Torneremo ad usare la Bicicletta!!
Benzina: quanto aumenterà ancora (e perché)
Sono sempre meno gli automobilisti che fanno il pieno quando è il momento del rifornimento: la situazione è destinata a peggiorare ancora. C'entrano i venti di...Andrea Maggiolo (Today)
#ilcafFLEdelmercoledì – Luigi Marattin
Il #cafFLEdelmercoledì ospita Luigi Marattin, con il quale parliamo di riforme e della necessità di pensare ad energie alternative al gas.
#ilcafFLEdelmercoledì - Luigi Marattin - Fondazione Luigi Einaudi
Il #cafFLEdelmercoledì ospita Luigi Marattin, con il quale parliamo di riforme e della necessità di pensare ad energie alternative al gas.Fondazione Luigi Einaudi (Fondazione Luigi Einaudi Onlus)
Il #PrivacyPride delle gazze...
Da oggi la #gazza è il nostro animale guida 😂
abc.net.au/news/2022-02-22/mag…
Magpies have outwitted scientists by helping each other remove tracking devices
When we attached tiny, backpack-like tracking devices to five Australian magpies, we didn't expect to discover an entirely new social behaviour rarely seen in birds, writes Dominique Potvin.ABC News
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L'Ufficio stampa e informazione del governo federale @Bundespresseamt o in breve Bundespresseamt (BPA), dedicato a informare i cittadini e i media a casa sul lavoro del governo federale tedesco, ha deciso di aggiungere ai propri canali un'utenza del #fediverso attraverso un account #mastodon.
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AVVISO di cessione gratuita di beni mobili siti presso la sede del Garante per la protezione dei dati personali Si rende noto che l’Autorità intende procedere alla cessione a titolo gratuito di alcuni beni mobili (arredi e apparati informatici). Il t...
Pa e Cybersecurity, aggiudicata la prima gara Consip da 135 milioni di euro
Consip ha aggiudicato la prima gara dedicata agli acquisti delle PA per la realizzazione dei progetti PNRR del – “Sicurezza On Premises – strumenti di gestione, protezione email, web e dati” – mettendo così a disposizione delle PA un contratto del valore complessivo di 135 milioni di euro e della durata di 24 mesi.
L’iniziativa recepisce le disposizioni del DL 77/2021 sulla Governance del PNRR che consente alle amministrazioni di acquistare i prodotti/servizi di cyber security per la realizzazione dei progetti finanziati attraverso i fondi PNRR, che afferiscono alla Missione 1 (Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura) – Componente 1 (Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA).
Questa gara fa, inoltre, parte di un pacchetto di tre gare Consip in ambito cyber security e si colloca nel piano delle gare strategiche ICT che Consip realizza in attuazione del “Piano Triennale per l’informatica nella PA 2020-2022”, predisposto da Agid e Ministro per l’innovazione tecnologica e transizione digitale.
La gara è stata aggiudicata ai seguenti Raggruppamenti temporanei di imprese:
- RTI FASTWEB S.P.A. (Mandataria), FINCANTIERI NEXTECH S.P.A., N&C SRL , BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.P.A. , CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR
- RTI TELECOM ITALIA SPA (Mandataria), LEONARDO S.P.A., DGS S.P.A., ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.
- RTI VODAFONE ITALIA S.P.A. (Mandataria), EUROLINK S.R.L., ALMAVIVA – THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A
A partire da marzo, attraverso un Accordo Quadro con più operatori economici – le amministrazioni potranno scegliere il fornitore, rilanciando il confronto competitivo fra gli aggiudicatari a seguito di un appalto specifico, per acquistare con la formula “On premises” (cioè presso il cliente):
- prodotti (Security Information and Event Management – Security Orchestration, Automation and Response – Secure Email Gateway – Secure Web Gateway – Database Security – Data Loss Prevention – Privileged Access Management – Web Application Firewall)
- servizi base connessi (installazione e configurazione, formazione e affiancamento, manutenzione, contact center ed help desk, hardening su client, supporto specialistico)
- servizi aggiuntivi (hardening su altri sistemi, data assessment, Privileged Account Assessment, servizi professionali erogati dal vendor, incident response).
Tutte le offerte presentate sono di elevato livello tecnico – per ciò che concerne soluzioni tecnologiche, livelli di servizio e personale addetto al supporto specialistico – ed economicamente convenienti, con risparmi sui prezzi unitari stimati per il calcolo della base d’asta del 33% (per la fornitura e manutenzione dei prodotti) e del 20% (per i servizi professionali).
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Privacy Daily – 22 febbraio 2022
Lo studio: gli smartphone possono rivelare la tua identità, violando la privacy
il tempo che una persona trascorre su diverse app per smartphone è sufficiente per identificarla da un gruppo più ampio in più di uno su tre casi, affermano i ricercatori, che avvertono delle implicazioni per la sicurezza e la privacy. I ricercatori delle università di Lancaster e Bath hanno analizzato i dati degli smartphone di 780 persone.
zeenews.india.com/technology/s…
Google e i suoi piano per la privacy
I cambiamenti di Google e Apple sono significativi perché la pubblicità digitale basata sull’accumulo di dati sugli utenti ha sostenuto Internet negli ultimi 20 anni. Ma quel modello di business sta affrontando moleplici sfide, poiché gli utenti sono diventati più cauti e sospettosi riguardo la raccolta di dati di vasta portata in mezzo a una generale sfiducia nei confronti dei giganti della tecnologia.
nytimes.com/2022/02/16/technol…
Riunione plenaria dell’EDPB
L’EDPB ha annunciato che la sessione plenaria del 22 febbraio sarà caratterizzata da discussioni sulle linee guida aggiornate per l’utilizzo dei codici di condotta come strumenti per il trasferimento dei dati. Le linee guida sull’uso dei codici di condotta sono state adottate nel luglio 2021. Il consiglio discuterà anche il parere congiunto con il garante europeo della protezione dei dati sull’estensione del regolamento sulla certificazione COVID-19 e gli aggiornamenti dalla task force di Google Analytics del consiglio.
edpb.europa.eu/our-work-tools/…
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STANCO DI VOI POLITICANTI DA 2 SOLDI
SONO PROPRIO STANCO DI VOI POLITICANTI GUERRAFONDAI...
