One-handed PS-OHK Keyboard Doesn’t Need Chording or Modifier Keys
Most one-handed keyboards rely on modifier keys or chording (pressing multiple keys in patterns) to stretch the functionality of a single hand’s worth of buttons. [Dylan Turner]’s PS-OHK takes an entirely different approach, instead putting 75 individual keys within reach of a single hand, with a layout designed to be practical as well as easy to get used to.We can’t help but notice Backspace isn’t obvious in the prototype, but it’s also a work in progress.
The main use case of the PS-OHK is for one hand to comfortably rest at the keyboard while the other hand manipulates a mouse in equal comfort. There is a full complement of familiar special keys (Home, End, Insert, Delete, PgUp, PgDn) as well as function keys F1 to F12 which helps keep things familiar.
As for the rest of the layout, we like the way that [Dylan] clearly aimed to maintain some of the spatial relationship of “landmark” keys such as ESC, which is positioned at the top-left corner of its group. Similarly, arrow keys are grouped together in the expected pattern.
One-handed keyboards usually rely on modifier keys or multi-key chording and it’s interesting to see work put into a different approach that doesn’t require memorizing strange layouts or input patterns.
Want to make your own? The GitHub repository has everything you need. Accommodating the 75 physical keys requires a large PCB, but it’s a fairly straightforward shape and doesn’t have any oddball manufacturing requirements, which means getting it made should be a snap.
Digital Crime: La diffamazione online dal punto di vista Penale
Art.595 c.p.: Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Il contenuto della norma
La diffamazione perpetrata attraverso l’uso della rete, fenomeno assai diffuso, non ha portato ad un intervento specifico del legislatore, operando in tal caso l’ipotesi aggravata prevista dal III comma dell’art. 595 c.p., che prevede la punizione della diffamazione realizzata non solo col mezzo della stampa, ma anche quella posta in essere “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, all’interno del quale rientrerebbe, appunto, lo strumento telematico.
Trattandosi di una norma non pensata per condotte realizzate in rete, la giurisprudenza è più volte intervenuta per delimitarne l’ambito di applicazione ed i suoi esatti confini.
I quotidiani e le testate on line hanno natura del tutto assimilabile a quella dell’informazione su carta stampata e ,quindi, ad essi si applicano le regole relative alla diffamazione a mezzo stampa.
Tema differente è quello relativo alla responsabilità del direttore ai sensi dell’art.57 c.p., norma che configura una responsabilità a carico del direttore responsabile della testata giornalistica il quale,titolare di una posizione di preminenza organizzativa e gerarchica nell’ambito della redazione,non eserciti il doveroso controllo al fine di impedire che mediante lo strumento editoriale da lui diretto vengano commessi reati. In un primo momento la giurisprudenza ha escluso ogni assimilazione del direttore della testata on line a quello dell’equivalente mezzo di informazione cartaceo, fondando tale conclusione,in via principale, sull’osservanza del principio costituzionale di stretta legalità di cui all’art.25,comma 2,Cost. e del conseguente divieto di analogia in malam partem, affermando che nell’on line mancherebbero i requisiti della stampa come definita dall’art.1 legge 8 febbraio 1948,n.47, secondo il quale essa coincide con >. Successivamente la giurisprudenza, data alla nozione di “stampa”una interpretazione idonea a ricomprendere tutti i giornali, siano essi cartacei o telematici, ha riconosciuto alle testate giornalistiche telematiche non solo le garanzie costituzionali in materia di sequestro, ma anche l’intera disciplina prevista per gli stampati,comprese tutte le fattispecie incriminatrici e tra esse quella relativa alla responsabilità del direttore per omesso controllo prevista dall’art.57 c.p.
Per quanto riguarda gli Internet Service Provider (ISP), è evidente che essi debbano rispondere per le violazioni commesse direttamente, come nel caso di un content provider che fornisce personalmente contenuti. Al contrario, è più complesso stabilire la responsabilità dell’ISP per le violazioni commesse da altri utilizzando le infrastrutture di comunicazione. Il quadro normativo pertinente si trova nel decreto legislativo n. 70/2003, emanato per attuare la Direttiva Europea sul commercio elettronico 2000/31/CE, focalizzata sugli aspetti legali della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare attenzione al commercio elettronico.
L’articolo 7 di tale decreto definisce gli ISP come “fornitori di servizi in internet”, mentre l’articolo 2 chiarisce che i servizi della società dell’informazione comprendono attività economiche online e servizi indicati dalla legge n. 317/1986, articolo 1, comma 1, lettera b, cioè servizi a pagamento erogati a distanza, elettronicamente e su richiesta individuale del destinatario dei servizi. Tra questi servizi vi sono, a titolo esemplificativo, l’accesso a Internet e la fornitura di caselle di posta elettronica.
Tuttavia, ciò che risulta particolarmente rilevante è quanto stabilito dall’articolo 15 della suddetta direttiva 2000/31/CE e, di conseguenza, dall’articolo 17 del decreto legislativo 70/2003. In base a questi articoli, negli Stati membri non è imposto agli ISP un obbligo generale di sorveglianza preventiva sulle informazioni trasmesse o memorizzate, né un obbligo di ricerca attiva di condotte presumibilmente illecite.
Non è possibile, inoltre, dedurre una responsabilità penale da fonti diverse. In primo luogo, l’articolo 57 del codice penale è concepito per soggetti completamente diversi e solo in materia di stampa, quindi applicarlo agli ISP sarebbe un’analogia evidente e vietata. In secondo luogo, obblighi simili non sembrano derivare dalle norme sulla protezione dei dati personali, che coprono comportamenti molto diversi rispetto alle diffamazioni.
