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La cattura e lo stoccaggio di CO2 prolungano la nostra dipendenza dal petrolio


@Notizie dall'Italia e dal mondo
Il nuovo articolo di @Valori.it
Un nuovo studio mostra che la cattura e lo stoccaggio della CO2 ha allungato fino a 84 anni la vita di un giacimento petrolifero in chiusura
L'articolo La cattura e lo stoccaggio di CO2 prolungano la nostra dipendenza dal petroliohttps://valori.it/cattura-stoccaggio-co2-petrolio/



One-handed PS-OHK Keyboard Doesn’t Need Chording or Modifier Keys


Most one-handed keyboards rely on modifier keys or chording (pressing multiple keys in patterns) to stretch the functionality of a single hand’s worth of buttons. [Dylan Turner]’s PS-OHK takes an …read more https://hackaday.com/2024/06/24/one-handed-ps-o

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Most one-handed keyboards rely on modifier keys or chording (pressing multiple keys in patterns) to stretch the functionality of a single hand’s worth of buttons. [Dylan Turner]’s PS-OHK takes an entirely different approach, instead putting 75 individual keys within reach of a single hand, with a layout designed to be practical as well as easy to get used to.
16766302We can’t help but notice Backspace isn’t obvious in the prototype, but it’s also a work in progress.
The main use case of the PS-OHK is for one hand to comfortably rest at the keyboard while the other hand manipulates a mouse in equal comfort. There is a full complement of familiar special keys (Home, End, Insert, Delete, PgUp, PgDn) as well as function keys F1 to F12 which helps keep things familiar.

As for the rest of the layout, we like the way that [Dylan] clearly aimed to maintain some of the spatial relationship of “landmark” keys such as ESC, which is positioned at the top-left corner of its group. Similarly, arrow keys are grouped together in the expected pattern.

One-handed keyboards usually rely on modifier keys or multi-key chording and it’s interesting to see work put into a different approach that doesn’t require memorizing strange layouts or input patterns.

Want to make your own? The GitHub repository has everything you need. Accommodating the 75 physical keys requires a large PCB, but it’s a fairly straightforward shape and doesn’t have any oddball manufacturing requirements, which means getting it made should be a snap.



Digital Crime: La diffamazione online dal punto di vista Penale


Il contenuto della norma La diffamazione perpetrata attraverso l’uso della rete, fenomeno assai diffuso, non ha portato ad un intervento specifico del legislatore, operando in tal caso l’ipotesi aggravata prevista dal III comma dell’art. 595 c.p., che pre

Art.595 c.p.: Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Il contenuto della norma


La diffamazione perpetrata attraverso l’uso della rete, fenomeno assai diffuso, non ha portato ad un intervento specifico del legislatore, operando in tal caso l’ipotesi aggravata prevista dal III comma dell’art. 595 c.p., che prevede la punizione della diffamazione realizzata non solo col mezzo della stampa, ma anche quella posta in essere “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, all’interno del quale rientrerebbe, appunto, lo strumento telematico.

Trattandosi di una norma non pensata per condotte realizzate in rete, la giurisprudenza è più volte intervenuta per delimitarne l’ambito di applicazione ed i suoi esatti confini.

I quotidiani e le testate on line hanno natura del tutto assimilabile a quella dell’informazione su carta stampata e ,quindi, ad essi si applicano le regole relative alla diffamazione a mezzo stampa.

Tema differente è quello relativo alla responsabilità del direttore ai sensi dell’art.57 c.p., norma che configura una responsabilità a carico del direttore responsabile della testata giornalistica il quale,titolare di una posizione di preminenza organizzativa e gerarchica nell’ambito della redazione,non eserciti il doveroso controllo al fine di impedire che mediante lo strumento editoriale da lui diretto vengano commessi reati. In un primo momento la giurisprudenza ha escluso ogni assimilazione del direttore della testata on line a quello dell’equivalente mezzo di informazione cartaceo, fondando tale conclusione,in via principale, sull’osservanza del principio costituzionale di stretta legalità di cui all’art.25,comma 2,Cost. e del conseguente divieto di analogia in malam partem, affermando che nell’on line mancherebbero i requisiti della stampa come definita dall’art.1 legge 8 febbraio 1948,n.47, secondo il quale essa coincide con >. Successivamente la giurisprudenza, data alla nozione di “stampa”una interpretazione idonea a ricomprendere tutti i giornali, siano essi cartacei o telematici, ha riconosciuto alle testate giornalistiche telematiche non solo le garanzie costituzionali in materia di sequestro, ma anche l’intera disciplina prevista per gli stampati,comprese tutte le fattispecie incriminatrici e tra esse quella relativa alla responsabilità del direttore per omesso controllo prevista dall’art.57 c.p.

Per quanto riguarda gli Internet Service Provider (ISP), è evidente che essi debbano rispondere per le violazioni commesse direttamente, come nel caso di un content provider che fornisce personalmente contenuti. Al contrario, è più complesso stabilire la responsabilità dell’ISP per le violazioni commesse da altri utilizzando le infrastrutture di comunicazione. Il quadro normativo pertinente si trova nel decreto legislativo n. 70/2003, emanato per attuare la Direttiva Europea sul commercio elettronico 2000/31/CE, focalizzata sugli aspetti legali della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare attenzione al commercio elettronico.