SONO STANCO DELLE VOSTRE BUGIE, DELLE VOSTRE NEFANDEZZE...
SONO STANCO DELLE VOSTRE SCUSE DA 2 SOLDI PER CREARE IN OGNI DOVE LE VOSTRE GUERRE!!!!
SONO STANCO!!!
Verrà introdotta una tariffa di inattività per i conti non usati da almeno 12 mesi, sarà impossibile comprare #NFT e, gran finale 🥁🥁🥁 nuova policy sulla #privacy
Di Kevin #Carboni su #Wired
wired.it/article/paypal-pagare…
PayPal ti farà pagare il conto corrente se non lo usi
La società di pagamenti introdurrà una tariffa di inattività per i conti non usati da almeno 12 mesi consecutiviKevin Carboni (Wired Italia)
#Garantismi – Truth Social: il nuovo social network di Donald Trump
Si chiama Truth Social, il nuovo social network creato da Donald Trump per radunare i seguaci e raccontare la sua visione dei fatti dopo la cacciata dai social tradizionali.
Come ogni settimana ne parliamo con Matteo Flora.
Guarda il video:
youtube.com/embed/NbnpKzmYDQc?…
[share author='Informa Pirata #WeAreAllAssange #PiratesForAssange' profile='https://twitter.com/informapirata' avatar='https://pbs.twimg.com/profile_images/1362822279810449412/luhv2IGn_400x400.jpg' link='https://twitter.com/informapirata/status/1495778963037339650' posted='2022-02-21 15:14:29']"Mi piace molto come Catherine Stihler ha descritto le
licenze #creativecommons come "tecnologia di interesse pubblico" al seminario "The Making of EU #copyright": coglie l'essenza delle licenze CC e ci dà un'indicazione di come dovrebbero evolversi in futuro..."
Crisi energetica: l'Italia è diversa?
Negli ultimi mesi il caro bollette è diventato una delle maggiori preoccupazioni degli italiani, e lo stesso si può dire di tutta Europa.Matteo Villa (ISPI)
Una riflessione su un passaggio dell' articolo pubblicato da @AlessLongo su @Nova24Tec
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[share author='Informa Pirata #WeAreAllAssange #PiratesForAssange' profile='https://twitter.com/informapirata' avatar='https://pbs.twimg.com/profile_images/1362822279810449412/luhv2IGn_400x400.jpg' link='https://twitter.com/informapirata/status/1495715065391202313' posted='2022-02-21 11:00:35']Per @AlessLongo "Servizi come #Diaspora e #Mastodon, due reti sociali, non sono mai veramente decollati", ma non è così..
Per prima cosa non conviene guardare a Diaspora, ora che c'è una soluzione del #fediverso versatile come #Friendica (che a Facebook... je dà 'na pista)
L’Europa in gioco
La posta non è il Donbass. Non è neanche l’Ucraina. La posta è l’Europa, dai Balcani al Baltico, passando lungo i confini tedeschi. È una partita politica, giocata gettando le armi sul tavolo.
Mani Pulite come “eutanasia della democrazia”. Intervista a Giuseppe Benedetto – Extrema Ratio
La riforma dell'art. 68 Cost. fu «L’eutanasia della democrazia», come recita il titolo del libro di Giuseppe Benedetto
Il trattamento di dati personali per finalità di ricerca: alcune indicazioni del Garante Privacy
Il Garante per la Protezione dei Dati personali, con provvedimento n. 406 del 2021, originato da un’istanza di consultazione preventiva ai sensi dell’art. 36 del GDPR, ha fornito alcune importanti indicazioni in merito al trattamento di dati per finalità di ricerca scientifica, anche con riguardo al trattamento di dati genetici.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, a seguito di un’istanza di consultazione preventiva presentata ai sensi dell’art. 110 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) e dell’art. 36 del Regolamento (UE) 2016/679 (cosiddetto “GDPR”), si è pronunciato sul trattamento di personali per finalità di ricerca scientifica. Nel provvedimento l’Autorità ha fornito importanti indicazioni in merito a:
- agli standard di sicurezza e alle modalità di perfezionamento degli adempimenti in materia di protezione dei dati personali in relazione al trattamento di dati genetici;
- all’informativa da rendere ai pazienti per il trattamento di dati personali finalizzato alla realizzazione di un progetto di ricerca;
- alla conservazione dei dati e all’eventualità di ulteriori trattamenti nell’ambito del trattamento dei dati per finalità di ricerca scientifica.
Anzitutto, è opportuno ricordare che il titolare del trattamento è tenuto a consultare preventivamente il Garante – nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 36 del GDPR e 110 del Codice Privacy – laddove la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (art. 35 del GDPR) indichi che un trattamento di dati potrebbe configurare un rischio elevato, in assenza di misure adottate per mitigarne il rischio. Il fine della consultazione preventiva è quello di ottenere, dall’Autorità di controllo, le indicazioni necessarie per poter attuare un trattamento di dati personali non pericoloso per i diritti e le libertà degli interessati.
