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#fediverso #hacker





Mastodon è un social network all'avanguardia, un software di microblogging gratuito e open source con una differenza fondamentale rispetto a tutti gli altri...
#socialnetwork #mastodon
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Buongiorno @sosesocial come mai non sono disponibili su OpenCivitas dati per la Sicilia?
Lo saranno prossimamente?
Grazie



Today, South Koreans vote for a new president. The two front-runners, progressive ruling Democratic Party candidate Lee Jae-myung and Yoon Suk-yeol of the main conservative opposition People Power Party, are neither vetted nor experienced politicians…


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Criptovalute: il MEF istituisce presso l’OAM una sezione speciale per i prestatori di valuta virtuale e servizi di portafoglio digitale


Lo scorso 17 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del 13 gennaio 2022 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), che stabilisce le modalità con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale1 e i prestatori di servizi di portafoglio digitale2 saranno tenuti a comunicare la propria attività all’Organismo Agenti e Mediatori (“OAM”).

La comunicazione all’OAM

Il Decreto subordina ora l’esercizio dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale3 e dei servizi di portafoglio digitale ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro pubblico informatizzato, tenuto dall’OAM ai sensi dell’art. 17-bis, comma 1, del D.lgs. 141/2010 s.m.i.

A sua volta, detta iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2, del D.lgs. 141/2010 s.m.i.4, che regola l’attività di cambiavalute.

Come si è detto, la comunicazione costituirà condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività da parte dei suddetti prestatori.

Tale obbligo verrà assolto tramite comunicazione all’OAM, “ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro” (art. 3, comma 2 del Decreto).

Si noti che l’obbligo si applicherà anche ai prestatori che già svolgono attività in Italia (anche online) e che sono in possesso dei requisiti di cui al già menzionato art. 17-bis. Tali soggetti dovranno effettuare la comunicazione all’OAM entro sessanta giorni dalla data di avvio della sezione speciale del registro (attualmente fissata per il 2 giugno 2022).

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto, i prestatori comunicheranno la loro attività utilizzando l’apposito servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’OAM, il cui accesso è consentito previa registrazione al portale.

La comunicazione dovrà contenere tutte le informazioni dettagliate nel comma 4 del summenzionato art. 35 e verrà poi vagliata dall’OAM che, verificata la regolarità e completezza della stessa, entro quindici giorni disporrà ovvero negherà l’iscrizione nella sezione speciale del registro.

Le informazioni da trasmettere periodicamente all’OAM

Una volta effettuata l’iscrizione, i prestatori saranno altresì tenuti a trasmettere all’OAM – sempre per via telematica – i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio italiano.

In particolare, l’art. 5 del Decreto prevede che i prestatori debbano comunicare:

  • i dati identificativi del cliente, come riportati nell’Allegato 1 del Decreto; nonché
  • i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi, sempre ai sensi dell’Allegato 1.

La trasmissione dovrà avvenire con cadenza trimestrale (entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre), secondo le modalità tecniche stabilite dall’OAM.

Tenuta del registro e trattamento dei dati

L’art. 4 del Decreto stabilisce che l’OAM curerà, in qualità di titolare del trattamento, la chiarezza, la completezza e l’accessibilità al pubblico dei dati riportati nella sezione speciale del registro.

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, l’OAM dovrà adottare – sentito il Garante privacy – gli atti attuativi idonei a definire misure tecniche e organizzative ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, nonché a definire i tempi massimi di conservazione dei dati.

A tale proposito, si noti che l’art. 5 del Decreto, al comma 3, prevede che l’OAM conservi i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati.

Ariella Fonsi

1Ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonche’ i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute” (art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto).

2Ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali” (art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto).

3La rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente” (art. 1, comma 1, lett. f) del Decreto).

4 Segnatamente, “L’iscrizione nel registro di cui al comma 1, e’ subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica” (art. 17-bis, D.lgs 141/2010, comma 2).

5 Segnatamente, “a) per le persone fisiche: 1) il cognome e il nome; 2) il luogo e la data di nascita; 3) la cittadinanza; 4) il codice fiscale, ove assegnato; 5) gli estremi del documento di identificazione; 6) la residenza anagrafica nonche’ il domicilio, se diverso dalla residenza; 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM; 8) l’indicazione della tipologia di attivita’ svolta in qualita’ di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; 10) le modalita’ di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operativita’, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operativita’ on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio e’ svolto;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: 1) la denominazione sociale; 2) la natura giuridica del soggetto; 3) il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato; 4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa; 5) per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; 6) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante; 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM; 8) l’indicazione della tipologia di attivita’ svolta in qualita’ di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; 10) le modalita’ di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operativita’, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operativita’ on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio e’ svolto”.

