La nuova legge cinese sul trattamento dei dati: una porta spalancata verso l’Europa?
Dopo una lunga “gestazione”, è stata finalmente approvata la “Personal Information Protection Law” (PIPL), la nuova legge cinese in materia di protezione dei dati personali, in vigore dal 1° novembre 2021.
L’ordinamento cinese, con una scelta fondamentale in un’economia globalizzata, ha deciso di seguire le tracce dell’Unione europea, andando a ricalcare molte delle disposizioni presenti nel GDPR.
Innanzi tutto, l’ambito di applicazione della nuova normativa, che abbraccia tre casistiche principali: a) le attività di trattamento svolte nel territorio cinese; b) la fornitura di prodotti o servizi ai cittadini cinesi oppure l’analisi dei loro comportamenti; c) tutti gli altri casi previsti dalle leggi speciali nazionali.
Nel caso in cui un soggetto stabilito fuori dal territorio cinese tratti dati personali che rientrano nel perimetro del PIPL, allora, ai sensi dell’articolo 53, sarà tenuto ad avere uno stabilimento in Cina o a designare un rappresentante, segnalando il nome e le informazioni di contatto di quest’ultimo all’autorità competente. Così come il GDPR, l’art. 72 PIPL specifica che la nuova legge non trova applicazione ai trattamenti dei dati personali effettuati da persone fisiche per ragioni personali o domestiche.
Allo stesso modo, la PIPL segue la bipartizione tra titolare e responsabile, individuando le figure relative sullo schema tracciato dal Regolamento europeo: il titolare, quindi, è colui che decide finalità e mezzi del trattamento, il responsabile, invece, è colui che agisce, all’interno di un modello assimilabile ad un rapporto di mandato, seguendo le istruzioni del titolare.
Forti analogie si rinvengono anche nelle informazioni – assimilabili a quelle elencate dall’art. 13 GDPR – che devono essere fornite al soggetto interessato al momento della raccolta dei dati.
Simili sono i riferimenti ai dati relativi a credenze religiose e stato di salute, mentre, all’interno della categoria, al contrario di quanto avviene nel modello giuridico europeo, ricadono anche i dati di natura finanziaria e, in generale, sullo stato patrimoniale di un soggetto. Con una previsione rilevante, considerando le polemiche recenti che avevano interessato il governo cinese, sono ritenuti dati sensibili anche le informazioni di natura biometrica. Inoltre, anche i dati relativi ai minori di anni quattordici sono tutelati in forma rafforzata, come le informazioni sulla geolocalizzazione dei soggetti interessati.
Una sotto-categoria piuttosto ampia di dati sensibili è quella che concerne le informazioni che possono causare, in caso di divulgazione illecita, danno alla dignità delle persone, alla sicurezza nazionale o alla proprietà: una definizione forse eccessivamente vasta, che rispecchia un rapporto ancora sbilanciato tra individui e potere politico.
Infine, le diverse basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati rispecchiano, talvolta molto fedelmente, quelle enumerate dal GDPR. Innanzi tutto, il consenso che, in maniera identica a quanto accade in Europa, deve essere libero, specifico e revocabile, così come sancito dall’art. 14 PIPL. Tale consenso – e si tratta di un’ulteriore analogia con quanto disciplinato dal GDPR – non è necessario qualora i dati siano necessari per la conclusione o l’esecuzione di un contratto oppure per adempiere ad un obbligo previsto dalla normativa. Similitudini possono essere ritrovate nella fattispecie che legittima il trattamento dei dati in caso di emergenza sanitaria pubblica o per proteggere la vita, la salute o la proprietà di una persona fisica, sempre nell’ipotesi di emergenza sanitaria.
Un caso a sé, che non è dato rinvenire nella legislazione comunitaria, è quello che interessa il trattamento per motivi di cronaca, per motivi di natura politica, o comunque per uno scopo di interesse pubblico. Infine, come clausola generale, è sancita la liceità nel trattamento dei dati laddove previsto espressamente dalla legislazione nazionale.
