🏅 Le Olimpiadi scolastiche continuano per studentesse e studenti di tutta Italia. Oggi vi raccontiamo quelle di Robotica!
👾 Le fasi finali si sono svolte a Genova, con la proclamazione dei progetti vincitori. La premiazione avverrà il 21 maggio a Firenze, nel corso di Fiera Didacta Italia.
🤖 L’edizione 2022 è tornata in presenza, dopo due anni di eventi online. Trenta squadre sono state scelte su un totale di 120 progetti pervenuti nelle fasi di selezione. Complimenti a tutti i partecipanti!
Qui tutti i dettagli ▶ miur.gov.it/web/guest/-/olimpi…
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noybeu: “Our submissions for the EDPB g…”
Our submissions for the EDPB guidelines on Dark Patterns are now published by the EDPB!
▶ edpb.europa.eu/sites/default/f…
Gli 80 anni del Manifesto di Ventotene Memoria per il futuro gli incontri della Fondazione Einaudi per gli studenti - Italia24.org - Fondazione Luigi Einaudi
Gli 80 anni del Manifesto di Ventotene Memoria per il futuro gli incontri della Fondazione Einaudi per gli studenti.Fondazione Luigi Einaudi (Fondazione Luigi Einaudi Onlus)
Evento conclusivo del progetto “Dal Manifesto di Ventotene all’Europa Unita: una Memoria per il futuro” – Radio Radicale
Evento conclusivo del progetto “Dal Manifesto di Ventotene all’Europa Unita: una Memoria per il futuro”. Si è tenuto a Ventotene il 7 maggio.
Ventotene: la Fondazione Einaudi celebra gli 80 anni del Manifesto – LatinaTu
Ventotene: la Fondazione Luigi Einaudi ha celebrato gli ottant'anni del Manifesto con un evento organizzato sull'isola
Europa, a Ventotene la Fondazione Einaudi celebra gli 80 anni del Manifesto – geosnews
Europa: a Ventotene la Fondazione Luigi Einaudi celebra gli 80 anni del Manifesto con un evento partecipato dagli studenti
È disponibile il nuovo numero della newsletter del Ministero dell’Istruzione.
🔸 #PNRR, pubblicate le graduatorie delle aree dove saranno costruire 216 nuove scuole
🔸 Fiera Didacta Italia 2022, il programma completo del Ministero dell’Istruzione e come iscriversi
🔸 Al via la Settimana della Musica a scuola, domani l’evento istituzionale con il Ministro Patrizio Bianchi
🔸 Olimpiadi di Robotica, proclamati i progetti vincitori
🔸 Bando “Adotta un Giusto”, il 19 maggio la cerimonia di premiazione
🔸 “La Scuola in Tivù”, come rivedere le lezioni su Rai Scuola
Per conoscere notizie e approfondimenti di questa settimana dal mondo della scuola ▶️ miur.gov.it/web/guest/-/newsle…
Iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati ▶️ miur.gov.it/web/guest/iscrizio…
Europa, a Ventotene la Fondazione Einaudi celebra gli 80 anni del Manifesto – Latina Today
Europa: a Ventotene la Fondazione Einaudi celebra gli 80 anni del Manifesto con un progetto della Regione Lazio per gli studenti
Europa, a Ventotene la Fondazione Einaudi celebra gli 80 anni del Manifesto – Latina Oggi
Europa: a Ventotene la Fondazione Luigi Einaudi celebra gli 80 anni del Manifesto con un progetto per gli studenti
Europa, A Ventotene La Fondazione Einaudi Celebra Gli 80 Anni Del Manifesto – temporeale.info
Europa: a Ventotene La Fondazione Luigi Einaudi Celebra gli 80 anni del Manifesto con un progetto destinato agli studenti.
Europa, a Ventotene la Fondazione Einaudi celebra gli 80 anni del Manifesto – h24 notizie
Europa: a Ventotene la Fondazione Luigi Einaudi celebra gli 80 anni del Manifesto con un progetto per gli studenti
Ventotene / “Europa Per Vivere E Camminare”, Giovani Studenti Alla Scoperta Del Confino E Del Manifesto – temporeale.info
Ventotene: “Europa Per Vivere E Camminare”, Giovani Studenti Alla Scoperta Del Confino E Del Manifesto. Un evento della Fondazione Einaudi.