La situazione è invece diversa e più complessa per gli hosting providers. Questi sono obbligati a segnalare prontamente alle autorità competenti le violazioni rilevate e a condividere ogni informazione utile per identificare l’autore della violazione. Se tali soggetti non collaborano con le autorità, potrebbero essere considerati civilmente responsabili dei danni causati. Questa forma di responsabilità successiva dell’ISP trova fondamento nell’articolo 14, comma 1, lettera b) della direttiva sopracitata e nell’articolo 16 del decreto legislativo 70/2003. Gli hosting provider sarebbero responsabili solo se sono effettivamente a conoscenza della presenza di contenuti illeciti sui loro server e non li rimuovono nonostante ciò.
Dal punto di vista penale, si potrebbe ipotizzare una responsabilità dell’ISP per concorso omissivo nel reato commesso dall’utente.
In via generale,la giurisprudenza,prima di merito e poi di legittimità, ha ritenuto che alla diffamazione commessa tramite Facebook o altro social, sia applicabile l’aggravante dell’art.595,comma 3,c.p., nella parte in cui fa riferimento agli >differenti dalla stampa. Tale orientamento è stato dapprima contrastato dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale la pubblicazione sulla pagina social dell’utente può essere visionata soltanto attraverso l’abilitazione all’accesso,costituita dalla c.d. “amicizia” : ciò le conferirebbe la natura di comunicazione privata con destinatari selezionati e,conseguentemente, configurerebbe una ipotesi di diffamazione non aggravata dall’uso di un mezzo di pubblicità.
E’prevalso,tuttavia, l’orientamento opposto,in base al quale, ancorché limitata ad un ambito di utenti selezionato,la pubblicazione sul profilo Facebook realizzerebbe comunque la pubblicità richiesta al fine di integrare la circostanza aggravante.
In relazione al like apposto su un contenuto denigratorio,invece, non vi sono ad oggi precedenti giurisprudenziali anche se di recente è stato disposto un rinvio a giudizio per diffamazione in un caso di apposizione di un like a un post denigratorio di un Sindaco e di alcuni dipendenti comunali.
Su questo tema, da un lato, vi è chi rileva la possibilità di sostenere la sussistenza del concorso nel delitto di diffamazione, ritenendo che attraverso il like si manifesta un’ adesione piena al contenuto e, dal punto di vista tecnico, si contribuisce a determinare una sua maggiore visibilità. Dall’altro, c’è chi osserva come il like venga nella realtà digitale apposto sovente in modo disinvolto, automatico, senza essere preceduto da un’effettiva riflessione e, quindi, non sintomatico di una piena adesione al contenuto.
Considerato che sempre più spesso nei social si registrano commenti e comportamenti troppo disinvolti, il che richiederebbe un maggior senso di responsabilità da parte di tutti, ed essendo pacifico che sul piano astratto anche un like potrebbe condurre ad una configurabilità di un concorso nel delitto di diffamazione, rimane assai difficile, sul piano eminentemente probatorio, dimostrare esclusivamente attraverso lo stesso il dolo richiesto dall’art.595 c.p. , essendo più agevole provare l’automaticità con la quale in altre occasioni si è messo il like o comunque la non riconducibilità dello stesso al messaggio denigratorio, pensiamo alle ipotesi frequenti in cui il like si appone ai contenuti di un amico in quanto tale ed a prescindere da ciò che scrive.
D’altra parte, se passasse la tesi di una compartecipazione al delitto di diffamazione per un semplice like si andrebbe a toccare pesantemente la sfera della libera manifestazione del pensiero nella sua forma minima, ovvero non su quello che si esprime, ma addirittura sulla possibilità o meno di non essere in disaccordo con altri, al di là del modo in cui questi esprimono i loro giudizi.
Ciò detto , in tema di istigazione a delinquere, è stata riconosciuta rilevanza penale ad un like apposto su Facebook (Cass. , Sez.V, sent. n. 55417/17)
Altra questione rilevante riguarda la possibile responsabilità del gestore di un blog. Su questo punto, esiste un ampio corpus di decisioni giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità, che mostra una certa eterogeneità riguardo all’estensione delle responsabilità del gestore di tali piattaforme.
In particolare, una parte della giurisprudenza ha considerato il blogger come il direttore responsabile, e di conseguenza, a lui imputabili i contenuti diffamatori inseriti nel blog da altri. Tuttavia, la giurisprudenza prevalente ha adottato un approccio diverso, sostenendo che le norme che attribuiscono responsabilità al direttore e al vice-direttore responsabile di un periodico si applicano solo a soggetti qualificati che assumono tali ruoli in seguito a una nomina specifica ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Pertanto, secondo questo ragionamento, non sembra possibile attribuire al semplice gestore di un blog gli obblighi di vigilanza e di controllo sul materiale, che comportano l’obbligo di impedire la commissione di reati attraverso la pubblicazione.
D’altra parte, la struttura di un blog non è assimilabile a quella di un giornale tradizionalmente inteso, almeno per quanto riguarda gli aspetti penalistici in caso di mancato controllo del materiale caricato da terzi. Di conseguenza, il blogger può essere ritenuto responsabile dei contenuti pubblicati da terzi solo se prende conoscenza della lesività di tali contenuti e li mantiene consapevolmente. In particolare, la mancata attivazione tempestiva da parte del blogger per rimuovere commenti offensivi pubblicati da terzi non equivale a un mancato impedimento dell’evento diffamatorio ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, del codice penale, ma piuttosto a una consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione, con ulteriore riproduzione dell’offensività dei contenuti pubblicati su un diario gestito dal blogger stesso.