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Criptovalute: il MEF istituisce presso l’OAM una sezione speciale per i prestatori di valuta virtuale e servizi di portafoglio digitale


Lo scorso 17 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del 13 gennaio 2022 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), che stabilisce le modalità con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale1 e i prestatori di servizi di portafoglio digitale2 saranno tenuti a comunicare la propria attività all’Organismo Agenti e Mediatori (“OAM”).

La comunicazione all’OAM

Il Decreto subordina ora l’esercizio dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale3 e dei servizi di portafoglio digitale ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro pubblico informatizzato, tenuto dall’OAM ai sensi dell’art. 17-bis, comma 1, del D.lgs. 141/2010 s.m.i.

A sua volta, detta iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2, del D.lgs. 141/2010 s.m.i.4, che regola l’attività di cambiavalute.

Come si è detto, la comunicazione costituirà condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività da parte dei suddetti prestatori.

Tale obbligo verrà assolto tramite comunicazione all’OAM, “ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro” (art. 3, comma 2 del Decreto).

Si noti che l’obbligo si applicherà anche ai prestatori che già svolgono attività in Italia (anche online) e che sono in possesso dei requisiti di cui al già menzionato art. 17-bis. Tali soggetti dovranno effettuare la comunicazione all’OAM entro sessanta giorni dalla data di avvio della sezione speciale del registro (attualmente fissata per il 2 giugno 2022).

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto, i prestatori comunicheranno la loro attività utilizzando l’apposito servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’OAM, il cui accesso è consentito previa registrazione al portale.

La comunicazione dovrà contenere tutte le informazioni dettagliate nel comma 4 del summenzionato art. 35 e verrà poi vagliata dall’OAM che, verificata la regolarità e completezza della stessa, entro quindici giorni disporrà ovvero negherà l’iscrizione nella sezione speciale del registro.

Le informazioni da trasmettere periodicamente all’OAM

Una volta effettuata l’iscrizione, i prestatori saranno altresì tenuti a trasmettere all’OAM – sempre per via telematica – i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio italiano.

In particolare, l’art. 5 del Decreto prevede che i prestatori debbano comunicare:

  • i dati identificativi del cliente, come riportati nell’Allegato 1 del Decreto; nonché
  • i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi, sempre ai sensi dell’Allegato 1.

La trasmissione dovrà avvenire con cadenza trimestrale (entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre), secondo le modalità tecniche stabilite dall’OAM.

Tenuta del registro e trattamento dei dati

L’art. 4 del Decreto stabilisce che l’OAM curerà, in qualità di titolare del trattamento, la chiarezza, la completezza e l’accessibilità al pubblico dei dati riportati nella sezione speciale del registro.

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, l’OAM dovrà adottare – sentito il Garante privacy – gli atti attuativi idonei a definire misure tecniche e organizzative ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, nonché a definire i tempi massimi di conservazione dei dati.

A tale proposito, si noti che l’art. 5 del Decreto, al comma 3, prevede che l’OAM conservi i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati.

Ariella Fonsi

1Ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonche’ i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute” (art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto).

2Ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali” (art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto).

3La rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente” (art. 1, comma 1, lett. f) del Decreto).

4 Segnatamente, “L’iscrizione nel registro di cui al comma 1, e’ subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica” (art. 17-bis, D.lgs 141/2010, comma 2).

5 Segnatamente, “a) per le persone fisiche: 1) il cognome e il nome; 2) il luogo e la data di nascita; 3) la cittadinanza; 4) il codice fiscale, ove assegnato; 5) gli estremi del documento di identificazione; 6) la residenza anagrafica nonche’ il domicilio, se diverso dalla residenza; 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM; 8) l’indicazione della tipologia di attivita’ svolta in qualita’ di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; 10) le modalita’ di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operativita’, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operativita’ on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio e’ svolto;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: 1) la denominazione sociale; 2) la natura giuridica del soggetto; 3) il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato; 4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa; 5) per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; 6) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante; 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM; 8) l’indicazione della tipologia di attivita’ svolta in qualita’ di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; 10) le modalita’ di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operativita’, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operativita’ on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio e’ svolto”.