Ventotene, importante evento per la Valorizzazione della memoria Storica del Lazio – talkcity.it
Ventotene: importante evento per la Valorizzazione della memoria Storica del Lazio organizzato dalla Fondazione Einaudi
Ventotene, Fondazione Einaudi organizza incontro per gli 80 anni del celebre Manifesto – AgenParl
Ventotene: la Fondazione Luigi Einaudi organizza un incontro per gli 80 anni del celebre Manifesto per gli studenti
Ventotene, Fondazione Einaudi celebra gli 80 anni del celebre Manifesto – Affaritaliani.it
Ventotene: la Fondazione Luigi Einaudi celebra gli ottant'anni del celebre Manifesto con un progetto destinato degli studenti
FLE a Ventotene per gli 80 anni del Manifesto – L’Opinione delle Libertà
FLE a Ventotene per gli 80 anni del Manifesto: un progetto che rientra nelle iniziative per la Valorizzazione della Memoria Storica del Lazio
Ma esattamente: come si usa Friendica? 😅
Mi sembra stia come alternativa a Facebook allo stesso modo in cui Mastodon sta come alternativa a Twitter; ma che ne so io come si usa Facebook? 😂
Nel senso, se uso già Mastodon da 1 anno e mi piace, Friendica potrebbe avere qualche valore aggiunto? Magari ha senso usarlo per scrivere post troppo lunghi per Mastodon, ma troppo corti o troppo poco strutturati per un più convenzionale post di blog?
Vedo che ha roba carina però, come:
- i temi utente che appaiono anche sul proprio profilo (che dal mio lato su Mastodon posso avere con mod del CSS, e dal lato degli altri comunque non lo vedrei io)
- le cerchie (che mai potrò usare, se già è stato difficile far venire una piccola parte delle persone che conosco su Mastodon, figuriamoci Friendica)
- il poter seguire feed RSS, mi pare di capire (che su Mastodon si può fare con diversi bot)
- gli eventi
Illuminatemi per favore 😆
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Oggi è la Giornata della Memoria dedicata alle vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice.
A Montecitorio, a partire dalle 11.00, si svolgerà la cerimonia di commemorazione. Sarà presente anche il Ministro Patrizio Bianchi, oltre a una delegazione di studentesse e studenti.
Potete seguire la diretta su Rai 2 o in streaming sul sito della Camera dei Deputati ▶ webtv.camera.it/evento/20617
La Corte di Giustizia sui mezzi di ricorso previsti dal GDPR: anche le associazioni dei consumatori possono agire per la protezione dei dati personali
Di recente, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) si è pronunciata, in seguito a rinvio pregiudiziale, sull’interpretazione dell’art. 80, paragrafo 2, del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR” o “Regolamento”) in materia di ricorsi, concludendo che anche un’associazione di tutela degli interessi dei consumatori può agire in giudizio, in assenza di un mandato e/o indipendentemente dalla violazione di specifici diritti degli interessati, contro il presunto autore di un atto pregiudizievole per la protezione dei dati.
I mezzi di ricorso a tutela dei diritti dell’interessato al Capo VIII del Regolamento
Preliminarmente all’analisi compiuta dalla CGUE sul tema dei ricorsi e dei reclami, giova ricordare che il Capo VIII del GDPR, intitolato “Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni”, prevede che l’interessato ha il diritto di presentare un reclamo dinanzi ad un’autorità di controllo di uno Stato membro, secondo quanto previsto dall’art. 77 del GDPR, oppure un ricorso dinanzi ai tribunali ordinari nazionali, ai sensi degli artt. 78 e 79 del GDPR, sia avverso una decisione dell’autorità di controllo sia nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.