Qualora il titolare del trattamento non consulti il Garante nei casi in cui è obbligatorio – è bene sottolineare – il GDPR prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di 10.000.000 di euro o, se il titolare del trattamento è un’impresa, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio finanziario precedente, se superiore (art. 83, par. 4, lett. a)).
- Il fatto e l’istruttoria del Garante
Il provvedimento prende origine da un’istanza di autorizzazione preventiva presentata da una ONLUS per la realizzazione di un progetto di ricerca, che richiedeva il trattamento di dati comuni e di categorie particolari di dati (art. 9 del GDPR), tra cui dati relativi alla salute e dati genetici, raccolti da 80 pazienti.
Nel corso dell’attività istruttoria svolta dal Garante, emergeva che il titolare:
- non aveva illustrato in maniera chiara le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in particolare, se tra questi fossero ricompresi anche dati genetici;
- aveva predisposto un’informativa risultata incoerente con i principi di sinteticità, chiarezza e trasparenza, in special modo con riguardo ai tempi di conservazione;
- non aveva indicato le modalità adottate per fornire le informazioni ai pazienti arruolati non direttamente contattabili, ai sensi dell’art. 14, par. 5, lett. b, del GDPR e dell’art. 6 delle Regole deontologiche;
- aveva trasmesso all’Autorità una documentazione incoerente in merito all’eventualità di ulteriori trattamenti.
- Le valutazioni del Garante
Nel provvedimento in esame, sulla base delle questioni emerse all’esito dell’istruttoria effettuata dall’Autorità, quest’ultima espone alcune importanti valutazioni, che, di seguito, verranno sinteticamente esaminate.
- Nella documentazione trasmessa in sede di istruttoria dal titolare del trattamento, non venivano indicate le misure specifiche per la custodia e la sicurezza dei dati genetici e dei campioni biologici oggetto di trattamento per il perseguimento degli obiettivi primari e secondari della ricerca.
A tal proposito, il Garante ha ricordato che il trattamento dei dati genetici deve avvenire anche nel rispetto delle Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che prevedono, al punto 4, specifiche misure di carattere tecnico e organizzativo che devono essere adottate dal titolare del trattamento.
- In relazione agli oneri informativi, l’Autorità ha precisato che, in aggiunta a quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del GDPR, le informative da fornire agli interessati devono chiarire “le modalità con cui gli interessati, che ne facciano richiesta, possono accedere alle informazioni contenute nel progetto di ricerca” (punto 4.11.1 delle sopraindicate Prescrizioni).
Per quanto concerne l’informativa sul trattamento dei dati personali e le modalità di raccolta del consenso degli interessati, il provvedimento sottolinea la necessità che quest’ultima risulti coerente con i principi di sinteticità, trasparenza e intellegibilità cui all’art. 12, par. 1 del GDPR.
Il Garante, inoltre, ha posto particolare attenzione ai soggetti non contattabili, ritenendo necessaria la pubblicazione, sul sito web di tutti i partner coinvolti nelle attività di ricerca, di un’informativa, al fine di raggiungere eventuali pazienti dispersi e non raggiungibili.
- In merito alla conservazione dei dati e all’eventualità di ulteriori trattamenti, il Garante ha ricordato che la tematica della validità del consenso come condizione di liceità rispetto a trattamenti di dati per scopi di ricerca scientifica, non puntualmente delineati al momento della raccolta dei dati, è affrontata dal considerando 33 del Regolamento, secondo il quale, quando non è possibile individuare pienamente le finalità del trattamento ai fini di ricerca scientifica al momento della raccolta, dovrebbe essere consentito agli interessati di: (i) prestare il proprio consenso a taluni settori della ricerca scientifica laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca scientifica; (ii) di prestare il proprio consenso soltanto a determinati settori di ricerca o parti di progetti di ricerca nella misura consentita dalla finalità prevista.
La ratio del considerando 33 del GDPR, secondo il Garante, deve essere interpretata nel rispetto delle Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento, adottate, dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), il 4 maggio 2020, le quali chiariscono che esso non inficia gli obblighi relativi ai requisiti del consenso, con particolare riferimento a quello della granularità e della specificità.
Sulla base delle Linee guida del Comitato, l’Autorità ha evidenziato che:
- non è consentita un’ulteriore conservazione dei dati personali sulla base del cosiddetto meccanismo opt-out, vale a dire che il silenzio assenso dell’interessato non può costituire una manifestazione del consenso al trattamento ulteriore dei dati personali;
- per quanto concerne l’ulteriore conservazione dei dati e dei campioni biologici di pazienti non contattabili, il titolare del trattamento deve rispettare le disposizioni contenute nelle richiamate Prescrizioni (punto 4.11.3 e punto 5.6 del provvedimento 5 giugno 2019) e nelle osservazioni sulla cosiddetta presunzione di non incompatibilità del fine di ricerca scientifica rispetto agli scopi della raccolta formulate dal Comitato europeo (Parere 3/2019) e dal Garante europeo (Opinion del 6 gennaio 2020);
- il trattamento ulteriore deve essere accompagnato da idonee garanzie ai sensi dell’art. 89 del GDPR, prestando particolare attenzione all’implemento delle misure volte ad assicurare l’applicazione effettiva dei principi di trasparenza e di minimizzazione (artt. 5, par. 1, lett. a) e c), par. 2, 24 e 25 del GDPR).