L’articolo 7 di tale decreto definisce gli ISP come “fornitori di servizi in internet”, mentre l’articolo 2 chiarisce che i servizi della società dell’informazione comprendono attività economiche online e servizi indicati dalla legge n. 317/1986, articolo 1, comma 1, lettera b, cioè servizi a pagamento erogati a distanza, elettronicamente e su richiesta individuale del destinatario dei servizi. Tra questi servizi vi sono, a titolo esemplificativo, l’accesso a Internet e la fornitura di caselle di posta elettronica.

Tuttavia, ciò che risulta particolarmente rilevante è quanto stabilito dall’articolo 15 della suddetta direttiva 2000/31/CE e, di conseguenza, dall’articolo 17 del decreto legislativo 70/2003. In base a questi articoli, negli Stati membri non è imposto agli ISP un obbligo generale di sorveglianza preventiva sulle informazioni trasmesse o memorizzate, né un obbligo di ricerca attiva di condotte presumibilmente illecite.

Non è possibile, inoltre, dedurre una responsabilità penale da fonti diverse. In primo luogo, l’articolo 57 del codice penale è concepito per soggetti completamente diversi e solo in materia di stampa, quindi applicarlo agli ISP sarebbe un’analogia evidente e vietata. In secondo luogo, obblighi simili non sembrano derivare dalle norme sulla protezione dei dati personali, che coprono comportamenti molto diversi rispetto alle diffamazioni.

La situazione è invece diversa e più complessa per gli hosting providers. Questi sono obbligati a segnalare prontamente alle autorità competenti le violazioni rilevate e a condividere ogni informazione utile per identificare l’autore della violazione. Se tali soggetti non collaborano con le autorità, potrebbero essere considerati civilmente responsabili dei danni causati. Questa forma di responsabilità successiva dell’ISP trova fondamento nell’articolo 14, comma 1, lettera b) della direttiva sopracitata e nell’articolo 16 del decreto legislativo 70/2003. Gli hosting provider sarebbero responsabili solo se sono effettivamente a conoscenza della presenza di contenuti illeciti sui loro server e non li rimuovono nonostante ciò.

Dal punto di vista penale, si potrebbe ipotizzare una responsabilità dell’ISP per concorso omissivo nel reato commesso dall’utente.

In via generale,la giurisprudenza,prima di merito e poi di legittimità, ha ritenuto che alla diffamazione commessa tramite Facebook o altro social, sia applicabile l’aggravante dell’art.595,comma 3,c.p., nella parte in cui fa riferimento agli >differenti dalla stampa. Tale orientamento è stato dapprima contrastato dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale la pubblicazione sulla pagina social dell’utente può essere visionata soltanto attraverso l’abilitazione all’accesso,costituita dalla c.d. “amicizia” : ciò le conferirebbe la natura di comunicazione privata con destinatari selezionati e,conseguentemente, configurerebbe una ipotesi di diffamazione non aggravata dall’uso di un mezzo di pubblicità.

E’prevalso,tuttavia, l’orientamento opposto,in base al quale, ancorché limitata ad un ambito di utenti selezionato,la pubblicazione sul profilo Facebook realizzerebbe comunque la pubblicità richiesta al fine di integrare la circostanza aggravante.

In relazione al like apposto su un contenuto denigratorio,invece, non vi sono ad oggi precedenti giurisprudenziali anche se di recente è stato disposto un rinvio a giudizio per diffamazione in un caso di apposizione di un like a un post denigratorio di un Sindaco e di alcuni dipendenti comunali.

Su questo tema, da un lato, vi è chi rileva la possibilità di sostenere la sussistenza del concorso nel delitto di diffamazione, ritenendo che attraverso il like si manifesta un’ adesione piena al contenuto e, dal punto di vista tecnico, si contribuisce a determinare una sua maggiore visibilità. Dall’altro, c’è chi osserva come il like venga nella realtà digitale apposto sovente in modo disinvolto, automatico, senza essere preceduto da un’effettiva riflessione e, quindi, non sintomatico di una piena adesione al contenuto.

Considerato che sempre più spesso nei social si registrano commenti e comportamenti troppo disinvolti, il che richiederebbe un maggior senso di responsabilità da parte di tutti, ed essendo pacifico che sul piano astratto anche un like potrebbe condurre ad una configurabilità di un concorso nel delitto di diffamazione, rimane assai difficile, sul piano eminentemente probatorio, dimostrare esclusivamente attraverso lo stesso il dolo richiesto dall’art.595 c.p. , essendo più agevole provare l’automaticità con la quale in altre occasioni si è messo il like o comunque la non riconducibilità dello stesso al messaggio denigratorio, pensiamo alle ipotesi frequenti in cui il like si appone ai contenuti di un amico in quanto tale ed a prescindere da ciò che scrive.

D’altra parte, se passasse la tesi di una compartecipazione al delitto di diffamazione per un semplice like si andrebbe a toccare pesantemente la sfera della libera manifestazione del pensiero nella sua forma minima, ovvero non su quello che si esprime, ma addirittura sulla possibilità o meno di non essere in disaccordo con altri, al di là del modo in cui questi esprimono i loro giudizi.

Ciò detto , in tema di istigazione a delinquere, è stata riconosciuta rilevanza penale ad un like apposto su Facebook (Cass. , Sez.V, sent. n. 55417/17)

Altra questione rilevante riguarda la possibile responsabilità del gestore di un blog. Su questo punto, esiste un ampio corpus di decisioni giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità, che mostra una certa eterogeneità riguardo all’estensione delle responsabilità del gestore di tali piattaforme.