In particolare, per quanto rileva in questa sede, merita soffermarsi sugli artt. 80, 81 e 84 del Regolamento. L’art. 80, paragrafo 1, del GDPR prevede che l’interessato ha il diritto di dare mandato di proporre ricorso per suo conto ad un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro, debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro e che perseguano obiettivi di pubblico interesse, oltre che essere attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati.
Dalla lettura del paragrafo 1, è evidente il ruolo attivo attribuito nei confronti degli organismi e delle organizzazioni nel promuovere una tutela, eventualmente anche risarcitoria, degli interessati, a condizione del possesso di due requisiti: i) la costituzione dell’organismo secondo il diritto di uno Stato membro; ii) essere attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati, perseguendo tali obiettivi da statuto. Il primo è un requisito meramente formale1. Il secondo requisito, invece, presuppone un’indagine da svolgere con riguardo all’attività concreta, sia per il tramite dello scrutinio dello statuto dell’ente, sia per il tramite della verifica effettiva delle attività nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati.
L’art. 80, paragrafo 2, del GDPR, dall’altro lato, prevede che un organismo, un’organizzazione o un’associazione aventi le medesime caratteristiche descritte al paragrafo 1, possono agire, indipendentemente dal mandato conferito dall’interessato, sia di fronte all’autorità di controllo, sia di fronte ai tribunali ordinari nazionali, se si ritiene che i diritti di un interessato siano stati violati in seguito al trattamento.
Con riguardo a questa disposizione, la dottrina prevalente ha ritenuto che per attribuirsi un mandato istituzionale ex lege dovrebbe darsi esito positivo alle stringenti verifiche non soltanto statuarie, ma anche sostanziali, relativamente a quelle caratteristiche che l’art. 80, paragrafo 1, richiama.
L’art. 84, infine, prevede che gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per la violazione del Capo VIII del Regolamento, in particolare con riguardo a quelle violazioni che non sono soggette alle sanzioni amministrative di cui all’art. 83 dello stesso Regolamento.
La vicenda del caso in analisi
La vicenda sottoposta alla CGUE ha avuto origine dalla creazione di un’applicazione denominata “App-Zentrum” da parte della società Meta Platforms Ireland (“Società”), finalizzata ad offrire giochi gratuiti agli utenti di social network. La suddetta App consentiva l’acquisizione di dati personali e, non solo, di procedere alla pubblicazione degli stessi a seconda delle vincite e dei punteggi totalizzati da parte degli utenti.
Sul punto, l’Unione federale (“Unione”) – associazione dei consumatori tedesca – ravvisava che le informazioni fornite agli utenti non fossero in conformità con quanto disciplinato dalla normativa sulla protezione dei dati e su quella a tutela del consumatore. In particolare, l’Unione sosteneva che il consenso non fosse validamente acquisito, oltre che le informazioni fossero da ritenersi sleali nei confronti dei consumatori.
Pertanto, l’Unione federale proponeva azione inibitoria di fronte al Tribunale del Land di Berlino contro la Società, pur in assenza di una violazione concreta del diritto alla tutela dei dati di un interessato e di un mandato a lui conferito. Sul punto, il giudice del rinvio in Cassazione, di fronte al quale è stato proposto ricorso contro la sentenza di accoglimento dell’azione, dubitava circa la ricevibilità dell’azione dell’Unione, nei termini di legittimazione attiva ad agire, alla luce dell’applicazione degli artt. 80, paragrafi 1 e 2, nonché dell’art. 84, paragrafo 1 del GDPR, e, pertanto, agiva di fronte alla CGUE su rinvio pregiudiziale.
Conclusione: l’interpretazione della CGUE dell’art. 80 del GDPR
Considerato quanto premesso, il rinvio pregiudiziale verteva principalmente sulla questione se un’associazione di tal genere – ossia quella che agisce a tutela dei diritti dei consumatori – possa agire contro una società in assenza di un mandato che le sia stato conferito ed indipendentemente dalla violazione di specifici diritti degli interessati.