In linea generale, laddove l’ulteriore conservazione dei dati riguardi anche pazienti per i quali non è possibile acquisire il consenso, il Garante sottolinea che il titolare del trattamento ha due alternative:
- individuare uno specifico presupposto giuridico per tale trattamento;
- rendere l’ulteriore conservazione compatibile con lo scopo principale della raccolta, evidenziando, in particolare, le ragioni per cui le ulteriori ricerche scientifiche non possono essere realizzate mediante il trattamento di dati riferiti a persone che possono rilasciare il consenso informato.
Il provvedimento, in conclusione, fornisce importanti indicazioni in merito al trattamento di dati personali per finalità di ricerca scientifica: da un lato, poiché mette in evidenza la necessità di adottare misure specifiche per la custodia e la sicurezza dei dati genetici e dei campioni biologici; dall’altro, perché chiarisce alcuni aspetti rilevanti sia in relazione agli oneri informativi, soprattutto con riguardo ai pazienti non contattabili, sia alla conservazione dei dati e all’eventualità di ulteriori trattamenti.
Alessandro Perotti
L'articolo Il trattamento di dati personali per finalità di ricerca: alcune indicazioni del Garante Privacy proviene da E-Lex.
torino.repubblica.it/cronaca/2…
Violò la privacy di un automobilista con un video imbarazzante: poliziotto bocciato dal Tar, "giusto sospende…
L'uomo aveva ammesso di avere violato il lockdown per incontrare l'amante: l'agente lo aveva ripreso per poi diffondere il filmato sui socialSarah Martinenghi (la Repubblica)
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Privacy Daily – 21 febbraio 2022
Il comitato della Camera degli Stati Uniti riapre il dialogo sulla legislazione federale sulla privacy
Il primo forum del Congresso del 2022 sulla legislazione globale sulla privacy viene dalla Commissione per l’amministrazione della Camera degli Stati Uniti che ha tenuto un’audizione intitolata “Big Data: Privacy Risks and Needed Reforms in the Public and Private Sectors”.
iapp.org/news/a/us-house-commi…
La CNIL adotta uno standard sul trattamento dei dati dei bambini nel settore sanitario e sociale
L’autorità francese per la protezione dei dati (“CNIL”) di aver adottato una norma sulla protezione dei dati personali dei bambini e adulti di età inferiore ai 21 anni. In particolare, la norma, destinata a privati e organizzazioni pubbliche che forniscono assistenza sociale, sanitaria, educativa e legale, fornisce regole e linee guida specifiche in merito all’applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679) (‘GDPR ‘).
dataguidance.com/news/france-c…
L’università si scusa per il progetto di monitoraggio della posizione
La George Washington University si è scusata con studenti e personale per il programma pilota per il monitoraggio delle posizioni nel campus, riporta il Washington Post. Il programma ha utilizzato i dati raccolti dai punti Cisco WiFi. In una lettera alle parti potenzialmente interessate, l’Univerisità ha affermato che “potrebbe esistere in teoria la possibilità di tracciare le persone nel nostro campus, ma tale capacità non è stata utilizzata né contemplata in questo pilota”.
washingtonpost.com/dc-md-va/20…
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[share author='Informa Pirata #WeAreAllAssange #PiratesForAssange' profile='https://twitter.com/informapirata' avatar='https://pbs.twimg.com/profile_images/1362822279810449412/luhv2IGn_400x400.jpg' link='https://twitter.com/informapirata/status/1495532301576552448' posted='2022-02-20 22:54:20']Wouter Groeneveld spiega perché non considera #Mastodon uno strumento di serendipity...
Eppure la serendipity nel fediverso può essere costruita con pazienza: per esempio creando liste di utenti raccolti per caso in tutto il mondo
"Why Mastodon Isn't Great For Serendipity" @Wouter Groeneveld explains why he doesn't consider Mastodon a serendipity tool ...
Yet serendipity in the fediverse can be built with patience: for example by creating lists of users collected by chance all over the world.
(Wouter Groeneveld spiega perché non considera Mastodon uno strumento di serendipity...
Eppure la serendipity nel fediverso può essere costruita con pazienza: per esempio creando liste di utenti raccolti per caso in tutto il mondo)
brainbaking.com/post/2021/12/w…
In my search to better understand the effects of …
In my search to better understand the effects of serendipitous discovery, I came across an old blog post by information and media professor Ethan Zuckerman called The architecture of serendipity.Wouter Groeneveld (Brain Baking)
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@Notizie da Poliverso è la casualità, in particolare quando comporta la possibilità di vivere o conoscere situazioni diverse
Partecipa alla discussione nel fediverso
poliverso.org/display/0477a0…
sergiej likes this.
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[share author='Italiani per Assange #DropTheCharges' profile='https://twitter.com/AssangePer' avatar='https://pbs.twimg.com/profile_images/1203277843750412288/yi11yzu7_400x400.jpg' link='https://twitter.com/AssangePer/status/1495474071756226565' posted='2022-02-20 19:02:57']#Assange ha affermato che le guerre degli ultimi 50 anni sono state il risultato di campagne mediatiche basate sostanzialmente su menzogne. Anche questa che si profila lo è.
Per contro l'informazione che ci ha dato in questi 15 anni WikiLeaks è uno strumento di pace.
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La privacy secondo te: la parola a Milly Carlucci
Questa settimana a “La privacy secondo te”, la rubrica con Italian Tech abbiamo chiesto a Milly Carlucci, che ringrazio, cos’è per lei la privacy e com’è riuscita a coniugare in tanti anni di carriera, vita priva e vita pubblica! Guarda l’intervista https://bit.ly/3JFmfFD
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Horror Realtà!