In particolare, una parte della giurisprudenza ha considerato il blogger come il direttore responsabile, e di conseguenza, a lui imputabili i contenuti diffamatori inseriti nel blog da altri. Tuttavia, la giurisprudenza prevalente ha adottato un approccio diverso, sostenendo che le norme che attribuiscono responsabilità al direttore e al vice-direttore responsabile di un periodico si applicano solo a soggetti qualificati che assumono tali ruoli in seguito a una nomina specifica ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Pertanto, secondo questo ragionamento, non sembra possibile attribuire al semplice gestore di un blog gli obblighi di vigilanza e di controllo sul materiale, che comportano l’obbligo di impedire la commissione di reati attraverso la pubblicazione.

D’altra parte, la struttura di un blog non è assimilabile a quella di un giornale tradizionalmente inteso, almeno per quanto riguarda gli aspetti penalistici in caso di mancato controllo del materiale caricato da terzi. Di conseguenza, il blogger può essere ritenuto responsabile dei contenuti pubblicati da terzi solo se prende conoscenza della lesività di tali contenuti e li mantiene consapevolmente. In particolare, la mancata attivazione tempestiva da parte del blogger per rimuovere commenti offensivi pubblicati da terzi non equivale a un mancato impedimento dell’evento diffamatorio ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, del codice penale, ma piuttosto a una consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione, con ulteriore riproduzione dell’offensività dei contenuti pubblicati su un diario gestito dal blogger stesso.

Le stesse considerazioni possono essere svolte per il moderatore di un forum. Anche in questo caso, infatti, sembrano mancare completamente i presupposti per l’applicazione dell’articolo 57 del codice penale. Il soggetto in questione potrebbe,quindi, essere chiamato a rispondere solo per concorso nella diffamazione commessa dal soggetto che ha effettivamente diffuso il contenuto lesivo dell’onorabilità altrui.

In relazione alla questione della giurisdizione in relazione al luogo del commesso reato, emergono alcune considerazioni. Nel caso in cui il delitto sia commesso in Italia, con l’agente che opera sul territorio italiano e utilizza un server installato nello stesso paese, la giurisdizione è chiara, poiché l’intero fatto si verifica in Italia e pertanto è soggetto al principio generale di territorialità.

Allo stesso modo, se l’agente opera in Italia e utilizza un server situato all’estero, la giurisdizione italiana si applica secondo l’articolo 6, comma 2, del codice penale, in quanto il reato è considerato compiuto in Italia.

La situazione si complica quando l’agente opera all’estero e il server a cui accede è anch’esso ubicato all’estero, ma il messaggio viene ricevuto pure in Italia. La questione qui è se la diffamazione sia considerata un reato di condotta o di evento.

Inizialmente, le decisioni dei giudici di merito riguardo alla diffamazione su Internet attraverso server esteri hanno concordato sulla mancanza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana. Si argomentava che se la diffusione dei contenuti diffamatori avveniva al di fuori dei confini italiani, la consumazione del reato doveva ritenersi avvenuta all’estero. Tuttavia, altro orientamento propone una visione opposta, considerando la diffamazione come un reato di evento, ossia un avvenimento esterno all’agente ma collegato al suo comportamento. In questo contesto, il momento consumativo del reato non è la diffusione del messaggio offensivo, bensì la percezione di esso da parte di terzi che sono “terzi” rispetto all’agente e alla persona offesa. Di conseguenza, se la percezione avviene in Italia, il reato può essere considerato commesso sul territorio italiano. Stesse considerazioni devono essere svolte in tema di competenza per territorio.

Posto, quindi, che il delitto di diffamazione via Internet è un reato di evento che si consuma quando i terzi percepiscono l’espressione offensiva, quando non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato e sia invece possibile individuare il luogo in remoto in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato, tale criterio di collegamento, in quanto prioritario rispetto a quello di cui all’art.9 c.p.p. comma 2 (che attribuisce la competenza al giudice della residenza, dimora o domicilio dell’imputato), deve prevalere su quest’ultimo, cosicché la competenza risulta individuabile con riferimento al luogo fisico ove viene effettuato l’accesso alla rete per il caricamento dei dati sul server.

Cosa dice la giurisprudenza


Trattandosi di una norma non pensata per condotte realizzate in rete, la giurisprudenza è più volte intervenuta per delimitarne l’ambito di applicazione ed i suoi esatti confini.

Esempi di diffamazione on line


E’ punibile come fatto di diffamazione l’offesa comunicata via WhatsApp perché la comunicazione nella chat di gruppo opera tra i partecipanti sempre in modo asincrono (Cass. Sez.V, sent. n. 27540/23).

L‘utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della “comunicazione con più persone” anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l’accesso alla casella mail sia consentito almeno ad altro soggetto, a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l’ordinaria diligenza (Cass.,Sez., Sez.V,sent.n.12826/22).

E’ qualificabile come diffamazione la pubblicazione di messaggi offensivi dell’altrui reputazione sullo stato di Whatsapp (Cass.,Sez.V, sent.n. 33219/21)

Se la persona è presente on line, si integra un’ ingiuria realizzata alla presenza di più persone e non il delitto di diffamazione e quindi va dichiarata l’insussistenza del reato ( Cass., Sez.V, sent.n. 44662/21).

Rilevanza del “like” (mi piace) su Facebook e istigazione a delinquere(Cass. , Sez.V, sent. n. 55417/17) .

Quanto ai social, se da un lato si ritiene che la diffamazione su una bacheca integri il delitto di diffamazione aggravata per l’uso del “mezzo di pubblicità” ( Cass., Sez. I, sent.24431/15), dall’altro si è esclusa la sua sussistenza in capo all’amministratore di un gruppo face book per i commenti di terzi da lui non approvati espressamente. Viceversa lo stesso viene ritenuto punibile qualora abbia scientemente omesso di cancellare,anche a posteriori, le frasi diffamatorie segnalate ( Tribunale di Vallo della Lucania, Gip, sent. n.22/16 ).