Le stesse considerazioni possono essere svolte per il moderatore di un forum. Anche in questo caso, infatti, sembrano mancare completamente i presupposti per l’applicazione dell’articolo 57 del codice penale. Il soggetto in questione potrebbe,quindi, essere chiamato a rispondere solo per concorso nella diffamazione commessa dal soggetto che ha effettivamente diffuso il contenuto lesivo dell’onorabilità altrui.
In relazione alla questione della giurisdizione in relazione al luogo del commesso reato, emergono alcune considerazioni. Nel caso in cui il delitto sia commesso in Italia, con l’agente che opera sul territorio italiano e utilizza un server installato nello stesso paese, la giurisdizione è chiara, poiché l’intero fatto si verifica in Italia e pertanto è soggetto al principio generale di territorialità.
Allo stesso modo, se l’agente opera in Italia e utilizza un server situato all’estero, la giurisdizione italiana si applica secondo l’articolo 6, comma 2, del codice penale, in quanto il reato è considerato compiuto in Italia.
La situazione si complica quando l’agente opera all’estero e il server a cui accede è anch’esso ubicato all’estero, ma il messaggio viene ricevuto pure in Italia. La questione qui è se la diffamazione sia considerata un reato di condotta o di evento.
Inizialmente, le decisioni dei giudici di merito riguardo alla diffamazione su Internet attraverso server esteri hanno concordato sulla mancanza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana. Si argomentava che se la diffusione dei contenuti diffamatori avveniva al di fuori dei confini italiani, la consumazione del reato doveva ritenersi avvenuta all’estero. Tuttavia, altro orientamento propone una visione opposta, considerando la diffamazione come un reato di evento, ossia un avvenimento esterno all’agente ma collegato al suo comportamento. In questo contesto, il momento consumativo del reato non è la diffusione del messaggio offensivo, bensì la percezione di esso da parte di terzi che sono “terzi” rispetto all’agente e alla persona offesa. Di conseguenza, se la percezione avviene in Italia, il reato può essere considerato commesso sul territorio italiano. Stesse considerazioni devono essere svolte in tema di competenza per territorio.
Posto, quindi, che il delitto di diffamazione via Internet è un reato di evento che si consuma quando i terzi percepiscono l’espressione offensiva, quando non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato e sia invece possibile individuare il luogo in remoto in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato, tale criterio di collegamento, in quanto prioritario rispetto a quello di cui all’art.9 c.p.p. comma 2 (che attribuisce la competenza al giudice della residenza, dimora o domicilio dell’imputato), deve prevalere su quest’ultimo, cosicché la competenza risulta individuabile con riferimento al luogo fisico ove viene effettuato l’accesso alla rete per il caricamento dei dati sul server.
Cosa dice la giurisprudenza
Trattandosi di una norma non pensata per condotte realizzate in rete, la giurisprudenza è più volte intervenuta per delimitarne l’ambito di applicazione ed i suoi esatti confini.
Esempi di diffamazione on line
E’ punibile come fatto di diffamazione l’offesa comunicata via WhatsApp perché la comunicazione nella chat di gruppo opera tra i partecipanti sempre in modo asincrono (Cass. Sez.V, sent. n. 27540/23).
L‘utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della “comunicazione con più persone” anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l’accesso alla casella mail sia consentito almeno ad altro soggetto, a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l’ordinaria diligenza (Cass.,Sez., Sez.V,sent.n.12826/22).
E’ qualificabile come diffamazione la pubblicazione di messaggi offensivi dell’altrui reputazione sullo stato di Whatsapp (Cass.,Sez.V, sent.n. 33219/21)
Se la persona è presente on line, si integra un’ ingiuria realizzata alla presenza di più persone e non il delitto di diffamazione e quindi va dichiarata l’insussistenza del reato ( Cass., Sez.V, sent.n. 44662/21).
Rilevanza del “like” (mi piace) su Facebook e istigazione a delinquere(Cass. , Sez.V, sent. n. 55417/17) .
Quanto ai social, se da un lato si ritiene che la diffamazione su una bacheca integri il delitto di diffamazione aggravata per l’uso del “mezzo di pubblicità” ( Cass., Sez. I, sent.24431/15), dall’altro si è esclusa la sua sussistenza in capo all’amministratore di un gruppo face book per i commenti di terzi da lui non approvati espressamente. Viceversa lo stesso viene ritenuto punibile qualora abbia scientemente omesso di cancellare,anche a posteriori, le frasi diffamatorie segnalate ( Tribunale di Vallo della Lucania, Gip, sent. n.22/16 ).
Equiparazione diffamazione a mezzo stampa ed a mezzo Internet
In tema di diffamazione a mezzo stampa, con particolare riferimento alla pubblicazione di un video su piattaforma Youtube, ai fini del riconoscimento dell’esimente ex art. 51 c.p., qualora il contenuto digitale contenga una critica formulata con le modalità proprie della satira, il giudice, nell’apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale della rappresentazione, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell’espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo. Il diritto di satira, cioè, sussiste anche qualora venga esercitato online, a condizione che non vi sia aggressione personale e gratuita ai danni della persona offesa (Cass., Sez. V, sent. n. 12520/23).
Il direttore responsabile della testata giornalistica on line è responsabile ai sensi dell’art. 57 c.p. (Cass.,Sez.V,sent.n. 1275/18; Cass., Sez.V, sent.n.13398/17).