Feti e resti umani in barili industriali: scoperta choc a Bologna
Ritrovamento choc in un capannone nella zona industriale di Granarolo. In una quarantina di barili sono stati rinvenuti resti umani e feti conservati dentro un liquido verde. Proverrebbero da una struttura universitaria: si indagaMarco Leardi (il Giornale)
How You Can Help The Fediverse
submitted by Tomat0 to fediverse
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share.tube/w/1tGvezJtU4qQVtCPJ…
This video is meant moreso to serve as a pitch to those who are already interested in promoting these values. The focus is really on giving more organization to free culture projects and initiatives.
Really what's needed more than anything else is drive, but if you have any skills or projects you'd like to share, let us know.
If PeerTube isn't working, the video is also hosted on YouTube: youtube.com/watch?v=IyjdzkZZOH…
Phishing e PEC compromise: nuovi strumenti per affrontare le frodi online
Mar 22 feb 2022 17.00 – 18.15 CET
Di fronte alla nuova ondata di cyberattacchi, la cui efficacia è legata molto spesso alla capacità di ingannare gli utenti, inducendoli a cliccare su allegati o link all’apparenza innocui ma con conseguenze potenzialmente drammatiche, la sicurezza della PEC risulta a rischio.
La PEC è diventata uno strumento irrinunciabile nella quotidianità, gli utenti la ritengono uno strumento sicuro, e per tali motivi un canale sempre più appetibile per gli attacchi informatici.
Che evoluzione avrà la PEC nell’immediato futuro? Come renderla più sicura rispetto agli attacchi di phishing? Danilo Cattaneo, CEO di InfoCert, e Giuseppe Tusa, product marketing manager di InfoCert, la più grande Autorità di Certificazione europea, e Marco Ramilli, CEO di Yoroi, società attiva nello sviluppo di sistemi integrati di difesa cibernetica, risponderanno a queste domande nel webinar in programma Martedì 22 Febbraio 2022 dalle ore 17 alle ore 18.
Modera Arturo Di Corinto
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Ovviamente ho un portale per la fatturazione, quindi, suca.
Franc Mac likes this.
L'accanimento contro le autorità indipendenti è un mantra che accomuna ormai sia i filogovernativi, sia gli antigovernativi.
E il @GPDP_IT è diventato un po' l'idolo preferito che le due bande, una più pericolosa dell'altra, fanno a gara a profanare!
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Carburante alle Stelle!
Proviamo a pensare se si potessero Decurtare alcune Accise suo Carburanti...
Tutte le accise sui carburanti in Italia – Elenco
1,90 lire per il finanziamento della guerra di Etiopia del 1935
14 lire per il finanziamento della crisi di Suez del 1956
10 lire per il finanziamento del disastro del Vajont del 1963
10 lire per finanziare i danni dell’alluvione di Firenze del 1966
altre 10 lire per il finanziamento del terremoto del Belice del 1968
99 lire per il finanziamento del terremoto del Friuli del 1976
75 lire per finanziare i danni terremoto dell’Irpinia del 1980
205 lire per il finanziamento della guerra del Libano del 1983
22 lire per il finanziamento della missione UNMIBH in Bosnia Erzegovina del 1996
0,020 Euro per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004
0,005 Euro per l’acquisto di autobus ecologici (2005)
0,0051 Euro per il terremoto dell’Aquila (2009)
da 0,0071 a 0,0055 Euro in attuazione del Decreto Legge 34/11 per il finanziamento della manutenzione e la conservazione dei beni culturali, di enti ed istituzioni culturali
0,040 Euro per far fronte alla emergenza immigrati dovuta alla crisi libica del 2011, ai sensi della Legge 225/92
0,0089 Euro per far fronte alla alluvione in Liguria ed in Toscana del novembre 2011
0,082 Euro (0,113 sul diesel) dal decreto “Salva Italia” (2011)
0,02 Euro per il terremoto in Emilia (2012)
0,005 euro per il finanziamento del “Bonus gestori” e la riduzione delle tasse ai terremotati dell’Abruzzo;
0,0024 euro per il finanziamento di alcune spese del decreto Fare “Nuova Sabatini” (dal 1º marzo al 31 dicembre 2014).
Andrea Russo likes this.
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#laFLEalMassimo – Episodio 53: L’Italia e (è?) il Rione dell’Amica Geniale - Fondazione Luigi Einaudi
Benvenuti a un nuovo episodio de #laFLEalMassimo oggi ci concediamo una parentesi letteraria e tentiamo un ardito parallelo tra l’Italia e il Rione dove nascono e crescono i personaggi dell’Amica Geniale Premetto di non aver nessuna velleità da criti…Massimo Famularo (Fondazione Luigi Einaudi Onlus)
Governare il futuro – Una legge dalla parte dei bambini online
Si chiama Kids Online Safety Act ed è un disegno di legge bipartisan appena presentato davanti al Congresso degli Stati Uniti d’America per provare a rendere internet e l’universo dei social network in particolare un luogo-non luogo più a misura di bambini.
Imporre ai gestori delle grandi piattaforme online di fare di più per i bambini e, soprattutto, di anteporre l’interesse di questi ultimi al proprio interesse economico.
È questa la sintesi del disegno di legge che pone a carico dei fornitori di servizi online una serie di obblighi specifici che vanno, essenzialmente, in cinque direzioni nell’interesse dei minori di sedici anni.
La prima.
Garantire che ai più piccoli non finiscano sotto gli occhi contenuti non adatti alla loro età.