Equiparazione diffamazione a mezzo stampa ed a mezzo Internet


In tema di diffamazione a mezzo stampa, con particolare riferimento alla pubblicazione di un video su piattaforma Youtube, ai fini del riconoscimento dell’esimente ex art. 51 c.p., qualora il contenuto digitale contenga una critica formulata con le modalità proprie della satira, il giudice, nell’apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale della rappresentazione, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell’espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo. Il diritto di satira, cioè, sussiste anche qualora venga esercitato online, a condizione che non vi sia aggressione personale e gratuita ai danni della persona offesa (Cass., Sez. V, sent. n. 12520/23).

Il direttore responsabile della testata giornalistica on line è responsabile ai sensi dell’art. 57 c.p. (Cass.,Sez.V,sent.n. 1275/18; Cass., Sez.V, sent.n.13398/17).

I quotidiani e le testate on line hanno natura del tutto assimilabile a quella dell’informazione su carta stampata;non vi è dubbio,quindi,che per essi si applichino le regole normative e giurisprudenziali relative alla diffamazione a mezzo stampa e alle relative circostanze scriminanti (Cass.,S.U.,sent.n.31022/15).

Il direttore del quotidiano on line non è responsabile ex art. 57 e 57-bis c.p. per omesso controllo (Cass., Sez. V, sent. n. 10594/13; Cass., Sez. V, sent. n. 44126/11; Cass., Sez. V, sent. n. 35511/10).

Responsabilità gestore del blog


Responsabile di diffamazione aggravata il blogger che venuto a conoscenza di un contenuto offensivo pubblicato da un utente non lo rimuove immediatamente (Cass., Sez.V, sent. n. 45680/22).

E’configurabile un concorso omissivo nel reato commissivo dell’autore della pubblicazione quando il blogger, avvedutosi dell’illeceità del contenuto postato da terzi sulle proprie pagine, non lo rimuova, così perpetuando la pubblicazione tramite la permanenza on line (Cass.,Sez.V,sent.n.12546/18).

Tendenzialmente unanime, tranne casi isolati (Trib. Varese, GUP, 22 febbraio 2013; Trib. Aosta, 26 maggio 2006), l’idea che il gestore del blog non possa essere considerato responsabile della diffamazione per scritti altrui, non essendo equiparabile al direttore di una testata giornalistica e non avendo obblighi giuridici di impedire l’evento (Cass.,Sez.V, sent.n.44126/11; Cass.,Sez.V, sent.n.35511/10).

Il luogo del commesso reato


Il Giudice penale competente a conoscere della diffamazione consumata tramite mail è quello del luogo ove la riceve il destinatario (Cass.,Sez.V, sent.n. 38144/23)

Quando più persone appartenenti allo stesso gruppo Facebook offendono la reputazione della medesima persona offesa la competenza territoriale spetta al giudice del luogo ove è stata iscritta per prima la notizia di reato (Cass., Sez.V, sent.n. 7377/23).

Il delitto di diffamazione via Internet è un reato di evento che si consuma quando i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa (Cass., Sez. V, sent.234528/06).

Quando non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato e sia invece possibile individuare il luogo in remoto in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato, tale criterio di collegamento, in quanto prioritario rispetto a quello di cui all’art.9 c.p.p. comma 2 (che attribuisce la competenza al giudice della residenza, dimora o domicilio dell’imputato), deve prevalere su quest’ultimo, cosicché la competenza risulta individuabile con riferimento al luogo fisico ove viene effettuato l’accesso alla rete per il caricamento dei dati sul server (Cass., Sez.V ,sent. n.31677/15; Cass., Sez. I, sent.n.8513/09).

Accertamento del reato


La tesi del furto di identità per difendersi dall’accusa di diffamazione a mezzo Facebook presuppone la prova della denuncia dell’illecito subito ( Cass., Sez. V, sent.n. 40309/22).

La diffamazione può essere provata anche con gli screenshot che riportano le frasi offensive della reputazione scambiate su Facebook( Cass. , Sez. V, sent.n. 24600/22).

La diffamazione commessa in rete può essere provata anche in mera via logica, partendo da una semplice “stampata”del contenuto offensivo, senza il ricorso a tecniche di indagini informatiche (Cass.,Sez.V, sent.34406/15).

Interessante, ma isolata, la decisione secondo cui la diffamazione via Internet non può essere presunta, in quanto a differenza della televisione e della radio, il messaggio inserito non è detto che venga letto. Pertanto in assenza di prova di percezione da parte di terzi si risponderebbe di tentata diffamazione (Tribunale di Teramo, sent. n.112/02).