I quotidiani e le testate on line hanno natura del tutto assimilabile a quella dell’informazione su carta stampata;non vi è dubbio,quindi,che per essi si applichino le regole normative e giurisprudenziali relative alla diffamazione a mezzo stampa e alle relative circostanze scriminanti (Cass.,S.U.,sent.n.31022/15).
Il direttore del quotidiano on line non è responsabile ex art. 57 e 57-bis c.p. per omesso controllo (Cass., Sez. V, sent. n. 10594/13; Cass., Sez. V, sent. n. 44126/11; Cass., Sez. V, sent. n. 35511/10).
Responsabilità gestore del blog
Responsabile di diffamazione aggravata il blogger che venuto a conoscenza di un contenuto offensivo pubblicato da un utente non lo rimuove immediatamente (Cass., Sez.V, sent. n. 45680/22).
E’configurabile un concorso omissivo nel reato commissivo dell’autore della pubblicazione quando il blogger, avvedutosi dell’illeceità del contenuto postato da terzi sulle proprie pagine, non lo rimuova, così perpetuando la pubblicazione tramite la permanenza on line (Cass.,Sez.V,sent.n.12546/18).
Tendenzialmente unanime, tranne casi isolati (Trib. Varese, GUP, 22 febbraio 2013; Trib. Aosta, 26 maggio 2006), l’idea che il gestore del blog non possa essere considerato responsabile della diffamazione per scritti altrui, non essendo equiparabile al direttore di una testata giornalistica e non avendo obblighi giuridici di impedire l’evento (Cass.,Sez.V, sent.n.44126/11; Cass.,Sez.V, sent.n.35511/10).
Il luogo del commesso reato
Il Giudice penale competente a conoscere della diffamazione consumata tramite mail è quello del luogo ove la riceve il destinatario (Cass.,Sez.V, sent.n. 38144/23)
Quando più persone appartenenti allo stesso gruppo Facebook offendono la reputazione della medesima persona offesa la competenza territoriale spetta al giudice del luogo ove è stata iscritta per prima la notizia di reato (Cass., Sez.V, sent.n. 7377/23).
Il delitto di diffamazione via Internet è un reato di evento che si consuma quando i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa (Cass., Sez. V, sent.234528/06).
Quando non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato e sia invece possibile individuare il luogo in remoto in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato, tale criterio di collegamento, in quanto prioritario rispetto a quello di cui all’art.9 c.p.p. comma 2 (che attribuisce la competenza al giudice della residenza, dimora o domicilio dell’imputato), deve prevalere su quest’ultimo, cosicché la competenza risulta individuabile con riferimento al luogo fisico ove viene effettuato l’accesso alla rete per il caricamento dei dati sul server (Cass., Sez.V ,sent. n.31677/15; Cass., Sez. I, sent.n.8513/09).
Accertamento del reato
La tesi del furto di identità per difendersi dall’accusa di diffamazione a mezzo Facebook presuppone la prova della denuncia dell’illecito subito ( Cass., Sez. V, sent.n. 40309/22).
La diffamazione può essere provata anche con gli screenshot che riportano le frasi offensive della reputazione scambiate su Facebook( Cass. , Sez. V, sent.n. 24600/22).
La diffamazione commessa in rete può essere provata anche in mera via logica, partendo da una semplice “stampata”del contenuto offensivo, senza il ricorso a tecniche di indagini informatiche (Cass.,Sez.V, sent.34406/15).
Interessante, ma isolata, la decisione secondo cui la diffamazione via Internet non può essere presunta, in quanto a differenza della televisione e della radio, il messaggio inserito non è detto che venga letto. Pertanto in assenza di prova di percezione da parte di terzi si risponderebbe di tentata diffamazione (Tribunale di Teramo, sent. n.112/02).
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Secondo la BBC, L’Oréal ed Estée Lauder sfruttano il lavoro minorile per i profumi
@Notizie dall'Italia e dal mondo
Il nuovo articolo di @Valori.it
Un’inchiesta della BBC sostiene che in Egitto buona parte del gelsomino necessario per i profumi sia raccolto da bambini, anche di cinque anni
L'articolo Secondo la BBC, L’Oréal ed Estée Lauder valori.it/loreal-estee-lauder-…
Notizie dall'Italia e dal mondo reshared this.
WikiLeaks’ Julian Assange to be freed after pleading guilty to US espionage charge
WikiLeaks founder Julian Assange is due to plead guilty on Wednesday (26 June) to violating US espionage law, in a deal that will end his imprisonment in Britain and allow him to return home to Australia, ending a 14-year legal odyssey.
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How the CD-ROM Lost the Multimedia Dream to the Internet
High-tech movie guides on CD-ROM; clearly the future had arrived in 1994.
In the innocent days of the early 90s the future of personal computing still seemed to be wide open, with pundits making various statements regarding tis potential trajectories. To many, the internet and especially the World Wide Web didn’t seem to be of any major significance, as it didn’t have the reach or bandwidth for the Hot New Thingtm in the world of PCs: multimedia. Enter the CD-ROM, which since its introduction in 1985 had brought the tantalizing feature of seemingly near-infinite storage within reach, and became cheap enough for many in the early 90s. In a recent article by [Harry McCracken] he reflects on this era, and how before long it became clear that it was merely a bubble.
Of course, there was a lot of good in CD-ROMs, especially when considering having access to something like Encarta before Wikipedia and broadband internet was a thing. It also enabled software titles to be distributed without the restrictions of floppy disks. We fondly remember installing Windows 95 (without Internet Explorer) off 13 1.44 MB floppies, followed by a few buckets of Microsoft Office floppies. All pray to the computer gods for no sudden unreadable floppy.