La seconda.
Scongiurare il rischio che gli adulti possano contattare i più piccoli via social o raccogliere loro dati personali.
La terza.
Fornire ai bambini e ai loro genitori strumenti e canali efficaci e sicuri per segnalare agli stessi gestori delle piattaforme eventuali problemi.
La quarta.
Rinunciare a usare ogni genere di soluzione tecnologica – tipo l’autoplay dei video successivi a quello che si è scelto di vedere – finalizzata a trattenere il bambino sulla piattaforma per più tempo possibile e consentire a quest’ultimo, sempre allo stesso fine, di disabilitare ogni meccanismo di suggerimento di contenuti che potrebbero interessarlo.
La quinta.
Garantire alla comunità accademica e a centri di ricerca specializzati di accedere e analizzare i dati e le informazioni rilevanti ai fini di verificare se e in che termini gli interessi dei minori sono, effettivamente, anteposti a quelli del business.
Non c’è ragione di negare che molte piattaforme – anche se non tutte – offrono già, in ordine sparso, una o più delle opzioni e degli strumenti che il disegno di legge, ora, vorrebbe obbligare tutte ad adottare ma l’iniziativa bipartisan appena assunta davanti al Congresso americano va, comunque, nella direzione giusta nel metodo e nel merito.
Nel metodo perché l’idea di una legge contenente una serie di previsioni specificatamente rivolte a fissare il principio secondo il quale l’interesse dei bambini viene prima di quello economico è preziosa e porta con sé un messaggio che, specie in una stagione come questa nella quale le cose dell’economia sembrano avere il sopravvento su tutto il resto, andrebbe diffuso in ogni sede.
Nel merito perché i profili messi in fila dai parlamentari americani sono alcuni tra quelli che possono davvero rendere la dimensione digitale più a misura di bambino.
È decisamente un’iniziativa da imitare.
Sarebbe oltremodo importante se, anche da questa parte dell’oceano, anche nel nostro Paese, tra tanti decreti legge, per carità tutti egualmente importanti, per fronteggiare l’emergenza sanitaria e garantire la ripartenza del Paese, si decidesse di dedicare un decreto e un Consiglio dei Ministri al varo di un provvedimento del genere perché non c’è dubbio che l’esigenza di rendere l’ecosistema digitale un luogo-non luogo nel quale i bambini possano crescere e svilupparsi in maniera più sana rappresenta, e rappresenterà sempre di più negli anni che verranno, un’autentica emergenza della quale abbiamo troppo a lungo omesso di occuparci.
Ascolta il podcast su HuffPostItalia.
What’s new in Italy on IP, Competition and Innovation n.1 – Febbraio 2022
L’AGCM sanziona Prenotazioni24 S.r.l. per pratiche commerciali scorrette ed altre condotte illecite
Con comunicazione dello scorso 10 febbraio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha reso noto di aver sanzionato, per complessivi 900 mila euro, Prenotazioni24 S.r.l., agenzia di promozione, comparazione e rivendita online di biglietti di trasporto marittimo.
In particolare, secondo l’Autorità, l’agenzia avrebbe attuato diverse pratiche commerciali scorrette, nonché posto in essere delle condotte illecite relative alle modalità di presentazione della società e delle caratteristiche dei servizi offerti.
L’Autorità ha anche reso noto, tuttavia, che nel corso dell’istruttoria Prenotazioni24 ha già attuato interventi idonei ad impedire la prosecuzione delle condotte accertate.
Fonte: sito ufficiale dell’AGCM
AGCOM: emessi tre provvedimenti nei confronti di DAZN Italia
Con il comunicato stampa dello scorso 20 gennaio, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCOM”) ha reso noto di essere intervenuta nei confronti di DAZN Italia con tre provvedimenti per qualità del servizio offerto, tutela dei clienti ed indici di ascolto.
Più nello specifico, il primo provvedimento ha riguardato la definizione dei parametri di qualità per la fruizione del servizio di diffusione in live streaming delle partite: sono stati definiti parametri e criteri per gli indennizzi da corrispondere in caso di disservizi.
Con il secondo provvedimento, l’Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della Società per non aver quest’ultima dato seguito alla delibera del 7 ottobre 2021, con la quale l’AGCOM le aveva intimato di adottare un più efficace servizio di assistenza clienti.
Infine, il terzo provvedimento ha concluso un procedimento avviato dall’Autorità lo scorso 9 settembre ed avente ad oggetto la verifica della metodologia di misurazione degli indici di ascolto dei programmi trasmessi dalla Società.
Fonte: sito ufficiale dell’AGCOM
L’AGCM ritiene vessatorie le clausole delle condizioni di servizio per gli utenti di TikTok
L’AGCM ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti della società TikTok Technology Limited, avente ad oggetto la valutazione delle clausole contenute nelle “Condizioni di Servizio per gli utenti residenti all’interno di SEE, Svizzera e Regno Unito” pubblicate dalla Società sulla sua piattaforma.
In particolare, con il provvedimento di chiusura del procedimento emesso lo scorso 18 gennaio, l’Autorità ha ritenuto vessatorie le suddette clausole in quanto determinanti un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali a sfavore del consumatore, oltre ad essere formulate secondo modalità ambigue e non chiare per i giovani utilizzatori di TikTok.
Le clausole riguardano la modifica unilaterale delle condizioni e dei servizi da parte della Società, la risoluzione del contratto, la rinuncia degli utenti ai diritti sui contenuti pubblicati sulla piattaforma, le limitazioni di responsabilità a favore della Società, nonché la determinazione della legge applicabile e del foro competente.