Di là dall’analisi delle singole disposizioni, è sicuramente importante che l’ordinamento cinese abbia optato per un rinforzamento delle garanzie offerte ai propri cittadini, imitando molte delle previsioni – anche in relazione, ad esempio, ai diritti riconosciuti ai soggetti interessati – già previste dal GDPR. In questo modo, si apre la strada anche ad una possibile decisione di adeguatezza da parte della Commissione nei confronti della Cina, che potrebbe semplificare sensibilmente il traffico transfrontaliero dei dati.
Una traduzione in inglese del testo approvato è disponibile qui.
Giovanni Maria Riccio
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(segnalata dalla newsletter di Guido #Scorza)
techcrunch.com/2022/03/08/tikt…
TikTok children’s privacy lawsuit can proceed, says UK High Court
A UK High Court judge has granted permission for a class-action style privacy lawsuit to proceed against TikTok over its handling of children’s data.Natasha Lomas (TechCrunch)
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Privacy Daily – 11 marzo 2022
Tik Tok: l’ok dell’Alta Corte del Regno Unito ad un’azione collettiva sulla privacy dei minori
TechCrunch riferisce che l’Alta Corte di giustizia del Regno Unito ha stabilito la procedibilità di un’azione legale collettiva contro TikTok relativa a presunte violazioni nei confronti della privacy di minori. Un portavoce di TikTok ha dichiarato che la società ha “politiche, processi e tecnologie solide in atto per aiutare a proteggere tutti gli utenti, e in particolare i nostri utenti adolescenti”. L’azione legale è stata intentata nel dicembre 2020 da una ragazza di 12 anni, cui è stato concesso l’anonimato dal tribunale, secondo cui il social network elabora i dati dei bambini in modo illegale.
techcrunch.com/2022/03/08/tikt…
Cookies e privacy le novità per gli utenti: il video informativo del Garante
Gruppo di lavoro Articolo 29: Linee guida 5/2020 sulconsenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 4 maggio 2020. Corte di giustizia dell’Unione europea: Sentenza nella causa C-673/17 Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände ̶ Verbraucherzentrale Bundesverband eV / Planet49 GmbH – Per l’installazione di cookie è necessario il consenso attivo degli utenti di Internet.
Dubai lancia una piattaforma per rilevare le vulnerabilità dei siti web del governo
Il Dubai Electronic Security Center (DESC), parte della Dubai Digital Authority, ha lanciato una piattaforma di sicurezza informatica per rilevare le vulnerabilità nel governo e in altri siti web. La piattaforma TIRS è uno dei pilastri del Dubai Cyber Index, lanciato a metà del 2020 per supportare le prestazioni complessive della sicurezza informatica presso le istituzioni governative dell’Emirato.
smartcitiesworld.net/data-priv…
Governare il futuro – Biden alle big tech: “Basta esperimenti sociali sui nostri figli”
Dobbiamo ritenere responsabili le piattaforme di social media per l’esperimento sociale che stanno conducendo sui nostri figli per profitto. È il momento di rafforzare le tutele alla privacy, vietare la pubblicità mirata ai bambini e chiedere alle società tecnologiche di smetterla di raccogliere i dati personali dei nostri figli”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden nel suo primo discorso alla nazione.
Sono parole dure anzi durissime, probabilmente le più dure sin qui mai utilizzate da un presidente degli Stati Uniti d’America in carica all’indirizzo dell’industria tecnologica nazionale e in particolare dei gestori delle grandi piattaforme di social network e non solo che hanno avuto i natali proprio negli USA.
Niente più profilazione a scopo commerciale dei più piccoli e soprattutto l’immagine dei più piccoli come cavie da laboratorio nelle mani delle Big Tech. Un’immagine fortissima. Almeno attorno alla questione della tutela dei più piccoli davanti ai rischi connessi al trattamento massiccio dei loro dati personali da parte di Google, di Facebook, di Apple, e delle altre Big Tech, la distanza tra la politica americana e quella europea sembra ormai ridottissima.