Inevitably, there was a lot of shovelware on CD-ROMs, and after the usefulness of getting free AOL floppies (which you could rewrite), the read-only CD-ROMs you got in every magazine and spam mailing were a big disappointment. Although CD-ROMs and DVDs still serve a purpose today, it’s clear that along with the collapse of the Internet Bubble of the late 90s, early 2000s, optical media has found a much happier place. It’s still hard to beat the sheer value of using CD-R(W)s and DVD-/+R(W)s (and BD-Rs) for offline backups, even if for games and multimedia they do not appear to be relevant any more.
If you’re interested in another depiction of this period, it’s somewhere we’ve been before.
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2024 Business Card Challenge: Go Tic-Tac-Toe-to-Toe with Them
There is perhaps no more important time to have a business card than when you’re in college, especially near the end when you’re applying for internships and such. And it’s vital that you stand out from the crowd somehow. To that end, Electrical & Computer Engineer [Ryan Chan] designed a tidy card that plays tic-tac-toe.
Instead of X and O, the players are indicated by blue and red LEDs. Rather than having a button at every position, there is one big control button that gets pressed repeatedly until your LED is in the desired position, and then you press and hold to set it and switch control to the other player. In addition to two-player mode, the recipient of your card can also play alone against the ATMega.
The brains of this operation is an ATMega328P-AU with the Arduino UNO bootloader for ease of programming. Schematic and code are available if you want to make your own, but we suggest implementing some type of changes to make it your own. Speaking of, [Ryan] has several next steps in mind, including charlieplexing the LEDs, using either USB-C or a coin cell for power, upgrading the AI, and replacing the control button with a capacitive pad or two. Be sure to check it out in action in the two videos after the break.
youtube.com/embed/G4o2sbfmwy4?…
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La differenza tra quantità e qualità nel lavoro parlamentare
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Sale a 500 il numero di medici e infermieri palestinesi uccisi dal 7 ottobre. Altri 300 sono stati arrestati.
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Come mai non riesco a seguire un utente di Mastodon.uno?
@Che succede nel Fediverso? @Signor Amministratore @mastodon uno admin :mastodon: @Poliverso Forum di supporto
Buonasera a tutti! sto provando a seguire un utente di mastodon.uno (nello specifico è @🖖 εκᴧεκτικός :fediverso: e mi sta capitando una cosa abbastanza strana: se provo a cliccare su "segui", la pagina si aggiorna e torna a mostrare "segui".
Il problema si verifica solo con lui, ma escludo di essere stato bloccato dall'utente perché non ci ho mai interagito con lui
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3 luglio - Piazza Castello - Torino ore 20.30
Accendiamo una luce di speranza in occasione del 53° compleanno del giornalista d’inchiesta Julian Assange
Ingiustamente incarcerato da oltre 5 anni senza processo.
Parteciperanno alla manifestazione promossa da Free Assange Italia, le associazioni: ANPPIA, Centro Studi Italia-Cuba, Libero Pensiero, Articolo 21, Amnesty International, Schierarsi, Generazioni Future, Quaderni All'Aria, Zona Libera, CNL Resistenza, Volere la Luna e Coordinadora Contra La Guerra Nuclear
FREE ASSANGE Italia
📌Ⓤⓝⓐ ⓕⓘⓐⓒⓒⓞⓛⓐ ⓟⓔⓡ Ⓐⓢⓢⓐⓝⓖⓔ 3 luglio - Piazza Castello - Torino ore 20.30 Accendiamo una luce di speranza in occasione del 53° compleanno del giornalista d’inchiesta Julian Assange Ingiustamente incarcerato da oltre 5 anni senza processo.Telegram
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He's free and in a plane to Autralia
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Chinese Exclusion Act: Discriminazione contro i Cinesi
[quote]Il Chinese Exclusion Act arriva nel tardo XIX secolo, quando gli Stati Uniti attraversano un periodo di crescita economica e di espansione verso ovest
The post Chinese Exclusion Act: Discriminazione contro i Cinesi
No dico… ma stiamo scherzando? Cosa avrebbe dovuto fare l'ucraina per rendere giusta e legittima un'invasione? E premetto che non vale non amare la russia… L'unico motivo legittimo al limite per invadere un paese è se questo sta già aggredendo militarmente te o un tuo alleato. Di certo questa invasione non era nell'interesse dei cosiddetti "filorussi", che andrebbero chiamato solo "russofofoni", visto che pure questi sono stati bombardati e uccisi. Ricordo che l'invasione è avvenuta in 4 fasi, per schematizzare: 1) vari colpi di stato per mettere un presidente amico alla russia stile bielorussia [fallito] 2) invasione della Crimea (dove europa e USA sono stati colpevolmente a guardare) [in corso] 4) invio di truppe e soldati nelle 2 regioni orientali al fine di destabilizzare l'ucraina [fallito] 3) invasione vera e propria [in corso]. L'errore più grosso Ucraino è stato quello di lasciarsi convincere dagli americani a rispedire le loro atomiche alla Russia… questo è stato un errore fatale. Vedrai che con quella la Russia non sarebbe stata invasa. La morale della favola? Per non essere aggredite tutte le nazioni si devono dotare di armi atomiche.