Fonte: sito ufficiale dell’AGCM
La Suprema Corte di Cassazione si pronuncia nuovamente sul tema del secondary meaning
Con l’ordinanza n. 53/2022, depositata lo scorso 4 gennaio, la Sezione I Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di cosiddetto secondary meaning.
In particolare, la Suprema Corte, respingendo il ricorso di un noto pastificio molisano, ha chiarito che tale fenomeno si verifica ogniqualvolta un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, si trovi successivamente ad acquisire tali qualità in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato, legittimando così il titolare del marchio ad agire in contraffazione.
La Corte ha altresì chiarito che oggetto dell’onere probatorio, in tal caso, non deve essere l’esistenza di investimenti pubblicitari in sé, bensì la rinomanza acquisita dal segno.
AGCOM emana parere favorevole per l’offerta di coinvestimento di TIM sulle reti ad altissima capacità
Durante la seduta dello scorso 3 gennaio, il Consiglio dell’AGCOM ha valutato, a maggioranza dei suoi membri, conforme all’art. 76 del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche l’offerta di coinvestimento di TIM S.p.A. per la realizzazione di nuove reti ad altissima capacità (VHC) ed ha avviato una consultazione pubblica sul conseguente trattamento regolamentare della nuova rete oggetto dell’offerta.
Il provvedimento assume una certa rilevanza, dal momento che si tratta della prima applicazione delle disposizioni del suddetto Codice in materia di coinvestimento.
La consultazione pubblica sarà utile al fine di acquisire il punto di vista del mercato sulla proposta di trattamento regolamentare, prima di procedere alla notifica dello schema di provvedimento alla Commissione europea.
Fonte: sito ufficiale dell’AGCOM
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Le attività ispettive del Garante Privacy: pubblicato il piano ispettivo dell’Autorità per il primo semestre del 2022.
Il Garante per la protezione dei dati personali, con Deliberazione del 22 dicembre 2021, ha fissato gli indirizzi per l’attività ispettiva di iniziativa curata dall’Autorità, anche per mezzo della Guardia di Finanza, in relazione al periodo gennaio-giugno 2022.
Nel provvedimento vengono individuati i focus su cui l’Autorità intende esercitare i propri poteri di indagine, così come disciplinati dall’art. 58 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e dagli artt. 157 e 158 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), nel primo semestre dell’anno.
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Analizzando il contenuto del provvedimento, emerge in maniera chiara come il Garante abbia deciso di prestare una particolare attenzione a tematiche di grande attualità, dedicandosi ad aspetti relativi a trattamenti di dati connessi all’attuale situazione pandemica (come nel caso delle corrette modalità di verifica dei Green Pass), in parte muovendosi sulla scorta di alcune recenti iniziative in merito a peculiari modalità di trattamento (ad es. videosorveglianza o le corrette modalità di gestione dei cookies).
In particolare, l’attività di ispezione sarà incentrata su:
- trattamenti di dati personali effettuati da “fornitori di database”;
- trattamenti di dati personali svolti da piattaforme e siti web, con particolare riferimento alla corretta gestione dei cookies;
- trattamento di dati personali nel settore della c.d. “videosorveglianza”;
- trattamento di dati da parte di siti di incontri; operatori dell’ambito della c.d. data monetization e da parte di produttori e distributori di smart toys;
- utilizzo di algoritmi e intelligenza artificiale in ambito pubblico e privato.
L’attività ispettiva, inoltre, sarà indirizzata ad accertamenti nei confronti di soggetti pubblici e privati, al fine di verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla corretta individuazione dei titolari e dei responsabili del trattamento, anche in relazione all’utilizzo di app e altri applicativi informatici tra cui, in particolare, i trattamenti di dati personali da parte di app installate sugli smartphone e altri device finalizzate alla verifica dei green pass.
Come accennato, ciascuno degli ambiti di analisi individuati dall’Autorità è già stata oggetto, negli scorsi mesi, di specifici provvedimenti e iniziative che, di seguito, vengono richiamate e schematizzate.
- Trattamenti di dati personali nei confronti di “fornitori di database”
Come noto, il Garante è intervenuto numerose volte (anche di recente) per sanzionare violazioni della normativa perpetrate a mezzo di pratiche di telemarketing aggressivo. Come noto, nella maggior parte dei casi, le attività istruttorie condotte hanno fatto emergere la responsabilità – a diverso titolo – di più soggetti coinvolti nel trattamento: dalla mancanza di controlli da parte dei titolari sulla liceità della provenienza delle liste e degli elenchi di indirizzi e contatti, fino alla carenza o invalidità di base giuridica con cui tali dati erano stati acquisiti dai responsabili (in alcuni casi anche dai subresponsabili).
Per questo motivo, in virtù del principio di accountability, è molto importante che ciascun titolare del trattamento, che decida di ricorrere a fornitori di database per le proprie iniziative di comunicazione e pubblicitarie, compia accurate verifiche in ordine alla provenienza dei dati e alla presenza di una valida base giuridica per poter procedere al trattamento.
- Trattamento di dati personali svolti da piattaforme e siti web in ordine alla corretta gestione dei cookies
Lo scorso 6 gennaio è scaduto il termine per tutti i titolari del trattamento per conformarsi alle prescrizioni indicate dall’Autorità nelle Linee guida sui cookie e altri strumenti di tracciamento. Per un dettaglio relativo alle corrette modalità di acquisizione del consenso, così come alle informazioni che il titolare del trattamento deve fornire agli interessati, si rimanda all’articolo di Marilara Coppola dello scorso 12 luglio. Le Linee guida, inoltre, forniscono indicazioni per una corretta programmazione del banner cookie, tanto con riferimento alla struttura (così da evitare fenomeni come i “dark patterns”) quanto in relazione al contenuto.