La Commissione della CGUE ha ritenuto che, invero, la questione dipendesse dalla sola interpretazione dell’art. 80, paragrafo 2 del GDPR, alla luce del fatto che il paragrafo 1 dell’art. 80 presuppone la concessione di un mandato e che tale circostanza non riguardasse il caso di specie e che l’art. 84 del GDPR riguardasse l’applicazione delle sanzioni, aspetto che, in ogni caso, non era stato oggetto di discussione.
La Corte ha osservato che, anche in forza del margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri nell’attuazione della disciplina europea secondo anche quanto previsto dall’art. 288 del TFUE in combinato disposto con i considerando 9, 10 e 13 del GDPR, la disciplina del Regolamento non ostava con la disciplina nazionale, rientrando nel predetto margine di discrezionalità. Per la precisione, la disciplina nazionale, difatti, prevede la legittimazione ad agire da parte delle associazioni dei consumatori a tutela della protezione dei dati.
Nella sua analisi, la Corte ha ritenuto che l’Unione, in qualità di associazione dei consumatori, fosse in possesso di quei requisiti di cui all’art. 80 del GDPR. In primo luogo, l’Unione rientra in quella nozione di organismo, organizzazione e associazione, senza scopo di lucro, costituita secondo il diritto interno e avente obiettivi statutari di pubblico interesse ed attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali. Difatti, l’Unione persegue un obiettivo di interesse pubblico, consistente nell’assicurare i diritti e le libertà degli interessati nella loro qualità di consumatori, correlandosi tale finalità con la protezione dei dati personali di questi ultimi.
In secondo luogo, l’Unione agisce nella misura in cui ritenga che i diritti di cui un interessato gode siano stati violati in seguito al trattamento dei dati personali. La Corte precisava, nello specifico, che non è necessario che la violazione sia concreta, ma esclusivamente che vi sia un trattamento di dati contrario a disposizioni del Regolamento e che, pertanto, la violazione possa essere potenziale.
A valle di tale riflessione, la Corte ha ritenuto che il fatto di legittimare delle associazioni a tutela dei consumatori, come nel caso di specie l’Unione federale, ad instaurare, mediante un meccanismo rappresentativo, azioni intese a far cessare trattamenti di dati contrari alle disposizioni del Regolamento, indipendentemente dalla violazione dei diritti di una persona individualmente e concretamente pregiudicata dalla violazione, contribuisse – in modo incontestabile – a “rafforzare i diritti degli interessati e ad assicurare loro un elevato livello di protezione”. Anzi, la Corte ha aggiunto che il ricorso da parte di un’associazione potesse ritenersi ancora più efficace rispetto all’azione di un singolo individuo.
Pertanto, posto quanto sopra riportato, la Corte ha concluso che l’art. 80 GDPR deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che consente ad un’associazione di tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio, in assenza di un mandato che le sia stato conferito per quel determinato scopo ed indipendentemente dalla violazione di specifici diritti degli interessati, qualora il trattamento dei dati in questione sia idoneo a pregiudicare i diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati.
Si ritiene chela decisione della CGUE abbia indubbiamente contribuito ad innovare l’interpretazione dell’art. 80 del GDPR chiarendone l’ambito di applicazione e configurando la concreta possibilità di estensione della legittimazione ad agire a tutela dei dati personali.
Fabiola Iraci Gambazza
1 A titolo esemplificativo, in Italia, tale requisito può essere soddisfatto con l’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell’art. 22 del D. lgs. n. 117/2017.
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What’s new in Italy on Data Protection n.4 – Maggio 2022
Utilizzo di algoritmi valutativi nelle scuole: rating reputazionale sotto la lente del Garante privacy
Con un comunicato del 3 maggio 2022, il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato una richiesta di informazioni all’Associazione Crop News Onlus, operante nel settore del rating “reputazionale”, che avrebbe promosso un progetto per sperimentare, nei confronti degli studenti, il rating “reputazionale” elaborato sulla base di algoritmi dalla Piattaforma Mevaluate.