È disponibile il nuovo numero della newsletter del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Ministero dell'Istruzione
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Nuova gaffe di Sangiuliano: “Colombo si basò sulle teorie di Galileo”. Che però nacque 70 anni dopo | VIDEO
@Politica interna, europea e internazionale
Nuova gaffe del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che, nel corso di un suo intervento alla manifestazione “Taobuk 2024 – Identità italiana, identità culturale”, ha dichiarato che Cristoforo Colombo basò il suo viaggio che lo portò alla scoperta
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“Fermati. Pensaci un minuto”: è la campagna di comunicazione sui rischi legati alle dipendenze,...
“Fermati. Pensaci un minuto”: è la campagna di comunicazione sui rischi legati alle dipendenze, realizzata da #Rai in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ministero dell'Istruzione
“Fermati. Pensaci un minuto”: è la campagna di comunicazione sui rischi legati alle dipendenze, realizzata da #Rai in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Telegram
Come i grandi fondi finanziari stanno distruggendo il mercato e la democrazia
@Notizie dall'Italia e dal mondo
Il nuovo articolo di @Valori.it
Estratto del libro "I padroni del mondo. Come i fondi finanziari stanno distruggendo il mercato e la democrazia", scritto da Alessandro Volpi
L'articolo Come i grandi fondi finanziari stanno distruggendo il valori.it/fondi-padroni-mondo-…
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https://www.iyezine.com/gaza-surf-chronicles-e1
Avete mai provato a chiedere ad un surfista di qualsiasi parte del mondo che cosa rappresenta il surf per lei o per lui? Sono certa al 100% che tutti vi daranno la stessa risposta: Libertà. Perché nulla al mondo dona quella sensazione come scivolare su un’onda, come remare verso il largo, circondati dal rosso del cielo e dal caldo del sole che tramonta. Pensateci bene, che cos’è la libertà? Per davvero intendo. @Feddit Un'istanza italiana Lemmy
iyezine.com/gaza-surf-chronicl…
GAZA SURF CHRONICLES E1
GAZA SURF CHRONICLES E1 - Quante volte abbiamo sentito questi termini dando per scontato una certa distanza tra noi e i soggetti in questione. Come se ci fosse non solo una distanza fisica, ma anche e soprattutto morale.Valentina Sala (In Your Eyes ezine)
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BOB LOG III / ONE MAN BUZZ - LIVE REPORT (13-6-2024)
Non si poteva resistere al richiamo dei supereroi monobanda, e allora InYourEyes ha risposto "presente" a un appuntamento davvero imperdibile, @Musica Agorà
iyezine.com/bob-log-iii-one-ma…
BOB LOG III / ONE MAN BUZZ - LIVE REPORT (13-6-2024)
BOB LOG III / ONE MAN BUZZ - LIVE REPORT (13-6-2024) - Non si poteva resistere al richiamo dei supereroi monobanda, e allora InYourEyes ha risposto "presente" a un appuntamento davvero imperdibile, incentrato sulle "one man band", che si è tenuto a P…Reverend Shit-Man (In Your Eyes ezine)
Musica Agorà reshared this.
#LaFLEalMassimo – Satnam Singh Indigniamoci tutti
L'articolo #LaFLEalMassimo – Satnam Singh Indigniamoci tutti proviene da Fondazione Luigi Einaudi.
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Comunicazione di servizio: possibili interruzioni di servizio su poliverso.org e poliversity.it
A causa della necessità impellente di aumentare lo storage e di provvedere ad alcuni aggiornamenti, saranno possibili disservizi di almeno mezz'ora sulle nostre due istanze.
Se volete fare il tifo per noi, potete farlo da qui 😅
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it.liberapay.com/poliverso/
- domanda 1: "quale è la differenza anatomica determinante tra polmone e branchia che fa in modo che il primo sia adatto all'aria mentre la seconda sia adatta all'acqua?"
- domanda 2: "E' immaginabile "l'esistenza" di un organo unico come un polmone in grado di funzionare sia in aria che nell'acqua? Tra polmone e branchia, quale dei 2 è un organo di partenza migliore, che con qualche modifica, potrebbe funzionare nell'elemento che non gli è naturale?"
GAZA. 120 palestinesi uccisi in 48 ore. Stragi a Shate e Tuffah
@Notizie dall'Italia e dal mondo
Salito a 22 il totale delle vittime delle cannonate sparate ieri su Mawasi. Si combatte a Rafah
L'articolo GAZA. 120 palestinesi uccisi in 48 ore. Stragi a Shate e Tuffah pagineesteri.it/2024/06/22/med…
Notizie dall'Italia e dal mondo reshared this.
Italia estromessa su nomine UE, Giorgetti: "trattamento sbagliato" • Imola Oggi
imolaoggi.it/2024/06/20/italia…
Sfiducia
L'articolo Sfiducia proviene da Fondazione Luigi Einaudi.
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Il James Webb ha fotografato la nebulosa Serpente e immortalato i flussi protostellari l AstroSpace
"Le stelle appena nate, dette protostelle, emettono getti di gas che si scontrano ad alta velocità con il materiale nelle vicinanze, all’interno della nube molecolare in cui si sono formate. Quando ciò accade si formano dei flussi, detti flussi protostellari, che aiutano gli scienziati a capire come la nascita di nuovi astri modifichi l’ambiente circostante."
Da quando i blog di Wordpress possono diventare federati, il Fediverso è diventato il sottoinsieme figo del web
Le Olimpiadi dell’aria. La proposta italiana raccontata dal generale Rossi
[quote]Istituire dei Giochi olimpici nella terza dimensione. Sembra fantasia, e invece è una proposta ambiziosa che mira a raccogliere le gare di tutti gli sport che si svolgono, per l’appunto, nell’aria come ad esempio: il volo a vela con aliante, il paracadutismo di precisione acrobatico e
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Ilaria Salis e la lotta per la casa
Dopo la rivoluzione del 25 aprile 1974, il 2 maggio, con questo gesto, José P. Maia (1943-2013) ha dimostrato le potenzialità dell'occupazione collettiva e ha dato voce a una lotta che continua. Tanta gente senza casa, tante case senza gente.