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Criptovalute: il MEF istituisce presso l’OAM una sezione speciale per i prestatori di valuta virtuale e servizi di portafoglio digitale


Lo scorso 17 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del 13 gennaio 2022 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), che stabilisce le modalità con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale1 e i prestatori di servizi di portafoglio digitale2 saranno tenuti a comunicare la propria attività all’Organismo Agenti e Mediatori (“OAM”).

La comunicazione all’OAM

Il Decreto subordina ora l’esercizio dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale3 e dei servizi di portafoglio digitale ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro pubblico informatizzato, tenuto dall’OAM ai sensi dell’art. 17-bis, comma 1, del D.lgs. 141/2010 s.m.i.

A sua volta, detta iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2, del D.lgs. 141/2010 s.m.i.4, che regola l’attività di cambiavalute.

Come si è detto, la comunicazione costituirà condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività da parte dei suddetti prestatori.

Tale obbligo verrà assolto tramite comunicazione all’OAM, “ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro” (art. 3, comma 2 del Decreto).

Si noti che l’obbligo si applicherà anche ai prestatori che già svolgono attività in Italia (anche online) e che sono in possesso dei requisiti di cui al già menzionato art. 17-bis. Tali soggetti dovranno effettuare la comunicazione all’OAM entro sessanta giorni dalla data di avvio della sezione speciale del registro (attualmente fissata per il 2 giugno 2022).

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto, i prestatori comunicheranno la loro attività utilizzando l’apposito servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’OAM, il cui accesso è consentito previa registrazione al portale.

La comunicazione dovrà contenere tutte le informazioni dettagliate nel comma 4 del summenzionato art. 35 e verrà poi vagliata dall’OAM che, verificata la regolarità e completezza della stessa, entro quindici giorni disporrà ovvero negherà l’iscrizione nella sezione speciale del registro.

Le informazioni da trasmettere periodicamente all’OAM

Una volta effettuata l’iscrizione, i prestatori saranno altresì tenuti a trasmettere all’OAM – sempre per via telematica – i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio italiano.

In particolare, l’art. 5 del Decreto prevede che i prestatori debbano comunicare:

  • i dati identificativi del cliente, come riportati nell’Allegato 1 del Decreto; nonché
  • i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi, sempre ai sensi dell’Allegato 1.

La trasmissione dovrà avvenire con cadenza trimestrale (entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre), secondo le modalità tecniche stabilite dall’OAM.

Tenuta del registro e trattamento dei dati

L’art. 4 del Decreto stabilisce che l’OAM curerà, in qualità di titolare del trattamento, la chiarezza, la completezza e l’accessibilità al pubblico dei dati riportati nella sezione speciale del registro.

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, l’OAM dovrà adottare – sentito il Garante privacy – gli atti attuativi idonei a definire misure tecniche e organizzative ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, nonché a definire i tempi massimi di conservazione dei dati.

A tale proposito, si noti che l’art. 5 del Decreto, al comma 3, prevede che l’OAM conservi i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati.

Ariella Fonsi

1Ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonche’ i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute” (art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto).

2Ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali” (art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto).

3La rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente” (art. 1, comma 1, lett. f) del Decreto).

4 Segnatamente, “L’iscrizione nel registro di cui al comma 1, e’ subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica” (art. 17-bis, D.lgs 141/2010, comma 2).

5 Segnatamente, “a) per le persone fisiche: 1) il cognome e il nome; 2) il luogo e la data di nascita; 3) la cittadinanza; 4) il codice fiscale, ove assegnato; 5) gli estremi del documento di identificazione; 6) la residenza anagrafica nonche’ il domicilio, se diverso dalla residenza; 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM; 8) l’indicazione della tipologia di attivita’ svolta in qualita’ di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; 10) le modalita’ di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operativita’, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operativita’ on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio e’ svolto;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: 1) la denominazione sociale; 2) la natura giuridica del soggetto; 3) il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato; 4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa; 5) per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; 6) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante; 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM; 8) l’indicazione della tipologia di attivita’ svolta in qualita’ di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; 10) le modalita’ di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operativita’, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operativita’ on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio e’ svolto”.