Le parole di Biden infatti sono in linea con quanto la disciplina europea già prevede con riguardo ai cosiddetti fornitori di servizi media audiovisivi e con quanto si intende prevedere in maniera generalizzata attraverso il Digital Service Act, il nuovo regolamento attualmente in discussione davanti al Parlamento Europeo secondo il quale sono vietate le tecniche di targeting o amplificazione che trattano, rivelano, o inferiscono i dati personali dei minori.
Perché non c’è dubbio che la raccolta massiccia di dati personali dei bambini che si consuma quotidianamente mentre usano le piattaforme e i servizi digitali forniti dalle Big Tech e non solo dalle Big Tech per le finalità più disparate, dallo studio al divertimento, è ormai sempre più spesso e con poche eccezioni strumentale alla creazione di profili di consumo, e non solo di consumo, di questi ultimi da utilizzarsi a scopo commerciale quando non anche a scopi meno nobili.
Continua ad ascoltare il HuffPostItalia.
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€ 20 Mio Fine for Clearview AI in Italy
20 milioni di euro di multa per Clearview AI in Italia L'azienda non può più trattare i dati biometrici delle persone in Italia e deve cancellare tutti i dati esistenti.
Electoral threshold plan to oust German small party MEPs
The negotiators of the largest political groups in the European Parliament agreed Wednesday night on a deal to reform the European election law. German-led EPP achieved agreement to the introduction of a 3.5% threshold for European elections in Germany in order to bypass several rulings of the Federal Constitutional Court invalidating national thresholds. On the basis of the latest election results, the threshold could prevent six small German parties from being represented and hand over their 9 seats to large parties. This would prevent for example the anti-establishment German Pirate Party and the satirical political party Die PARTEI (led by MEP Martin Sonneborn) from being reelected in 2024. As a result EPP could expect to grow by 3 German MEPs while Greens/EFA stands to lose 2.
In exchange for agreement to the threshold EPP agreed to demands by S&D, Renew and Greens/EFA to introduce transnational lists and a gender parity requirement for electoral lists to European elections. The formal vote on the deal in the European Parliament is yet to take place. The EU governments will then have the final say, having to reach an agreement in the Council and needing the consent of all national parliaments.
German Pirate Party MEP Patrick Breyer condemns the deal:
“This threshold is an attack on democracy. With the envisaged threshold of 3.5%, 3.1 million votes cast for six small parties in Germany would have been invalidated in the most recent European elections. This exceeds the total votes cast in the smallest 6 EU Member States! The small parties‘ parliamentary seats would fall into the hands of the political establishment which voters intended to oppose.Leaving millions of citizens who are disillusioned with the established parties no other choice will either drive them into the arms of authoritarian nationalists or make them turn their backs on democracy altogether. Both will damage our democracy and endanger the future of Europe. Europe needs to be more inclusive, not less. “
While the German Constitutional Court annulled thresholds for elections to the European Parliament so far, there is a theoretical threshold of about 200,000 votes needed to win a seat. A 3.5% threshold would require a German party to win more than a million votes in order to be represented in the European Parliament.
AVVISO PUBBLICO per indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020. gestione e sviluppo dell’account Twitter del Garante per la protezione dei dati persona
AVVISO PUBBLICO per indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020. gestione e sviluppo dell’account Twitter del Garante per la protezione dei dati personal...
PRE-COG IN THE BUNKER – “PRE-COG’S DREAM” 7″ 2019 & “WHAT IF” CD 2020
“Cosa c’è a Teramo che qui non c’è?” mi chiedo mentre, piacevolmente, mi ascolto i Pre-Cog in the Bunker.
Vota "Programma il Futuro" al Premio Nazionale Competenze Digitali
Abbiamo messo a disposizione di tutti i docenti moltissimo materiale didattico (guide, tutorial, video...) per diffondere nelle scuole l’informatica e la consapevolezza digitale.
Ora ci serve il tuo voto per vincere e poter fare ancora di più per tutta la scuola.