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Secondo la BBC, L’Oréal ed Estée Lauder sfruttano il lavoro minorile per i profumi


@Notizie dall'Italia e dal mondo
Il nuovo articolo di @Valori.it
Un’inchiesta della BBC sostiene che in Egitto buona parte del gelsomino necessario per i profumi sia raccolto da bambini, anche di cinque anni
L'articolo Secondo la BBC, L’Oréal ed Estée Lauder valori.it/loreal-estee-lauder-…



WikiLeaks’ Julian Assange to be freed after pleading guilty to US espionage charge


WikiLeaks founder Julian Assange is due to plead guilty on Wednesday (26 June) to violating US espionage law, in a deal that will end his imprisonment in Britain and allow him to return home to Australia, ending a 14-year legal odyssey.


euractiv.com/section/global-eu…

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How the CD-ROM Lost the Multimedia Dream to the Internet


In the innocent days of the early 90s the future of personal computing still seemed to be wide open, with pundits making various statements regarding tis potential trajectories. To many, …read more https://hackaday.com/2024/06/24/how-the-cd-rom-lost-the-

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High-tech movie guides on CD-ROM; clearly the future had arrived in 1994.High-tech movie guides on CD-ROM; clearly the future had arrived in 1994.
In the innocent days of the early 90s the future of personal computing still seemed to be wide open, with pundits making various statements regarding tis potential trajectories. To many, the internet and especially the World Wide Web didn’t seem to be of any major significance, as it didn’t have the reach or bandwidth for the Hot New Thingtm in the world of PCs: multimedia. Enter the CD-ROM, which since its introduction in 1985 had brought the tantalizing feature of seemingly near-infinite storage within reach, and became cheap enough for many in the early 90s. In a recent article by [Harry McCracken] he reflects on this era, and how before long it became clear that it was merely a bubble.

Of course, there was a lot of good in CD-ROMs, especially when considering having access to something like Encarta before Wikipedia and broadband internet was a thing. It also enabled software titles to be distributed without the restrictions of floppy disks. We fondly remember installing Windows 95 (without Internet Explorer) off 13 1.44 MB floppies, followed by a few buckets of Microsoft Office floppies. All pray to the computer gods for no sudden unreadable floppy.

Inevitably, there was a lot of shovelware on CD-ROMs, and after the usefulness of getting free AOL floppies (which you could rewrite), the read-only CD-ROMs you got in every magazine and spam mailing were a big disappointment. Although CD-ROMs and DVDs still serve a purpose today, it’s clear that along with the collapse of the Internet Bubble of the late 90s, early 2000s, optical media has found a much happier place. It’s still hard to beat the sheer value of using CD-R(W)s and DVD-/+R(W)s (and BD-Rs) for offline backups, even if for games and multimedia they do not appear to be relevant any more.

If you’re interested in another depiction of this period, it’s somewhere we’ve been before.



di Paolo Ferrero - Cosa sta succedendo? Questa domanda è sempre più diffusa perché l’insicurezza e il disorientamento hanno oramai raggiunto un livello


2024 Business Card Challenge: Go Tic-Tac-Toe-to-Toe with Them


A PCB business card that plays tic-tac-toe with red and blue LEDs. There is perhaps no more important time to have a business card than when you’re in college, especially near the end when you’re applying for internships and such. And it’s …read more htt

A PCB business card that plays tic-tac-toe with red and blue LEDs.

There is perhaps no more important time to have a business card than when you’re in college, especially near the end when you’re applying for internships and such. And it’s vital that you stand out from the crowd somehow. To that end, Electrical & Computer Engineer [Ryan Chan] designed a tidy card that plays tic-tac-toe.

Instead of X and O, the players are indicated by blue and red LEDs. Rather than having a button at every position, there is one big control button that gets pressed repeatedly until your LED is in the desired position, and then you press and hold to set it and switch control to the other player. In addition to two-player mode, the recipient of your card can also play alone against the ATMega.

The brains of this operation is an ATMega328P-AU with the Arduino UNO bootloader for ease of programming. Schematic and code are available if you want to make your own, but we suggest implementing some type of changes to make it your own. Speaking of, [Ryan] has several next steps in mind, including charlieplexing the LEDs, using either USB-C or a coin cell for power, upgrading the AI, and replacing the control button with a capacitive pad or two. Be sure to check it out in action in the two videos after the break.

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2024 Business Card Challenge



Il terzo video della campagna “Fermati. #Pensaciunminuto” sui rischi legati alle dipendenze, è...

Il terzo video della campagna “Fermati. #Pensaciunminuto” sui rischi legati alle dipendenze, è realizzata da #Rai in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



COME TI ORGANIZZO IL TRAFFICO DI COCAINA VIA MARE DAL SUD-AMERICA AI PORTI EUROPEI


@Notizie dall'Italia e dal mondo
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Abbiamo più volte trattato nel nostro blog dell’afflusso di cocaina in Europa, per il tramite di #navi container che giungono nei principali #porti. Una situazione che ha spinto il Belgio (nella sua veste di Presidente di turno dell’Unione Europea e Paese particolarmente attinto dal flusso mercè i suoi importanti scali) a farsi promotore di una “alleanza” dedicata al contrasto di tali non graditi arrivi di merce illegale.
Leggi qui: poliverso.org/display/0477a01e… , qui poliverso.org/display/0477a01e… , qui poliverso.org/display/0477a01e… e qui noblogo.org/cooperazione-inter… .