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Privacy Daily – 9 marzo 2022


Linee Guida 04/2021 sui Codici di condotta come strumenti per i trasferimenti
505484
L’European Data Protection Board ha approvato a seguito di consultazione pubblica la versione definitiva delle Linee Guida 4/2021 sui codici di condotta come strumenti per i trasferimenti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

edpb.europa.eu/our-work-tools/…


Una svolta per le leggi sulla privacy in Israele
505486
Riconosciuto in tutto il mondo come un importante hub tecnologico, Israele è sede di centinaia di grandi società tecnologiche multinazionali che gestiscono sostanziali attività locali di ricerca e sviluppo, vendita e gestione. È l’incubatore di migliaia di startup, decine delle quali sono unicorni quotati in borsa.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.gov.il%2FBlobFolder%2Flegalinfo%2Flegislation%2Fen%2FProtectionofPrivacyLaw57411981unofficialtranslatio.pdf&clen=165944&chunk=true


L’app Premise con sede in California accusata di aiutare l’esercito russo
505488
L’applicazione mobile con sede Premise sta sollevando problemi di sicurezza. In Ucraina, i gig worker hanno raccolto dati, in particolare foto di determinate località, per un progetto di ricerca finanziato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. La scorsa settimana però sono stati accusati di essere agenti russi che utilizzano l’app per attacchi militari mirati. Il CEO di Premise Maury Blackman, respingendo le accuse, ha affermato che i contributori hanno raccolto dati pubblicamente accessibili, la potenziale vendita di dati viene divulgata.

nbcnews.com/news/us-news/mobil…


guidoscorza.it/privacy-daily-9…



Perchè con la guerra in Ucraina l'Europa perde ogni possibilità di diventare attore 'terzo' sullo scenario internazionale



today.it/economia/caro-carbura…




Zelensky: “pronto al dialogo, non alla capitolazione”. Oggi colloquio virtuale tra Xi, Macron e Scholz. Gli Usa verso l’embargo al petrolio russo.


Minacce incrociateGli Stati Uniti hanno annunciato che non compreranno più petrolio, gas e carbone russi. Proprio quello che il Cremlino ieri aveva intimato di non fare, minacciando di tagliare le forniture di gas all’Europa.
in reply to Andrea Russo

Ormai oltre oceano hanno superato ogni limite di decenza
in reply to Amendola

@Amendola bisogna avere la lucidità di capire dove finisce il (sacrosanto) intento di sanzionare la Russia e dove inizia il progetto di Washington di rendere l'Europa la colonia commerciale degli USA





8 marzo e #GenderGap
Questo bot commenta tutti i tweet di circostanza pubblicati oggi da account di aziende inglesi sull'8 marzo, pescando il dato sul loro divario salariale orario tra uomini e donne, rilevato dai rapporti pubblici 😈😈😈
twitter.com/PayGapApp


Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha approvato la versione definitiva delle Linee guida 4/2021 sui codici di condotta come strumenti per i trasferimenti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali


Tra garantismo e cultura liberale: ieri a Napoli la presentazione di “L’eutanasia della democrazia” – Generazione Liberale


Scusatemi..ma non ce la faccio più a tacere...Facile fare la Guerra e Massacrare Civili...Fatevi la Guerra Tra di Voi Politicanti Guerrafondai Criminali....Scusatemi!😭
#guerra #dirittiumani



Privacy Daily – 8 marzo 2022


Trasferimento dati in Russia e Ucraina
501124
L’autorità norvegese per la protezione dei dati, Datatilsynet, ha esortato le organizzazioni a rivalutare le basi legali utilizzate per i trasferimenti di dati in Russia e Ucraina. La revisione è stata avviata da quella che il DPA ha ritenuto una “situazione modificata della politica di sicurezza” in relazione alla guerra in corso tra Russia e Ucraina. Datatilsynet ha affermato che ci sono potenzialmente diversi motivi per cui le organizzazioni norvegesi si trasferiscono in entrambi i paesi, inclusa “l'”esternalizzazione” dei servizi ai responsabili del trattamento dei dati”.