È semplice, basta lo SPID. Ecco le istruzioni:
- apri la pagina tinyurl.com/votapif
- clicca sul pulsante verde "Vota"
- clicca su "Entra con SPID" e scorri in basso per cliccare sul fornitore del tuo SPID
- segui le modalità di autenticazione del tuo fornitore di SPID
- nel modulo "Completa il tuo profilo", inserisci uno Pseudonimo, clicca sul pulsante verde "Completa il profilo" e attendi la visualizzazione dei "Termini e condizioni d'uso"
- scorri in basso i "Termini e condizioni d'uso" e clicca sul pulsante verde "Sono d'accordo con questi termini"
- infine clicca sul pulsante verde "Vota"
- quando questo pulsante riporta la scritta "Già votata", allora hai fatto!
Invita poi a votare per noi anche colleghe o colleghi e conoscenti, diffondendo questo messaggio nelle chat e nei social cui partecipi.
GRAZIE!!!
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Politica e magistratura, l’eutanasia della democrazia – Il Riformista
Politica e magistratura, l’eutanasia della democrazia. La recensione de "L'eutanasia della democrazia" su Il Riformista.
martedì 15 marzo 2021 sospensione idrica in alcune zone del Comune di Guidonia Montecelio – COMUNICAZIONE ACEA ATO 2
martedì 15 marzo 2021 sospensione idrica in alcune zone del Comune di Guidonia Montecelio per interventi di manutenzione straordinaria.
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Criptovalute: il MEF istituisce presso l’OAM una sezione speciale per i prestatori di valuta virtuale e servizi di portafoglio digitale
Lo scorso 17 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del 13 gennaio 2022 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), che stabilisce le modalità con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale1 e i prestatori di servizi di portafoglio digitale2 saranno tenuti a comunicare la propria attività all’Organismo Agenti e Mediatori (“OAM”).
La comunicazione all’OAM
Il Decreto subordina ora l’esercizio dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale3 e dei servizi di portafoglio digitale ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro pubblico informatizzato, tenuto dall’OAM ai sensi dell’art. 17-bis, comma 1, del D.lgs. 141/2010 s.m.i.
A sua volta, detta iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2, del D.lgs. 141/2010 s.m.i.4, che regola l’attività di cambiavalute.
Come si è detto, la comunicazione costituirà condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività da parte dei suddetti prestatori.
Tale obbligo verrà assolto tramite comunicazione all’OAM, “ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro” (art. 3, comma 2 del Decreto).
Si noti che l’obbligo si applicherà anche ai prestatori che già svolgono attività in Italia (anche online) e che sono in possesso dei requisiti di cui al già menzionato art. 17-bis. Tali soggetti dovranno effettuare la comunicazione all’OAM entro sessanta giorni dalla data di avvio della sezione speciale del registro (attualmente fissata per il 2 giugno 2022).
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto, i prestatori comunicheranno la loro attività utilizzando l’apposito servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’OAM, il cui accesso è consentito previa registrazione al portale.
La comunicazione dovrà contenere tutte le informazioni dettagliate nel comma 4 del summenzionato art. 35 e verrà poi vagliata dall’OAM che, verificata la regolarità e completezza della stessa, entro quindici giorni disporrà ovvero negherà l’iscrizione nella sezione speciale del registro.
Le informazioni da trasmettere periodicamente all’OAM
Una volta effettuata l’iscrizione, i prestatori saranno altresì tenuti a trasmettere all’OAM – sempre per via telematica – i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio italiano.
In particolare, l’art. 5 del Decreto prevede che i prestatori debbano comunicare:
- i dati identificativi del cliente, come riportati nell’Allegato 1 del Decreto; nonché
- i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi, sempre ai sensi dell’Allegato 1.
La trasmissione dovrà avvenire con cadenza trimestrale (entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre), secondo le modalità tecniche stabilite dall’OAM.