La Organized Crime and CorruptionReporting Project (#OCCRP) è una delle più grandi organizzazioni di giornalismo investigativo al mondo, con personale in sei continenti e hub ad Amsterdam, Washington, D.C. e Sarajevo

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OCCRP ha predisposto un interessante dossier sull’utilizzo da parte dei cartelli della droga dei mezzi navali ove occultare la cocaina poi trafficata in Europa.
Secondo il dossier, la #Colombia, il più grande produttore di #cocaina al mondo, ha statistiche limitate sui sequestri di droga, con almeno quattro diverse agenzie che tengono registri dei sequestri ma non facilmente accessibili al pubblico. Quando i dati vengono pubblicati, in genere includono poco oltre la data, il luogo e la quantità di droga sequestrata. Le autorità colombiane non conservano i dati sulle spedizioni colombiane che avvengono all'estero, rendendo difficile per i giornalisti e la società civile analizzare le tendenze del traffico.
Cuestión Pública, partner di OCCRP, ha dedicato più di un anno alla creazione di un database che mira a cambiare questa situazione. Spulciando i file trapelati, i giornalisti hanno identificato 158 spedizioni di droga provenienti dalla Colombia. Hanno quindi creato un database più completo contattando il ministero della difesa colombiano, l'ufficio del procuratore, la marina e la polizia e presentando richieste di libertà di informazione per ottenere l'accesso ai loro registri. I dati sono stati integrati anche dalle relazioni del servizio federale delle dogane belga.
In totale, i giornalisti hanno identificato 1.764 arresti separati tra il 2016 e l'aprile 2022, di cui circa tre quarti avvenuti su piccole imbarcazioni. Di questi incidenti, la società proprietaria della nave o dei container è stata identificata in 374 casi, di cui più di tre quarti hanno coinvolto importanti compagnie di navigazione, come Maersk, CMA CGM e Hapag-Lloyd.

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Il set di dati NarcoFiles ha rivelato che i trafficanti di cocaina colombiani utilizzano sempre più spesso grandi navi portacontainer, con la maggior parte dei sequestri che si verificano in Colombia. I dati mostrano che la maggior parte dei sequestri che hanno coinvolto navi di grandi dimensioni ha avuto luogo in Colombia, con 259 arresti di quasi 99 tonnellate di cocaina. Al di fuori della Colombia, il Belgio e la Spagna sono stati i punti di intercettazione più comuni, con oltre 26 tonnellate di cocaina sequestrate in 26 casi in Belgio e 32 tonnellate in 25 arresti in Spagna. Il porto settentrionale della Colombia, a Santa Marta, è stato il principale punto di origine dei sequestri di grandi navi, per un totale di 94 spedizioni arrestate.

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Le spedizioni di banane sono attraenti per i trafficanti perché sono deperibili e spesso coltivate in aree in cui i cartelli sono attivi,e per tale motivo spesso i carichi illegai sono nascosti in tali spedizioni.
L'ultimo rapporto dell'agenzia antidroga delle Nazioni Unite evidenzia l'aumento dell'uso da parte dei trafficanti di cocaina di grandi navi portacontainer e i metodi di contaminazione che stanno diventando sempre più sofisticati. Maersk, la compagnia di navigazione danese dominante nel mercato colombiano, è stata coinvolta nel maggior numero di arresti di droga nel set di dati, rappresentando più di un terzo dei 374 casi in cui è stato possibile identificare la compagnia di navigazione o di container. Maersk ha attribuito i sequestri al rafforzamento della cooperazione tra le autorità colombiane. I dati forniscono anche informazioni sulle centinaia di tonnellate di cocaina trafficate con successo ogni anno.
Il Report di OCCR è reperibile qui: occrp.org/en/narcofiles-the-ne…



Etiopia, +1 milione di sfollati in Tigray chiedono supporto (cibo e cure) & giustizia

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Negli scorsi giorni ci sono state manifestazioni pacifiche da parte degli sfollati tigrini, etiopi residenti dello stato regionale del Tigray,




Meglio tardi che mai. Apprezziamo sinceramente le parole della segretaria del PD Elly Schlein che, in occasione della manifestazione contro lo sfruttamento che


Presentata oggi a Milano la Fondazione per la scuola italiana, il nuovo ente no-profit, interamente finanziato da privati, che opererà insieme al #MIM per recepire le esigenze territoriali e ottimizzare l’allocazione di risorse, attraverso lo svilupp…
#MIM


La differenza tra quantità e qualità nel lavoro parlamentare

[quote]I numeri, a volte, mentono. Soprattutto quando ad essere affidato ai numeri è il giudizio sulla qualità politica del ceto parlamentare. Nell’epoca dei ragionieri, ad esempio, sembra aver acquisito un valore incontestabile la percentuale delle presenze in Aula di senatori e deputati. Il meritorio sito



Etiopia, operatori MSF uccisi in Tigray cercano ancora giustizia dopo 3 anni

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Etiopia, la guerra genocida iniziata nello stato regionale del Tigray il novembre 2020 e formalmente chiusa con un accordo di “cessazione ostilità” firmato a




Come mai non riesco a seguire un utente di Mastodon.uno?

@Che succede nel Fediverso? @Signor Amministratore @mastodon uno admin :mastodon: @Poliverso Forum di supporto

Buonasera a tutti! sto provando a seguire un utente di mastodon.uno (nello specifico è @🖖 εκᴧεκτικός :fediverso: e mi sta capitando una cosa abbastanza strana: se provo a cliccare su "segui", la pagina si aggiorna e torna a mostrare "segui".

Il problema si verifica solo con lui, ma escludo di essere stato bloccato dall'utente perché non ci ho mai interagito con lui

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Unknown parent

mastodon - Collegamento all'originale
informapirata ⁂

@eccosilvia il livello massimo di tutela è il combinato tra limitare la visibilità i soli seguaci e il togliere la spunta all'opzione "Accetta automaticamente nuovi follower".

@VM @russandro @prealpinux

in reply to informapirata ⁂

@informapirata
Ĉu temis pri "Threads"?

Nu, mi komprenas, vi havas vian temon kaj vi ne povas ne paroli pri tio.

Tiu konto ankaŭ havas la sian: Esperanto. Do, eble mi malbone faris parolante pri io alia.

