto a determinati settori di ricerca o parti di progetti di ricerca nella misura consentita dalla finalità prevista.
La ratio del considerando 33 del GDPR, secondo il Garante, deve essere interpretata nel rispetto delle Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento, adottate, dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), il 4 maggio 2020, le quali chiariscono che esso non inficia gli obblighi relativi ai requisiti del consenso, con particolare riferimento a quello della granularità e della specificità.
Sulla base delle Linee guida del Comitato, l’Autorità ha evidenziato che:
- non è consentita un’ulteriore conservazione dei dati personali sulla base del cosiddetto meccanismo opt-out, vale a dire che il silenzio assenso dell’interessato non può costituire una manifestazione del consenso al trattamento ulteriore dei dati personali;
- per quanto concerne l’ulteriore conservazione dei dati e dei campioni biologici di pazienti non contattabili, il titolare del trattamento deve rispettare le disposizioni contenute nelle richiamate Prescrizioni (punto 4.11.3 e punto 5.6 del provvedimento 5 giugno 2019) e nelle osservazioni sulla cosiddetta presunzione di non incompatibilità del fine di ricerca scientifica rispetto agli scopi della raccolta formulate dal Comitato europeo (Parere 3/2019) e dal Garante europeo (Opinion del 6 gennaio 2020);
- il trattamento ulteriore deve essere accompagnato da idonee garanzie ai sensi dell’art. 89 del GDPR, prestando particolare attenzione all’implemento delle misure volte ad assicurare l’applicazione effettiva dei principi di trasparenza e di minimizzazione (artt. 5, par. 1, lett. a) e c), par. 2, 24 e 25 del GDPR).
In linea generale, laddove l’ulteriore conservazione dei dati riguardi anche pazienti per i quali non è possibile acquisire il consenso, il Garante sottolinea che il titolare del trattamento ha due alternative:
- individuare uno specifico presupposto giuridico per tale trattamento;
- rendere l’ulteriore conservazione compatibile con lo scopo principale della raccolta, evidenziando, in particolare, le ragioni per cui le ulteriori ricerche scientifiche non possono essere realizzate mediante il trattamento di dati riferiti a persone che possono rilasciare il consenso informato.
Il provvedimento, in conclusione, fornisce importanti indicazioni in merito al trattamento di dati personali per finalità di ricerca scientifica: da un lato, poiché mette in evidenza la necessità di adottare misure specifiche per la custodia e la sicurezza dei dati genetici e dei campioni biologici; dall’altro, perché chiarisce alcuni aspetti rilevanti sia in relazione agli oneri informativi, soprattutto con riguardo ai pazienti non contattabili, sia alla conservazione dei dati e all’eventualità di ulteriori trattamenti.
Alessandro Perotti
L'articolo Il trattamento di dati personali per finalità di ricerca: alcune indicazioni del Garante Privacy proviene da E-Lex.
Phishing e PEC compromise: nuovi strumenti per affrontare le frodi online
Mar 22 feb 2022 17.00 – 18.15 CET
Di fronte alla nuova ondata di cyberattacchi, la cui efficacia è legata molto spesso alla capacità di ingannare gli utenti, inducendoli a cliccare su allegati o link all’apparenza innocui ma con conseguenze potenzialmente drammatiche, la sicurezza della PEC risulta a rischio.
La PEC è diventata uno strumento irrinunciabile nella quotidianità, gli utenti la ritengono uno strumento sicuro, e per tali motivi un canale sempre più appetibile per gli attacchi informatici.
Che evoluzione avrà la PEC nell’immediato futuro? Come renderla più sicura rispetto agli attacchi di phishing? Danilo Cattaneo, CEO di InfoCert, e Giuseppe Tusa, product marketing manager di InfoCert, la più grande Autorità di Certificazione europea, e Marco Ramilli, CEO di Yoroi, società attiva nello sviluppo di sistemi integrati di difesa cibernetica, risponderanno a queste domande nel webinar in programma Martedì 22 Febbraio 2022 dalle ore 17 alle ore 18.
Modera Arturo Di Corinto
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Ovviamente ho un portale per la fatturazione, quindi, suca.
Franc Mac likes this.
Avviso inerente possibili interruzioni di servizio dell'istanza Poliverso
Gentili ospiti,
vogliamo avvisarvi in merito a possibili interruzioni di servizio dell'istanza Poliverso che potrebbero avvenire di qui al week end, a causa di alcune attività di manutenzione, dell’installazione di un aggiornamento della versione di Friendica e infine della configurazione di alcuni plug-in che possono rendere migliore l’esperienza d’uso dell’istanza.
Al momento non riusciamo a stabilire con precisione i tempi in cui verranno intrapresi e conclusi gli interventi.
Esprimendo il nostro rammarico per gli eventuali disguidi, cogliamo l’occasione per ricordare che cerchiamo sempre di applicare all’istanza Poliverso le migliori pratiche di manutenzione, gestione, tutela dei dati e moderazione, ma che trattandosi pur sempre di progetto gestito ancora su base volontaria e con il minimo impatto economico possibile, non è possibile assicurare livelli di servizio di natura professionale.
Lo staff di Poliverso
Alcune precisazioni sull'amministrazione e la moderazione in Poliverso
Non tutti sanno che Friendica dispone di funzioni di moderazione molto limitate, che non consentono azioni mirate, automatizzate e collaborative.
In attesa che tali funzioni vengano sviluppate, è importante cercare di fare il possibile utilizzando strumenti già disponibili nella piattaforma, come le “pagine notizie” e i “forum” che sono dei luoghi previsti in Friendica in cui tutti gli utenti di tutte le piattaforme federate possono unirsi per discutere di un particolare tema.
Proprio per questo sono state cerate due account: Poliverso Forum di supporto (@Poliverso Forum di supporto) per offrire agli utenti un gruppo di supporto tecnico/ergonomico e Notizie da Poliverso (@notizie@poliverso.org) per dare informazioni sulla nostra istanza e su tutte le altre realtà del fediverso.
Ma cosa succede se un utente pubblica contenuti che potrebbero creare problemi alla piattaforma?
In primo luogo, lo si prova a contattare attraverso l'account Signor Amministratore (@admin@poliverso.org) o Guido Sperduti di Poliverso (@ospite@poliverso.org) per provare a discutere sull'opportunità della pubblicazione in questione, sui danni che potrebbe eventualmente portare a una istanza così piccola come Poliverso e sulle conseguenze per "l'igiene" della timeline locale.
Purtroppo, in caso di mancata risposta entro un certo periodo di tempo (tempo che sarà purtroppo arbitrariamente calcolato in funzione dell’impatto del contenuto pubblicato o del comportamento dell’utente) si provvederà a sospendere o cancellare l’utente dall’istanza di Poliverso.
Ricordiamo che i termini di servizio di Poliverso (poliverso.org/tos) indicano che "Concedere spazio alle polemiche e sopportarle può guastare l'equilibrio di intervento in un dibattito democratico. Intervenire contro di esse non è censura, bensì protezione dell'ambiente sociale".
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Le relazioni tra Cina e Russia | La Fionda
I rapporti russo-cinesi sono al centro della politica mondiale. Vediamone in sintesi genesi e sviluppi.
absc
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Poliverso - notizie dal Fediverso ⁂
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