Tenuta del registro e trattamento dei dati
L’art. 4 del Decreto stabilisce che l’OAM curerà, in qualità di titolare del trattamento, la chiarezza, la completezza e l’accessibilità al pubblico dei dati riportati nella sezione speciale del registro.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, l’OAM dovrà adottare – sentito il Garante privacy – gli atti attuativi idonei a definire misure tecniche e organizzative ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, nonché a definire i tempi massimi di conservazione dei dati.
A tale proposito, si noti che l’art. 5 del Decreto, al comma 3, prevede che l’OAM conservi i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati.
Ariella Fonsi
1 “Ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonche’ i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute” (art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto).
2 “Ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali” (art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto).
3 “La rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente” (art. 1, comma 1, lett. f) del Decreto).
4 Segnatamente, “L’iscrizione nel registro di cui al comma 1, e’ subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica” (art. 17-bis, D.lgs 141/2010, comma 2).
5 Segnatamente, “a) per le persone fisiche: 1) il cognome e il nome; 2) il luogo e la data di nascita; 3) la cittadinanza; 4) il codice fiscale, ove assegnato; 5) gli estremi del documento di identificazione; 6) la residenza anagrafica nonche’ il domicilio, se diverso dalla residenza; 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM; 8) l’indicazione della tipologia di attivita’ svolta in qualita’ di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; 10) le modalita’ di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operativita’, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operativita’ on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio e’ svolto;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: 1) la denominazione sociale; 2) la natura giuridica del soggetto; 3) il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato; 4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa; 5) per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; 6) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante; 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM; 8) l’indicazione della tipologia di attivita’ svolta in qualita’ di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; 10) le modalita’ di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operativita’, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operativita’ on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio e’ svolto”.
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Criptovalute: il MEF istituisce presso l’OAM una sezione speciale per i prestatori di valuta virtuale e servizi di portafoglio digitale
Lo scorso 17 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del 13 gennaio 2022 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), che stabilisce le modalità con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale1 e i prestatori di servizi di portafoglio digitale2 saranno tenuti a comunicare la propria attività all’Organismo Agenti e Mediatori (“OAM”).
La comunicazione all’OAM
Il Decreto subordina ora l’esercizio dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale3 e dei servizi di portafoglio digitale ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro pubblico informatizzato, tenuto dall’OAM ai sensi dell’art. 17-bis, comma 1, del D.lgs. 141/2010 s.m.i.
A sua volta, detta iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2, del D.lgs. 141/2010 s.m.i.4, che regola l’attività di cambiavalute.
Come si è detto, la comunicazione costituirà condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività da parte dei suddetti prestatori.
Tale obbligo verrà assolto tramite comunicazione all’OAM, “ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro” (art. 3, comma 2 del Decreto).
Si noti che l’obbligo si applicherà anche ai prestatori che già svolgono attività in Italia (anche online) e che sono in possesso dei requisiti di cui al già menzionato art. 17-bis. Tali soggetti dovranno effettuare la comunicazione all’OAM entro sessanta giorni dalla data di avvio della sezione speciale del registro (attualmente fissata per il 2 giugno 2022).
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto, i prestatori comunicheranno la loro attività utilizzando l’apposito servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’OAM, il cui accesso è consentito previa registrazione al portale.
La comunicazione dovrà contenere tutte le informazioni dettagliate nel comma 4 del summenzionato art. 35 e verrà poi vagliata dall’OAM che, verificata la regolarità e completezza della stessa, entro quindici giorni disporrà ovvero negherà l’iscrizione nella sezione speciale del registro.
Le informazioni da trasmettere periodicamente all’OAM
Una volta effettuata l’iscrizione, i prestatori saranno altresì tenuti a trasmettere all’OAM – sempre per via telematica – i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio italiano.
In particolare, l’art. 5 del Decreto prevede che i prestatori debbano comunicare:
- i dati identificativi del cliente, come riportati nell’Allegato 1 del Decreto; nonché
- i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi, sempre ai sensi dell’Allegato 1.
La trasmissione dovrà avvenire con cadenza trimestrale (entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre), secondo le modalità tecniche stabilite dall’OAM.