Murale fotografato a Lisbona, agosto 2014.
Ilaria Salis è stata eletta al Parlamento Europeo dopo che il giorno precedente l'apertura dei seggi le gazzette l'hanno ritratta come una occupante abusiva di abitazioni. Uno dei peggiori stigmi che il gazzettaio "occidentalista" riesca a gettare.
Dopo qualche giorno dall'elezione Ilaria Salis ha fatto circolare questo scritto. Come nostro uso lo si riporta perché urta chi merita quantomeno di essere urtato. Dobbiamo anche lodare la concretezza della scrivente e il suo non ricorrere al linguaggio inclusivo.
Sì, lo confesso!
Sono stata una militante del movimento di lotta per la casa che negli anni ha dato battaglia sul tema del diritto all'abitare, a Milano e in tutta Italia.
Se qualcuno pensava di fare chissà quale scoop scavando nel mio passato, è solo perché è sideralmente lontano dalla realtà sociale di tale movimento, che si compone di decine di migliaia di abitanti delle case popolari e attivisti, i quali, per aver affermato il semplice principio di avere un tetto sulla testa, sono incappati in qualche denuncia.
Sarebbe auspicabile che l'informazione, piuttosto che gettare fango sul mio conto, si dedicasse al contesto di grave povertà e precarietà abitativa nel quale si ritrovano ampie fasce di popolazione.
Le pratiche collettive dell'occupazione di case sfitte, il blocco degli sfratti, la resistenza agli sgomberi, gli sportelli di ascolto e la lotta per la sanatoria rappresentano un'alternativa reale e immediata all’isolamento sociale e alla guerra tra poveri, strumentalizzate tanto dalle forze politiche razziste quanto dal racket.
Dare una risposta concreta al bisogno dell'abitare significa non solo trovare qui e ora una soluzione, benché precaria e provvisoria, ad una questione lasciata irrisolta dalla politica istituzionale, ma anche indicare una prospettiva politica di trasformazione delle condizioni materiali di vita nel segno della giustizia sociale.
E' con grande orgoglio, dunque, che rivendico di aver fatto parte di questo movimento e di continuare a sostenerlo!
Voglio anche fare chiarezza sulla mia situazione.
Come è stato ampiamente sbandierato sui media di destra, Aler reclama un credito di 90.000 euro nei miei confronti come "indennità" per la presunta occupazione di una casa in via Giosuè Borsi a Milano, basandosi esclusivamente sul fatto che nel 2008 sono stata trovata al suo interno. Sebbene nei successivi sedici anni (!) non siano mai stati svolti ulteriori controlli per verificare la mia permanenza, né sia mai stato avviato alcun procedimento civile o penale a mio carico rispetto a quella casa, Aler contabilizza tale credito e non si fa scrupolo a renderlo pubblico tramite la stampa il giorno prima delle elezioni.
Un gran numero di individui e famiglie, spesso prive dei mezzi necessari per reagire adeguatamente, sono tormentate da richieste infondate di questo genere. Il totale dei crediti contabilizzati da Aler ammonta infatti ad oltre 176 milioni di euro! La pratica di richiedere esose "indennità di occupazione" agli inquilini, basata su presupposti a dir poco incerti, è una strategia utilizzata sistematicamente per spaventare gli occupanti e tentare di fare cassa.
Mentre molte, troppe persone non vedono garantito il proprio diritto all'abitare e non hanno alternative dignitose se non occupare - in una della città con gli affitti più cari, ricordiamolo sempre -, l'ente che dovrebbe tutelare questo diritto sembra essere più interessato a criminalizzare il movimento di lotta per la casa e gli inquilini piuttosto che a trovare soluzioni concrete.
Nei prossimi giorni condividerò alcuni dati e spunti di riflessione sulla questione abitativa a Milano e in Italia.
Ringrazio Libero & co. per avermi servito questo assist per riportare l'attenzione mediatica su un tema che mi sta molto a cuore, perché così cruciale per le classi popolari e i giovani.
MAI PIÙ GENTE SENZA CASA, MAI PIÙ CASE SENZA GENTE!
Toti insiste e resiste
@Politica interna, europea e internazionale
Giovanni Toti dunque ha capito. Tornasse indietro, non accetterebbe più denaro da imprenditori privati come gli era accaduto in passato (decine e decine di migliaia di euro, non mancette da questuante, dall’amico Aldo Spinelli, dal manager di Esselunga Moncada e dal re dei rifiuti, Colucci). Soldi ricevuti in piena buona fede ed esclusivamente per fare
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Houstones - A + C
Nuovo disco per il gruppo italo svizzero degli Houstones, dal titolo "A + C", in uscita per Soppressa Records, Collettivo Dotto e Entes Anomicos. @Musica Agorà
Houstones - A + C
Houstones - A + C - Nuovo disco per il gruppo italo svizzero degli Houstones, dal titolo "A + C", in uscita per Soppressa Records, Collettivo Dotto e Entes Anomicos. - HoustonesMassimo Argo (In Your Eyes ezine)
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PODCAST ISRAELE-LIBANO: “La guerra sembra vicina ma in realtà nessuno la vuole”
@Notizie dall'Italia e dal mondo
Nonostante la retorica bellicista uno scontro "totale" tra Hezbollah e Tel Aviv sarebbe devastante per entrambi, sia materialmente che politicamente. Ne abbiamo parlato con Lorenzo Trombetta, giornalista e analista a Beirut, esperto di Libano e Siria
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Sentenza storica in Perù: dieci militari condannati per stupro
@Notizie dall'Italia e dal mondo
Per la prima volta un tribunale ha condannato dieci ex membri dell'esercito per gli stupri sistematici compiuti nelle regioni andine durante la repressione della guerriglia maoista negli anni '80
L'articolo Sentenza storica in Perù: dieci militari condannati per stupro proviene
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Le ong contro Barclays ed Eni: «Fanno greenwashing»
@Notizie dall'Italia e dal mondo
Il nuovo articolo di @Valori.it
Barclays ha aiutato Eni a raccogliere fondi legati alla sostenibilità. Ma le ong accusano: è solo greenwashing
L'articolo Le ong contro Barclays ed Eni: «Fanno greenwashing» proviene da Valori.