Sul tema dell’utilizzo di piattaforme per l’elaborazione di profili reputazione, peraltro, il Garante Privacy si era espresso con il provvedimento n. 488 del 2016, ritenendo che i trattamenti di dati personali effettuati dal titolare della piattaforma oggetto di verifica da parte dell’Autorità non fossero conformi con gli artt. 2, 3, 11, 13, 23, 24 e 26 dell’ex Codice Privacy.
Il Garante, considerata la delicatezza del progetto che si rivolge a soggetti particolarmente vulnerabili (studenti e minori), ha chiesto all’Associazione di far pervenire entro 30 giorni ogni informazione utile alla valutazione del trattamento di dati effettuato.
Leggi il comunicatoLeggi il provvedimento
Il Garante Privacy chiede maggiori garanzie sulla piattaforma per i referendum online
Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito un parere non favorevole al Ministero per l’innovazione tecnologica sullo schema di Dpcm che fissa le regole della piattaforma per la raccolta delle firme per referendum e progetti di legge.
L’Autorità ritiene che siano troppi i profili critici emersi dall’esame di un provvedimento che incide su istituti di democrazia diretta costituzionalmente garantiti, quali appunto i referendum.
Il testo sottoposto all’Autorità, infatti, risulta attualmente privo di adeguate tutele per il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e, per tale ragione, ha indicato al Ministero una dettagliata serie di condizioni e osservazioni alle quali attenersi, al fine di scongiurare il rischio che si verifichino trattamenti di dati personali non conformi alla normativa vigente.
Il Garante Privacy sanziona un ente di ricerca pubblico per l’inadeguatezza delle misure di sicurezza a protezione delle password
Con il provvedimento n. 46 del 2022, il Garante per la protezione dei dati personali ha applicato nei confronti di un ente di ricerca pubblico, titolare del trattamento, una sanzione di € 6.000,00, per la violazione dei principi di cui agli artt. 5, par. 1, lett. f e 32 del Regolamento (UE) 2016/679.
Dal provvedimento si evince che se il titolare del trattamento è tenuto ad individuare le migliori misure a protezione delle password, in ossequio al principio di responsabilizzazione, il fatto di non adottare neanche le misure contenute nell’Allegato B del Codice o nella Circolare n. 2/2017 dell’AgID, precedenti al Regolamento UE (2016/679), non può che comportare il rischio, per il titolare del trattamento, di vedersi irrogata una sanzione da parte del Garante Privacy.
Telemarketing: nuovo registro pubblico delle opposizioni
Il 13 aprile 2022 è entrato in vigore il d.p.r. 26/2022, vale a dire il regolamento di riforma del registro pubblico delle opposizioni (RPO), che sarà operativo dal 27 luglio 2022.
Il nuovo RPO amplia il suo originale ambito di iscrizione e modifica, di conseguenza, le modalità con cui società e operatori potranno svolgere attività di telemarketing.
Tra le principali novità si segnalano:
- l’inclusione nella definizione di “contraente” anche delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni;
- estensione dell’ambito di applicazione anche ai numeri telefonici fissi, siano essi presenti in elenchi pubblici o meno, ai numeri telefonici mobili e agli indirizzi postali;
- estensione del diritto di opposizione alle forme di marketing svolte mediante telefonate automatizzate, ossia effettuate in via automatizzata senza l’intervento di un operatore.
Il Garante Privacy sanziona un Responsabile del trattamento per l’inadeguatezza delle misure di sicurezza adottate
L’Autorità ha ingiunto una sanzione pecuniaria di € 10.000,00 esclusivamente nei confronti di un Responsabile del trattamento, una società fornitrice di software, per la violazione dei principi di cui agli artt. 5, par. 1, lett. f) e 32 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”), a seguito di una violazione dei dati personale concernente i dati contenuti in una piattaforma utilizzata per la gestione delle contravvenzioni al Codice della strada.
Secondo l’Autorità, non si ravvisavano i presupposti per adottare un provvedimento nei confronti del titolare del trattamento, un ente pubblico, poiché il responsabile del trattamento era risultato inadempiente all’obbligo di prevedere misure di sicurezza adeguate sulla base del contratto stipulato con il titolare del trattamento. Si deve ricordare, infatti, che l’art. 28 del GDPR consente al titolare del trattamento di affidare un trattamento a terzi soggetti che presentino le competenze per adottare adeguate misure di sicurezza.