Tenuta del registro e trattamento dei dati
L’art. 4 del Decreto stabilisce che l’OAM curerà, in qualità di titolare del trattamento, la chiarezza, la completezza e l’accessibilità al pubblico dei dati riportati nella sezione speciale del registro.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, l’OAM dovrà adottare – sentito il Garante privacy – gli atti attuativi idonei a definire misure tecniche e organizzative ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, nonché a definire i tempi massimi di conservazione dei dati.
A tale proposito, si noti che l’art. 5 del Decreto, al comma 3, prevede che l’OAM conservi i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati.
Ariella Fonsi
1 “Ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonche’ i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute” (art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto).
2 “Ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali” (art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto).
3 “La rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente” (art. 1, comma 1, lett. f) del Decreto).
4 Segnatamente, “L’iscrizione nel registro di cui al comma 1, e’ subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica” (art. 17-bis, D.lgs 141/2010, comma 2).
5 Segnatamente, “a) per le persone fisiche: 1) il cognome e il nome; 2) il luogo e la data di nascita; 3) la cittadinanza; 4) il codice fiscale, ove assegnato; 5) gli estremi del documento di identificazione; 6) la residenza anagrafica nonche’ il domicilio, se diverso dalla residenza; 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM; 8) l’indicazione della tipologia di attivita’ svolta in qualita’ di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; 10) le modalita’ di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operativita’, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operativita’ on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio e’ svolto;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: 1) la denominazione sociale; 2) la natura giuridica del soggetto; 3) il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato; 4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa; 5) per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; 6) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante; 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM; 8) l’indicazione della tipologia di attivita’ svolta in qualita’ di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; 10) le modalita’ di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operativita’, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operativita’ on-line con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio e’ svolto”.
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Guerra in Ucraina: 5 cose da sapere oggi
Due settimane di conflitto. Oggi e domani giorni decisivi per la diplomazia. A Mariupol vicina la catastrofe umanitaria. Chi sono i russi in fuga dal...Redazione (Today)
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Michelin, stop alla produzione anche in Italia
Gli stabilimenti di Cuneo e Alessandria hanno fermato nel fine settimana la produzione per la difficoltà di approvvigionamento del nerofumoAndrea Trezza (FormulaPassion.it)
#guerra #dirittiumani
Tra i tanti che nella mia vita si sono avverati, e tra i pochissimi di cui non ebbi poi a pentirmi di aver desiderato.
New media law: Russia tightens internet and press censorship
The Russian regime is tightening internet and press censorship in the country. On Friday, a law to ban the spread of “fake news” was passed. Journalists, bloggers and media creators who, according to the Russian government, publish false information about the war and the Russian armed forces face heavy fines and up to 15 years in prison. Terms such as “invasion”, “attack”, “war” or “declaration of war” may no longer be freely used (Moscow calls the war a military “special operation”). In addition, the Russian media regulator is blocking more and more websites of international media, such as the website of Deutsche Welle and the BBC, as well as Facebook and Twitter. Following this massive restriction of freedom of the press and information, more and more Western media are stopping reporting from Moscow, including ARD and ZDF.
Member of the European Parliament Patrick Breyer (Pirate Party) comments:
“Putin is serving the same narrative as the EU, which banned the broadcasting of the Russian state channels Sputnik and RT/Russia Today last week. Curtailing the freedom of the press and the freedom to access information creates a dangerous dynamic. European censorship has given Putin an excuse to cut off his own citizens from the few remaining independent channels of information. Ursula von der Leyen seems to think our citizens are too stupid to see through propaganda and is using this as a pretext for unprecedented informational disenfranchisement. Censorship is the wrong answer. There is an urgent need to disarm in the information war and restore freedom of information.”