Mi revenu al mia ĉefa temo.
@russandro @prealpinux @eccosilvia



Ma quale asteroide del cavolo, ecco il vero motivo. La scienzah colpisce ancora...😁😁😁


“Fermati. Pensaci un minuto”: disponibile il secondo dei nove video della campagna di...

“Fermati. Pensaci un minuto”: disponibile il secondo dei nove video della campagna di comunicazione sui rischi legati alle dipendenze, realizzata da #Rai in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio …

#Rai


Eritrea, le spie del governo si spacciano per interpreti dei rifugiati #PerNonDimenticare

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Richiedenti asilo e attivisti raccontano ad Al Jazeera come i traduttori legati al governo si siano infiltrati nel sistema di



📌Ⓤⓝⓐ ⓕⓘⓐⓒⓒⓞⓛⓐ ⓟⓔⓡ Ⓐⓢⓢⓐⓝⓖⓔ
3 luglio - Piazza Castello - Torino ore 20.30
Accendiamo una luce di speranza in occasione del 53° compleanno del giornalista d’inchiesta Julian Assange
Ingiustamente incarcerato da oltre 5 anni senza processo.
Parteciperanno alla manifestazione promossa da Free Assange Italia, le associazioni: ANPPIA, Centro Studi Italia-Cuba, Libero Pensiero, Articolo 21, Amnesty International, Schierarsi, Generazioni Future, Quaderni All'Aria, Zona Libera, CNL Resistenza, Volere la Luna e Coordinadora Contra La Guerra Nuclear

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PRIVACYDAILY n. 356 – 24.06.2024

VERSIONE ITALIANA USA: IL DISEGNO DI LEGGE SULLA PRIVACY DI RHODE ISLAND SOLLEVA PREOCCUPAZIONI La connettività che si sta sviluppando all’interno del mosaico di leggi sulla privacy degli Stati Uniti è un punto di attenzione sia per i consumatori che per le aziende. Sebbene quasi la metà degli Stati Uniti

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Chinese Exclusion Act: Discriminazione contro i Cinesi

[quote]Il Chinese Exclusion Act arriva nel tardo XIX secolo, quando gli Stati Uniti attraversano un periodo di crescita economica e di espansione verso ovest
The post Chinese Exclusion Act: Discriminazione contro i Cinesi



Nel conflitto tra Russia ed Ucraina chi ha veramente ragione tra le due?
No dico… ma stiamo scherzando? Cosa avrebbe dovuto fare l'ucraina per rendere giusta e legittima un'invasione? E premetto che non vale non amare la russia… L'unico motivo legittimo al limite per invadere un paese è se questo sta già aggredendo militarmente te o un tuo alleato. Di certo questa invasione non era nell'interesse dei cosiddetti "filorussi", che andrebbero chiamato solo "russofofoni", visto che pure questi sono stati bombardati e uccisi. Ricordo che l'invasione è avvenuta in 4 fasi, per schematizzare: 1) vari colpi di stato per mettere un presidente amico alla russia stile bielorussia [fallito] 2) invasione della Crimea (dove europa e USA sono stati colpevolmente a guardare) [in corso] 4) invio di truppe e soldati nelle 2 regioni orientali al fine di destabilizzare l'ucraina [fallito] 3) invasione vera e propria [in corso]. L'errore più grosso Ucraino è stato quello di lasciarsi convincere dagli americani a rispedire le loro atomiche alla Russia… questo è stato un errore fatale. Vedrai che con quella la Russia non sarebbe stata invasa. La morale della favola? Per non essere aggredite tutte le nazioni si devono dotare di armi atomiche.


#NotiziePerLaScuola
È disponibile il nuovo numero della newsletter del Ministero dell’Istruzione e del Merito.


Nuova gaffe di Sangiuliano: “Colombo si basò sulle teorie di Galileo”. Che però nacque 70 anni dopo | VIDEO


@Politica interna, europea e internazionale
Nuova gaffe del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che, nel corso di un suo intervento alla manifestazione “Taobuk 2024 – Identità italiana, identità culturale”, ha dichiarato che Cristoforo Colombo basò il suo viaggio che lo portò alla scoperta

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“Fermati. Pensaci un minuto”: è la campagna di comunicazione sui rischi legati alle dipendenze,...

“Fermati. Pensaci un minuto”: è la campagna di comunicazione sui rischi legati alle dipendenze, realizzata da #Rai in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

#Rai


SILVERNOTICE: RINTRACCIARE GLOBALMENTE I PATRIMONI ILLECITI DELLE MAFIE


@Notizie dall'Italia e dal mondo

La Silver Notice è un nuovo strumento che consentirà all’ #INTERPOL di coordinare meglio gli sforzi internazionali per identificare, localizzare e sequestrare i proventi di reato, compresi quelli relativi alla criminalità finanziaria, alla corruzione e alla criminalità organizzata.
L'Assemblea Generale dell'INTERPOL approvò alla 90^ Assemblea generale dell’Interpol del 2022 a New Delhi (India) la creazione della #Silver Notice per facilitare il rintraccio e il recupero dei beni di origine criminale.

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(Il Prefetto Rizzi all'Assemblea Interpol a New Dheli)


Le caratteristiche principali della Silver Notice sono:

- condividere informazioni e coordinare le indagini sul rintracciamento e il recupero dei beni criminali in più giurisdizioni.
- privare i criminali dei guadagni acquisiti illecitamente e interrompere le loro operazioni prendendo di mira le loro risorse finanziarie.
La Silver Notice e la corrispondente "Silver Diffusion" saranno sperimentate per un periodo massimo di due anni, con il gruppo di lavoro di esperti che fornirà feedback e orientamenti durante l'attuazione.