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I laghi e i mari di idrocarburi sulla luna Titano potrebbero essere modellati dalle onde l AstroSpace
"Dopo aver applicato il modello a ciascuna delle coste di questi mari per vedere quale meccanismo di erosione spiegava meglio la loro forma, hanno scoperto che tutti e quattro i mari si adattano perfettamente al modello di erosione guidata dalle onde. Ciò significa che se le coste sono state erose, le loro forme sono più coerenti con l’erosione delle onde, che con l’erosione uniforme o con l’assenza totale di erosione."
Andrea Russo
Unknown parent • •@prealpinux :activitypub: io uso solo l'interfaccia web sia dal cellulare che dal pc
@Signor Amministratore @🖖 εκᴧεκτικός :fediverso: @mastodon uno admin :mastodon:
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informapirata ⁂
Unknown parent • • •No @prealpinux, purtroppo in questo caso l'interfaccia non c'entra niente 😅
Allora @russandro ti rispondo io (sono admin di poliverso e poliversity).
Grazie x la segnalazione (la prox volta però invia un msg privato al tuo admin), ma quell'utente ha bloccato entrambe le mie istanze (probabilmente perché qualche mese fa ha avuto uno scazzo con me per alcune divergenze d'opinione)
Ma puoi stare tranquillo: non ti sei perso niente 😂
@admin @forum @fediverso @eklektikos @amministratore
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Andrea Russo
Unknown parent • •@Silvia 🪷 tu però sei su Mastodon io su Friendica
@Signor Amministratore @🖖 εκᴧεκτικός :fediverso: @mastodon uno admin :mastodon:
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Andrea Russo
in reply to informapirata ⁂ • •@informapirata :privacypride: ah ok molto edificante! Grazie per la risposta
@Signor Amministratore @prealpinux :activitypub: @🖖 εκᴧεκτικός :fediverso: @mastodon uno admin :mastodon:
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Andrea Russo
Unknown parent • •Tutto ok @Silvia 🪷 ecco risolto il mistero 🤣🤣🤣
mastodon.uno/@informapirata/11…
informapirata ⁂
2024-06-24 13:32:01
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informapirata ⁂
Unknown parent • • •@concavi sono mod di m1, ma sono anche amministratore di poliverso poliversity e feddit.it 😁
@prealpinux @russandro @admin @amministratore
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informapirata ⁂
Unknown parent • • •@Cincia non ho messo in piazza un bel niente, ma a fronte di una domanda pubblica posta da un utente, ho fornito la spiegazione del fenomeno, l'ho contestualizzata, ho aggiunto il mio disappunto e ho cercato di ipotizzare una causa.
Spiace però che tutto ciò abbia provocato questa tua eruzione di disagio, considerando che non sei di nessuna delle istanze coinvolte e che quindi il tuo bisogno di commentare si spiega al massimo con l'incontenibile voglia di criticare m1... 🤷🏽♂️
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informapirata ⁂
Unknown parent • • •@VM confermo: i software si comportano in modo diverso, anche se il risultato è lo stesso. Diciamo che Mastodon rispetto a Friendica ha perfezionato alcuni aspetti dell'interfaccia che consentono di capire meglio quando si è bloccati da un utente. Con Friendica invece sembra che tu possa seguire qualcuno che ti ha bloccato, ma in realtà appena a giorni la pagina ti accorgi che non lo puoi seguire 😅
@russandro @admin @prealpinux @amministratore @eccosilvia
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informapirata ⁂
Unknown parent • • •@VM sì ma forse non è chiaro un aspetto importante del blocco: se un utente (o un server) blocca un altro utente di un'altra istanza (o tutta l'istanza), questo non significa che l'utente bloccato non possa vedere il profilo o i contenuti pubblici del profilo che ha bloccato.
E questo vale per tutti i software
(ecco perché bloccare Threads non serve a tutelare la privacy dei propri utenti, almeno non più che a silenziare)
@russandro @prealpinux @eccosilvia
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informapirata ⁂
Unknown parent • • •@eccosilvia il livello massimo di tutela è il combinato tra limitare la visibilità i soli seguaci e il togliere la spunta all'opzione "Accetta automaticamente nuovi follower".
@VM @russandro @prealpinux
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Verda Majorano ⁂
in reply to informapirata ⁂ • • •@informapirata
Ĉu temis pri "Threads"?
Nu, mi komprenas, vi havas vian temon kaj vi ne povas ne paroli pri tio.
Tiu konto ankaŭ havas la sian: Esperanto. Do, eble mi malbone faris parolante pri io alia.
Mi revenu al mia ĉefa temo.
@russandro @prealpinux @eccosilvia
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