The German branch of the non-governmental organisation Reporters Without Borders has also criticised the European sanctions measure. The OSCE Representative on Freedom of the Media warned in 2015 that once censorship of foreign media is introduced during a war, it would never end.[2]
LA PIENA – “NEL BUIO” 2022, SPACCIO DISCHI
La Piena - “Nel Buio” 2022, Spaccio Dischi
La Piena - “Nel Buio” : Un disco uscito mesi fa, quando ancora eravamo nel 2021, e che ho amato dal primo momentoIn Your Eyes ezine
Sabrina Web
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Franc Mac
in reply to Sabrina Web • •@Sabrina Web Si tratta di un argomento complesso e ricco di implicazioni. Qui puoi trovare il testo della proposta (NB: non si parla mai direttamente di rivalutazione del minimo, in quanto questa viene integrata nel sistema dei CCNL): possibile.com/wp-content/uploa…
Qui un articolo di Boeri e Pinotti nel prefigurare gli effetti sull’occupazione di un aumento del salario minimo (ma attenzione al quadro generale che non viene mai perso di vista dai due economisti) lavoce.info/archives/90201/ang…
Qui invece un commento (stranamente condivisibile) di Bonomi di Confindustria: corriere.it/economia/aziende/2…
Concludo infine riportando uno stralcio di questo tanto interessante quanto indigesto articolo di Mario Seminerio (phastidio.net/2021/09/28/salar…):
Conseguenze non volute di un salario minimo
Il fatto di avere un cuneo fiscale estremamente gravoso rispetto al valore aggiunto prodotto in questo paese, ha forse scatenato innovazione, automazione e digitalizzazione? Sarò distratto ma non mi pare di aver visto nulla del genere.
E la proliferazione di cosiddetti “contratti pirata”, che sono tali quando visti dal lato degli incumbent sindacali, non è forse la reazione di un sistema a basso valore aggiunto all’imposizione di ulteriori oneri? Basta cambiare la rappresentanza sindacale, dando finalmente e fuori tempo massimo completa attuazione all’articolo 39 della Costituzione, per fare sparire il fenomeno della pressione al ribasso sui salari, in un paese che non riesce a produrre maggior valore aggiunto?
Anche qui, mi pare che siamo fuori strada. E pensate alle unintended consequences dell’imposizione di un salario minimo nazionale. Rischio di abbattimento della contrattazione collettiva, nazionale e aziendale; di sparizione di voci accessorie della retribuzione che da tale contrattazione derivano; di esplosione del costo del lavoro per effetto delle cosiddette scale parametrali. Salario minimo come pull factor al ribasso delle retribuzioni, quindi.
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Andrea Russo
in reply to Franc Mac • •Franc Mac
in reply to Andrea Russo • •@Andrea Russo @Sabrina Web hai inquadrato bene la questione: in Germania è andata molto bene:
"Gli studi dell'Agenzia federale per l'occupazione hanno dimostrato che l'introduzione del salario minimo in Germania nel 2015 è costata solo poche decine di migliaia di posti di lavoro. Non c'è stata una perdita enorme. Tuttavia, le società hanno per lo più trasferito ai clienti l'aumento dei costi del personale, sotto forma di prezzi più elevati." (tagesschau.de/wirtschaft/konju…)
E ancora: "Anche l'ulteriore aumento del salario minimo a 9,82 euro non ha portato a un massiccio aumento della disoccupazione. Al contrario: il mercato del lavoro tedesco è stato spazzato via. Molte industrie cercano disperatamente lavoratori; non solo il personale specializzato, ma anche i lavoratori poco qualificati sono diventati rari. Perché molti dipendenti, ad esempio nella gastronomia o nella logistica, hanno cercato altri lavori dopo le restrizioni della corona e apparentemente li hanno trovati."
Resta il fatto che se l'ecosistema non è competitivo (attività produttive ad alto valore aggiunto) diviene impossibile spingere in alto il valore dei salari. La germania ha un'industria meccanica e chimica di altissimo livello, agroalimentare da fantascienza, incredibile eccellenza nei settori dell'energia eolica, dell'auto, dell'ottica di precisione, nella robotica, nel sw gestionale: quando il valore prodotto è alto, è più facile alzare i salari.