datatilsynet.no/aktuelt/aktuel…


Privacy e sicurezza per il trattamento dei big data nel settore finanziario
501126
L’analisi dei big data nel settore finanziario di tutto il mondo è diventata sempre più cruciale per migliorare l’efficienza aziendale, ridurre i costi operativi e affrontare sfide aziendali di lunga data. Il termine big data è stato coniato all’inizio degli anni ’90 e, come suggerisce il nome, è “big”. Non solo in termini di dimensioni, ma anche in termini di velocità di generazione e diversità, motivo per cui gli algoritmi informatici tradizionali spesso non sono in grado di elaborare i big data con la stessa efficienza dei dati convenzionali.

iapp.org/news/a/privacy-and-se…


Ucraina: cronache dal fronte cyber
501128
L’analisi di Carola Frediani prendendo spunto da uno dei tumultuosi canali e gruppi Telegram dell’IT Army che è stato messo in piedi dal governo ucraino per organizzare la controffensiva cyber e informativa contro la Russia. In questo specifico canale (56mila iscritti) dedicato ai DDoS, gli obiettivi da colpire si susseguono con quella metodicità enunciata nell’esempio (con riferimento ironico a Putin) all’inizio.

analisidifesa.it/2022/03/ucrai…


guidoscorza.it/privacy-daily-8…

informapirata ⁂ reshared this.


in reply to J. Alfred Prufrock

Io no: non l'avevo. Era il mio pensiero fisso, il mio grande desiderio.
Tra i tanti che nella mia vita si sono avverati, e tra i pochissimi di cui non ebbi poi a pentirmi di aver desiderato.




Durov rivendica la propria volontà di difendere la #privacy degli utenti telegram, ma lo fa anche ricordando le #backdoor che i produttori statunitensi sono costretti a inserire nelle proprie piattaforme e nei propri prodotti software.
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t.me/durov/176


Durov rivendica la propria volontà di difendere la #privacy degli utenti telegram, ma lo fa anche ricordando le #backdoor che i produttori statunitensi sono costretti a inserire nelle proprie piattaforme e nei propri prodotti software.

«Un recente rapporto ha dimostrato che Telegram mantiene la promessa di mantenere privati ​​i propri dati utente, mentre app come WhatsApp forniscono dati utente in tempo reale a terzi e, nonostante le loro numerose affermazioni sulla "crittografia E2E", possono anche divulgare i contenuti dei messaggi.

Il rapporto ha confermato che Telegram è una delle poche app di messaggistica che non viola la fiducia dei propri utenti.

Non sono sorpreso. La maggior parte delle altre app non potrebbe garantire la privacy ai propri utenti anche se lo desiderassero. Poiché i loro ingegneri risiedono negli Stati Uniti, devono implementare segretamente backdoor nelle loro app quando il governo degli Stati Uniti glielo ordina. Se un ingegnere ne parla pubblicamente, può andare in prigione per aver violato un ordine di bavaglio.

Nella maggior parte dei casi le agenzie non hanno nemmeno bisogno di un'ingiunzione del tribunale per estrarre informazioni private da app di messaggistica come WhatsApp e, in altri casi, gli atti giudiziari sono avvolti dal segreto. Alcune app presumibilmente sicure sono state finanziate da agenzie governative sin dal loro inizio (ad esempio Anom, Signal).

Per molti anni la National Security Agency (NSA) si è assicurata che gli standard di crittografia internazionali fossero in linea con ciò che la NSA può decifrare e tutti gli altri approcci alla crittografia sono etichettati come "non standard" o "fatti in casa". Attraverso i loro proxy nel settore della crittografia (come questo), la NSA ha imposto standard imperfetti sulla crittografia utilizzata dal resto del mondo, avvertendo tutti gli altri dal "implementare la propria crittografia".

Non c'è da stupirsi che le app con sede negli Stati Uniti come WhatsApp siano afflitte da backdoor: scappatoie di sicurezza intenzionalmente piantate che i governi (e chiunque altro) possono utilizzare per hackerare smartphone ed estrarre dati privati ​​dalle persone.