Si tratta di una pronuncia dalla portata decisamente innovativa se si considera che, in linea generale, le sanzioni del Garante sono rivolte principalmente a Titolari del trattamento o, al più, in maniera congiunta a Titolari e Responsabili del trattamento.
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Straw Man Army - SOS
i figli degli Zoundz, dei Subhumans, degli Omega Tribe e dei nostri I Refuse It, stavano mettendo le basi per un nuovo, insperato, ritorno.
iyezine.com/straw-man-army-sos
Straw Man Army - SOS
Straw Man Army i figli degli Zoundz, dei Subhumans, degli Omega Tribe e dei nostri I Refuse It, stavano mettendo le basi per un nuovo, insperato, ritorno.In Your Eyes ezine
Privacy Daily – 9 maggio 2022
Il governo annuncia il disegno di legge sulla riforma dei dati nel discorso della regina
Sky News riferisce che il governo annuncerà un nuovo disegno di legge sulla riforma dei dati nel discorso della regina inteso a consentire al Regno Unito di deviare dalla legislazione dell’UE sulla privacy. I rappresentanti del settore hanno detto a Sky News che ritengono che il Regno Unito possa trarre vantaggio dalle riforme, ma si teme che se fatte in modo improprio alla fine costerebbero all’economia più di quanto non forniscano.
Government to announce data reform bill in Queen’s Speech
The government will announce a new data reform bill in the Queen’s Speech intended to allow the UK to deviate from EU privacy legislation, Sky News has learnt. Industry representatives told Sky News they believe the UK could benefit from the reforms, but there are concerns that if done improperly they would ultimately cost the economy more than they deliver.
news.sky.com/story/government-…
La legge sul monitoraggio dei dipendenti di New York entra in vigore
E’ entrato in vigore l’ emendamento al New York Civil Rights Act che richiede ai datori di lavoro privati con sedi di attività in qualsiasi parte dello stato di fornire ai dipendenti un avviso scritto se il datore di lavoro stesso monitora o intercetta le e-mail dei dipendenti, l’accesso a Internet o le conversazioni telefoniche. L’avviso scritto deve comunicare che “qualsiasi conversazione o trasmissione telefonica, posta elettronica o trasmissioni, o accesso a Internet o utilizzo da parte di un dipendente da parte di qualsiasi dispositivo o sistema elettronico . . . può essere soggetto a monitoraggio in qualsiasi momento con qualsiasi mezzo lecito”.
New York Employee Monitoring Law Goes Into Effect
An amendment to the New York Civil Rights Act goes into effect that requires private employers with places of business anywhere in the state to provide employees a written notice if the employer monitors or intercepts employee emails, internet access or usage, or telephone conversations. The written notice must communicate that “any and all telephone conversations or transmissions, electronic mail or transmissions, or internet access or usage by an employee by any electronic device or system . . . may be subject to monitoring at any and all times by any lawful means.”
bytebacklaw.com/2022/05/new-yo…
La raccolta di dati Big Tech viene nel mirino della Bank for International Settlements (BIS)
Un documento pubblicato dalla Bank for International Settlements chiede di dare alle persone un maggiore controllo sui propri dati raccolti da società e banche Big Tech, riferisce Reuters. La BSI ha affermato che le autorità dovrebbero adottare sistemi di governance dei dati per “rendere eque le condizioni di concorrenza tra interessati e responsabili del trattamento”, aggiungendo: “Quando i dati sono condivisi tra fornitori di dati e utenti di dati, il sistema di governance dei dati dovrebbe specificare quali dati sono richiesti per la condivisione, per quanto tempo saranno conservati dagli utenti dei dati e chi li elaborerà.