- Trattamento di dati personali nel settore della c.d. “videosorveglianza”
Per quanto concerne il trattamento di dati personali effettuati a mezzo di impianti di videosorveglianza, l’Autorità ha recentemente condotto alcune campagne informative, incentrate sul rispetto dei principi di sicurezza, trasparenza e minimizzazione del trattamento. Sul punto, i riferimenti normativi e di indirizzo più recenti sono le Linee guida 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso dispositivi video adottate il 29 gennaio 2020 dall’European Data Protection Board (EDPB).
Inoltre, il Garante ha pubblicato le FAQ in tema di videosorveglianza e protezione dei dati personali, che forniscono risposte in relazione a:
- Alle corrette modalità di installazione e configurazione dei sistemi di videosorveglianza;
- Alle modalità con cui informare gli interessati e alle informazioni da fornire loro;
- al rispetto del principio di minimizzazione, con specifico riferimento alla limitazione del campo di ripresa;
- ai tempi di conservazione delle immagini registrate.
- Titolari e responsabili del trattamento in relazione all’utilizzo di app e acquisizione delle informazioni da parte di app installate sugli smartphone
In riferimento a questo specifico segmento oggetto di attività ispettive, si deve in primo luogo evidenziare come sia sempre necessario prestare particolare attenzione alla corretta configurazione dei rapporti tra i soggetti del trattamento, in special modo laddove tale trattamento sia effettuato a mezzo di app e altri applicativi. Ciò naturalmente deve trovare la sua forma all’interno degli atti nomina a responsabile e negli accordi sul trattamento dei dati personali, ove devono essere specificati con chiarezza ruoli e responsabilità.
Al fine di individuare correttamente i titolari e i responsabili del trattamento, anche in relazione all’utilizzo di app, si deve fare riferimento ai principi enucleati dall’EDPB nella versione 2.0 delle Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, adottate il 7 luglio 2021.
Per quanto concerne l’acquisizione di informazioni e dati personali da parte di app installate sugli smartphone, si segnala che l’Autorità, il 29 settembre 2021, ha avviato un’istruttoria, in collaborazione con la Guardia di Finanza, che prevede l’esame di una serie di app c.d. “rubadati”.
Nell’ambito del trattamento di dati personali da parte di app che forniscono servizi legati al tracciamento dei contatti nel contesto dell’emergenza pandemica da Covid-19, si devono ricordare leLinee Guida 4/2020 sull’uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell’emergenza legata al Covid-19, adottate dall’EDPB il 21 aprile 2020.
Gli specifici aspetti sopra menzionati costituiscono i principali aspetti su cui si focalizzeranno le attività ispettive dell’Autorità, tuttavia, si sottolinea che il Garante, indipendentemente dal piano ispettivo fissato, potrà in ogni caso svolgere ulteriori attività istruttorie di carattere ispettivo sia d’ufficio sia in relazione a segnalazioni o reclami proposti.
Andrea Pisano & Alessandro Perotti
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Privacy Daily – 18 febbraio 2022
California, disegno di legge per proteggere i dati dei bambini online sul modello del Regno Unito
La California intende introdurre una nuova legislazione sulla protezione dei minori online sul modello di quello elaborata dall’ICO del Regno Unito. La legge californiana aumenterebbe ulteriormente le protezioni che i bambini online e continuerebbe la tendenza globale verso una regolamentazione che garantisca sicurezza ai bambini permettendo, al contempo, di usufruire dei vantaggi del mondo digitale”.
ico.org.uk/about-the-ico/news-…
Clearview AI mira a inserire quasi tutti gli esseri umani nel database di riconoscimento facciale
La controversa società di riconoscimento facciale Clearview AI ha detto agli investitori che mira a raccogliere 100 miliardi di foto, presumibilmente sufficienti per garantire che quasi ogni essere umano sarà nel suo database. “Clearview AI sta dicendo agli investitori che è sulla buona strada per avere 100 miliardi di foto del viso nel suo database entro un anno, abbastanza per garantire che “quasi tutti nel mondo saranno identificabili “, secondo riporta il Washington Post.
arstechnica.com/tech-policy/20…
La CNIL pubblica il piano strategico 2022-2024
Rispondere alle nuove sfide poste dalla crescente digitalizzazione della società. A quasi quattro anni dall’entrata in vigore del GDPR, la maggior parte delle aziende e dei servizi pubblici si è mobilitata per affrontare le sfide della protezione dei dati di fronte a un pubblico che conosce sempre più il nuovo quadro normativo e, soprattutto, i suoi diritti. Da parte sua, la CNIL ha adattato il suo quadro giuridico, ha dispiegato la sua esperienza tecnologica e ha dato credibilità alla sua politica sanzionatoria. La consapevolezza da parte delle autorità pubbliche delle questioni digitali ha comportato un aumento del personale dell’autorità. Nonostante tutto, rispondere a tutte le fortissime richieste ed esigenze di crescita del settore resta una sfida quotidiana per l’ente, che deve rimanere un regolatore efficiente, pragmatico e moderno.
cnil.fr/fr/la-cnil-publie-son-…
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Informa Pirata
Unknown parent • •@Thushi non è spenta, certamente. Ma se dobbiamo misurare lo sviluppo del fediverso diaspora è un esempio un po' forzato, almeno rispetto a friendica.
@Notizie da Poliverso