Ho sentito che i nostri concorrenti con sede negli Stati Uniti sono frustrati dal fatto che non possono eguagliare la crescita di Telegram, nonostante abbiano investito pesantemente nel marketing (qualcosa in cui Telegram non ha mai dovuto investire). Ma per adattarsi alla nostra crescita, devono prima assicurarsi che le loro azioni corrispondano alle loro affermazioni di marketing. Fino ad allora, le violazioni dei dati e i problemi di sicurezza nelle loro app, purtroppo, rimarranno inevitabili.»

https://t.me/durov/176



New media law: Russia tightens internet and press censorship


The Russian regime is tightening internet and press censorship in the country. On Friday, a law to ban the spread of “fake news” was passed. Journalists, bloggers and media creators who, according to the Russian government, publish false information about the war and the Russian armed forces face heavy fines and up to 15 years in prison. Terms such as “invasion”, “attack”, “war” or “declaration of war” may no longer be freely used (Moscow calls the war a military “special operation”). In addition, the Russian media regulator is blocking more and more websites of international media, such as the website of Deutsche Welle and the BBC, as well as Facebook and Twitter. Following this massive restriction of freedom of the press and information, more and more Western media are stopping reporting from Moscow, including ARD and ZDF.

Member of the European Parliament Patrick Breyer (Pirate Party) comments:

“Putin is serving the same narrative as the EU, which banned the broadcasting of the Russian state channels Sputnik and RT/Russia Today last week. Curtailing the freedom of the press and the freedom to access information creates a dangerous dynamic. European censorship has given Putin an excuse to cut off his own citizens from the few remaining independent channels of information. Ursula von der Leyen seems to think our citizens are too stupid to see through propaganda and is using this as a pretext for unprecedented informational disenfranchisement. Censorship is the wrong answer. There is an urgent need to disarm in the information war and restore freedom of information.”

The German branch of the non-governmental organisation Reporters Without Borders has also criticised the European sanctions measure. The OSCE Representative on Freedom of the Media warned in 2015 that once censorship of foreign media is introduced during a war, it would never end.[2]


patrick-breyer.de/en/new-media…



New media law: Russia tightens internet and press censorship


The Russian regime is tightening internet and press censorship in the country. On Friday, a law to ban the spread of “fake news” was passed. Journalists, bloggers and media creators who, according to the Russian government, publish false information about the war and the Russian armed forces face heavy fines and up to 15 years in prison. Terms such as “invasion”, “attack”, “war” or “declaration of war” may no longer be freely used (Moscow calls the war a military “special operation”). In addition, the Russian media regulator is blocking more and more websites of international media, such as the website of Deutsche Welle and the BBC, as well as Facebook and Twitter. Following this massive restriction of freedom of the press and information, more and more Western media are stopping reporting from Moscow, including ARD and ZDF.

Member of the European Parliament Patrick Breyer (Pirate Party) comments:

“Putin is serving the same narrative as the EU, which banned the broadcasting of the Russian state channels Sputnik and RT/Russia Today last week. Curtailing the freedom of the press and the freedom to access information creates a dangerous dynamic. European censorship has given Putin an excuse to cut off his own citizens from the few remaining independent channels of information. Ursula von der Leyen seems to think our citizens are too stupid to see through propaganda and is using this as a pretext for unprecedented informational disenfranchisement. Censorship is the wrong answer. There is an urgent need to disarm in the information war and restore freedom of information.”

The German branch of the non-governmental organisation Reporters Without Borders has also criticised the European sanctions measure. The OSCE Representative on Freedom of the Media warned in 2015 that once censorship of foreign media is introduced during a war, it would never end.[2]


patrick-breyer.de/en/new-media…





We are very happy to announce the availability of the new stable release of Friendica “Siberian Iris” 2022.03. This release is mainly a bug fixing release with breaking changes. Notably these are: The closing of a bug in the recipient selector for privat…
friendi.ca/2022/03/07/fri…





L’azione criminale della Russia ha allargato la già ampia maggioranza di governo. Sulla questione oggi più importante, nel mentre l’Unione europea e l’Occidente si schierano compatti contro la guerra imperialista dei russi, anche l’opposizione di des…


AGGIORNAMENTO COVID 19 DEL 4 MARZOLa Asl Roma 5 ha comunicato che da sabato 26 febbraio a venerdì  4 marzo ci sono stati 320 nuovi casi positivi al Covid 19 a Guidonia  Montecelio.


«Ma la linea di fondo è che il commercio è l'origine della MAGGIOR PARTE dei problemi, non di tutti i problemi. Quindi, anche se il commercio non ha giocato un ruolo negativo nell'attuale conflitto e può essere utilizzato per evitare una terza guerra mondiale, non cambia comunque il fatto che il commercio spinge le persone a schiavizzare, inquinare, distruggere e così via. Su scala globale.»