Big Tech data harvesting comes under fire by world central bank group
A paper published by the Bank for International Settlements calls for giving individuals more control over their data collected by Big Tech companies and banks, Reuters reports. The BIS said authorities should adopt data governance systems to “level the playing field between data subjects and data controllers,” adding, “When data are shared between data providers and data users, the data governance system should specify which data are requested for sharing, how long they will be retained by data users, and who will process them.”
reuters.com/technology/big-tec…
Perché il Web3 ci fa litigare - Guerre di Rete
Sarà un ecosistema decentralizzato e alternativo al Web attuale? O più una tokenizzazione delle nostre attività online? Chi sono i suoi più convinti sostenitori e i suoi più duri critici e su cosa si scontrano.Andrea Daniele Signorelli (Guerre di Rete)
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in altre occasioni avrei motivato o commentato il link nel condividerlo. Ma su questo argomento ho davvero letto tante discussioni che finivano velocemente per tendere al flame. Così ho trovato l'articolo ben titolato, e ho preferito non aggiungere altro. Un buon articolo, o perlomeno: mi ha dato una panoramica e informazioni che non avevo. Tutto il substack Guerre Di Rete è interessante, per quanto ho letto finora.
Credo che questi argomenti non possano che intrigare chiunque sia appassionato di informatica, su un piano concettuale.
La parola Blockchain oggi mi sembra quasi un marchio per dire che qualcosa è al passo coi tempi, sono sicuro che qualsiasi negoziante oggi esporrebbe merci "con blockchain!". Ho già visto tortelloni in busta con qr code che porta a una presentazione online del prodotto e sotto scritto BLOCKCHAIN!
Con questo voglio dire che anche la più promettente delle intuizioni dovrebbe avere valore per i problemi che risolve, e non diventare una specie di "brand".
Sulle criptovalute: quando sono il main sponsor della F1, forse significa che mainstream lo sono già, ma nello stesso senso di "blockchain" di prima. Spero davvero che possano aiutare qualcuno nei regimi oppressivi, ma devo fare uno sforzo di fantasia nell'immaginare qualcuno mandare denaro alla famiglia in difficoltà in criptovaluta. Risolverà problemi?
anch'io mi auguro una maggiore decentralizzazione e un "ritorno" al p2p. Il mio scenario ideale vedrebbe l'aumento di applicazioni che rendano meno complesso avvantaggiarsene. Programmi che basti aprire e usare, senza essere o improvvisarsi sistemisti.
Non facile ai livelli del "tutto e subito, tutto magico, tutto senza sapere come e perché" che ha portato allo scenario ipercentralizzato in cui ci si affida alle volpi che ti invitano a rilassarti che a te ci penseranno loro.
Quindi una giusta via di mezzo.
Da questo punto di vista, ad esempio, trovo Syncthing un piccolo capolavoro.
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Perché non portano i propri token "on-chain"? A volte perché non comprendono davvero come funziona questa tecnologia e pensano che quella sia già la blockchain, altre volte perché onestamente neanche loro ci credono granché in sta roba. 7/n
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PS: Invidio davvero tanto i tuoi messaggi lunghi, presumo sia una feature di Friendica. n/n
La tua catena di repliche la condivido interamente, non ho "stellinato" tutto per non fare un flood di notifiche.
Sì, la lunghezza dei post è una feature di Friendica. Tendo spesso a essere più verboso del necessario!
Provo a darti una stringatissima versione dei miei pro e contro di Friendica rispetto a Mastodon:
+ post lunghi
+ bbcode
+ federa con diaspora, ostatus/gnusocial
+ ripulisce i metadati dalle foto caricate
+ puoi seguire come fossero contatti anche feed rss
+ puoi collegarlo a twitter
+ puoi salvare i post organizzandoli in cartelle, categorizzare i contatti: così puoi avere tante timeline, una per ogni "cartella" di contatti
+ thread ben organizzati in post originale e commenti, tipo FB
- interfaccia più lenta e meno bella
- molti client sulla carta, ma nessuno ne sfrutta le caratteristiche e molti non funzionano affatto
- bbcode (sia pro che contro perché avere un solo stile per il testo rende tutto più ordinato)
- in generale molti limiti di Mastodon sono ben calibrati e scelti di proposito per migliorare l'esperienza generale (come non poter commentare citando)
- non offre un modo semplice per petsonalizzare i content warning e fornire una descrizione alle foto (bbcode)
- non è compatibile con i sondaggi (ma dovrebbe risolversi nelle prossime release)
Sicuramente ho dimenticato tanto, ma sono due software diversi e vale la pena usarli entrambi
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ah, bella domanda. Tra Mastodon e Friendica non so, ma un profilo Friendica può essere gestito da altri profili Friendica (esempio: profilo pubblico usato da un'associazione che può essere controllato dai profili dei singoli associati).
In ogni caso la maggior parte delle applicazioni permettono di stare collegati a più di un'istanza, eventualmente combinandone le timeline.
Il ‘fediverso’ dei nemici di #Twitter?
Una settimana su Mastodon, senza capirci una sega...
«#Mastodon è nato più come un atto di accusa al monopolio aziendalistico delle #BigTech tech, che come un progetto fruibile vero e proprio. Questo però favorisce una riflessione: il fatto che con poco sforzo si possa creare un’alternativa più o meno valida a Twitter non dovrebbe far tremare i polsi a #ElonMusk?» 😂 😂 😂
No, no e proprio no...
Di Alessandro Ferri su #RollingStones
rollingstone.it/politica/una-s…
Una settimana su Mastodon, il 'fediverso' dei nemici di Twitter
Mastodon è nato più come un atto di accusa al monopolio aziendalistico delle big tech, che come un progetto fruibile vero e proprio.Alessandro Ferri (Rolling Stone Italia)
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it.wikipedia.org/wiki/Rasoio_d…
Poliverso - notizie dal Fediverso ⁂
in reply to Andrea • •ciao @Andrea confermo tutte le possibilità che hai citato nel tuo post. Oltre a quanto hai detto, puoi creare post formattati, con immagini in linea e dotati di un titolo, come se stessi pubblicando su un blog, e hai anche la possibilità di posticiparne la pubblicazione; la gestione della timeline di twitter è naturale, potendo tu non solo vedere la tua timeline twitter, ma anche rispondere a un utente dell'uccellino; puoi non solo creare eventi di calendario tuoi, ma anche accettare eventi mobilizon in maniera nativa; hai la possibilità di creare "gruppi facebook" (=sono gli account di tipologia forum) o "pagine facebook" (sono gli account pagina) e non solo puoi gestire questi account aggiuntivi dal tuo profilo friendica ma puoi farlo in maniera collaborativa insieme ad altri account friendica; inoltre puoi pubblicare post su Lemmy, l'alternativa libera a Reddit, ma in tal caso ricorda che puoi farlo solo se pubblichi scrivendo il titolo del post (cosa che non è necessario fare quando pubblichi un messaggio normale e, anzi, garantisce anche una maggiore leggibilità verso i social "minimali" come mastodon o misskey).
Insomma, le possibilità che ti dà Friendica sono illimitate e, lo dico spesso, è come entrare nel fediverso con la tessera VIP.
Detto questo (al netto di alcune ridondanze ergonomiche che non aiutano l'utente e una minore maturità rispetto a mastodon), essendo anche io un utente che ha sempre preferito twitter a facebook, amo pubblicare brevi post su mastodon per l'estrema immediatezza che lo contraddistingue ma quando devo fornire risposte articolate o scrivere post di un certo respiro, le possibilità che dà Friendica sono di gran lunga superiori a quelle di sistemi di microblogging o alle piattaforme di blogging come plume o writefreely.
Diciamo che un utente facebook può trovare in Friendica tutto quello che mastodon non può (e giustamente non deve) offrire.
Come ho detto qualche giorno fa a un altro utente, secondo me Mastodon rimane non solo il leader del fediverso ma uno standard di fatto e la porta di accesso più pratica e immediata al fediverso, ma friendica è oggettivamente un'altra cosa.
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Andrea Santaniello 🏴☠️
in reply to Andrea • • •Andrea
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