The role of trade in war


Some may argue that trade is a great tool for deescalating big conflicts like it is the case in Ukraine. Lots of tribes are imposing trading sanctions to Russia in order to make Russia stop the aggression towards Ukraine and end the war. So far it has not stopped the aggression but hopefully it will.

So, is trade, in the end, a good tool to keep war at bay?

Well, one has to wonder why has Russia been able to be aggressive with Ukraine in the first place. They have a huge army, but Europe also depends on them trade-wise. Quite a lot in terms on energy supply. So one can definitely argue that Russia used trade as a way to grow its aggression because it knew that Europe fears to intervene since they will lose in the game of trade if they did. Russia may as well have used (and they did use) trade as a way to gain aggression towards Ukraine for the past 8 or so years. Europe only intervened when it got threatened.

If anything trade allows for dictators to raise to power and maintain it. To abuse others and to enslave their own. And yes, at times trade can be used to minimize or stop the conflict, but the conflict may have been caused by trade itself. Like India seems to be very quiet and reluctant to accuse Russia's actions. They also import some 50% of their total armament from Russia for the past 4 or so years (source). So it is likely that trade makes a massive tribe like India do what Europe did in the beginning of the conflict: abstain. And since the conflict doesn't pose a threat to India, they keep on abstaining.

One can also argue that USA also has a lot to gain from going against Russia with the sanctions, since USA can take over the energy market in Europe if Russia gets kicked out.

Imagine this: if Europe had no trade agreements with Russia, then why would Europe let this situation escalate so much before taking some measures? They would probably have helped Ukraine much sooner with all kinds of assistance, military or humanitarian.

So keep these in mind, because the situation is never as black and white as it appears in the media.

If the Russian soldiers were not forced to trade their freedom (go to the army then to war, else you go to jail) then who would have wanted to join the army and go kill others? A lot less for sure. Maybe no one would.

If Russians (and not only) had their basic needs met as trade-free, so food, shelter, healthcare, freedom and so forth, then they could have had a choice and not join the military. But then you threaten them to get their food, shelter and freedom away if they do not join, so they have little to no choice.

But the bottom line is that trade is the origin of MOST problems, not all problems. So even if trade played no negative role in the current conflict, and can be used to avoid a WW3, then it still does not chnage the fact that trade pushes people to enslave, pollute, destroy, and so forth. On a global scale.

Also, what if instead of Europe and USA and others pumping weapons of mass destruction into Ukraine and into defending themselves, attacked the situation with solutions and built more homes, created more food, better energy sources, and so forth, so that they lure in people from Russia to join them, rather than kill them. To come and have a good life, without trading anything in return. To focus on informing people that we are all one species and we are taking care of each other. But perhaps those who trade weapons have a great incentive to lure in politicians into spending more on weapons and sending them to the conflict zone....

So, you want to end this war? Give all Russians free EU membership/access and trade-free access to accommodation, healthcare, food and their basic needs, and perhaps they will drop their weapons because why would they want to fight anymore?

It is true that all sorts of distorted values come into mix when such conflicts are happening, but they usually are a mere layer of sugar on top of a big cake, and the cake is the trade based system we live in. And whatever is on top of it, it is affected by it. That we should not brush aside.

#tromlive




avete letto il thread del presunto #whistleblower FSB? Non riesco a capire se ne sia stata appurata la fonte

nitter.nl/igorsushko/status/15…

Informa Pirata reshared this.

in reply to Informa Pirata

@Informa Pirata dalla legge sulle "fake news" in poi mi sembra più difficile capire quale sia il vero "clima" che si respira in Russia. Se procedono o si moltiplicano le manifestazioni e i relativi arresti, e soprattutto cosa ne pensi la popolazione
in reply to J. Alfred Prufrock

@J. Alfred Prufrock sarà sempre più difficile capire cosa sta succedendo in Russia. Tuttavia, la stretta sui giornalisti occidentali è abbastanza significativa del fatto che non tutto va come vorrebbero.


Radiosa vol. 2


Seconda puntata di Radiosa. Un podcast di novità musicali di qualità. Senza barriere o generi. Godetevela..

Toro y Moi, Yard Act, Superchunk, Bob Mould , Ibibio Sound Machine e altro.

iyezine.com/radiosa-vol-2