L'iniziativa si basa sulle precedenti risoluzioni e sugli sforzi dell’INTERPOL per combattere la criminalità finanziaria e la corruzione e si allinea con le priorità del G20 e della Financial Action Task Force nel rafforzare i meccanismi globali di recupero dei beni.

Le differenze principali tra la nuova Notifica Silver INTERPOL e le altre notifiche INTERPOL esistenti sono:
1. Scopo: La Silver Notice è specificamente progettata per facilitare il tracciamento, l'identificazione, il congelamento e il recupero dei beni criminali oltre i confini internazionali. Ciò è in contrasto con gli altri avvisi incentrati sulla localizzazione di individui, sulla condivisione di informazioni su attività criminali o sull'avvertimento di minacce.
2. Ambito: mentre le altre comunicazioni coprono un'ampia gamma di attività criminali, la Silver Notice si concentrerà esclusivamente sui crimini finanziari, sulla corruzione e sui proventi della criminalità organizzata.
3. Meccanismo: la Silver Notice consentirà lo scambio diretto di intelligence e informazioni finanziarie per sostenere gli sforzi di recupero dei beni multi-giurisdizionali. Si tratta di una nuova funzionalità che va oltre il sistema di notifica esistente.
4. Obiettivi: l'obiettivo generale della Silver Notice è privare i criminali dei guadagni acquisiti illecitamente e interrompere le loro operazioni prendendo di mira le loro risorse finanziarie. Ciò è in linea con le priorità del G20 e della Financial Action Task Force nel rafforzare i meccanismi globali di recupero dei beni.

In sintesi, la Silver Notice rappresenta uno strumento nuovo e specializzato dell’INTERPOL focalizzato specificamente sul rintracciamento, il congelamento e il recupero dei beni criminali oltre confine, integrando il sistema di notifica esistente che è più ampiamente focalizzato sulla localizzazione di individui e sulla condivisione di informazioni criminali.

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(La prima riunione del Gruppo di Lavoro, tenutasi a Roma nell'ottobre 2023)

Al costituito gruppo di Lavoro partecipano 34 Paesi di tutti i continenti. L’Italia se ne è aggiudicata la guida con la nomina, quale responsabile del colonnello Roberto Ribaudo, del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica sicurezza.
Secondo il Prefetto #Rizzi, fautore della Risoluzione dell'Interpol: “È un momento di svolta nell’attacco ai patrimoni illeciti delle mafie. L’obiettivo è quello di superare le differenze tra i diversi ordinamenti per restituire alla società le risorse sottratte in modo illecito al circuito economico, produttivo e sociale. L’obiettivo è quello di festeggiare l’anniversario che ricorre quest’anno dei cento anni di Interpol, la più grande associazione per la cooperazione internazionale di polizia che riunisce 195 Paesi, con un nuovo strumento a disposizione delle forze di polizia. Come la Red notice serve a catturare i latitanti in ogni angolo della Terra, così la Silver notice servirà a tracciare in tutto il mondo i patrimoni illeciti per restituirli alla collettività a cui sono stati sottratti”.



Come i grandi fondi finanziari stanno distruggendo il mercato e la democrazia


@Notizie dall'Italia e dal mondo
Il nuovo articolo di @Valori.it
Estratto del libro "I padroni del mondo. Come i fondi finanziari stanno distruggendo il mercato e la democrazia", scritto da Alessandro Volpi
L'articolo Come i grandi fondi finanziari stanno distruggendo il valori.it/fondi-padroni-mondo-…



https://www.iyezine.com/gaza-surf-chronicles-e1


Avete mai provato a chiedere ad un surfista di qualsiasi parte del mondo che cosa rappresenta il surf per lei o per lui? Sono certa al 100% che tutti vi daranno la stessa risposta: Libertà. Perché nulla al mondo dona quella sensazione come scivolare su un’onda, come remare verso il largo, circondati dal rosso del cielo e dal caldo del sole che tramonta. Pensateci bene, che cos’è la libertà? Per davvero intendo. @Feddit Un'istanza italiana Lemmy


iyezine.com/gaza-surf-chronicl…

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More news about Ghosts' work on ActivityPub, statistics of Mastodon show the massive diversity in software ecosystem that happens when you have a fully open API, and much more.


di Domenico Gallo - La faccia feroce del G7 verso la Russia si converte in un volto compassionevole rigato di lacrime di coccodrillo per la tragedia in atto


BOB LOG III / ONE MAN BUZZ - LIVE REPORT (13-6-2024)


Non si poteva resistere al richiamo dei supereroi monobanda, e allora InYourEyes ha risposto "presente" a un appuntamento davvero imperdibile, @Musica Agorà


iyezine.com/bob-log-iii-one-ma…

Musica Agorà reshared this.




Comunicazione di servizio: possibili interruzioni di servizio su poliverso.org e poliversity.it

A causa della necessità impellente di aumentare lo storage e di provvedere ad alcuni aggiornamenti, saranno possibili disservizi di almeno mezz'ora sulle nostre due istanze.

Se volete fare il tifo per noi, potete farlo da qui 😅
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
it.liberapay.com/poliverso/




sono riuscita finalmente a fare una serie di domande a un'ai e risparmiare molto tempo di quello che avrebbe chiesto "estrarre" le risposta tra comuni query (giù provato) su una comune ricerca. questo conferma che facendo le domande giuste un'AI è efficace e utile. ovviamente oltre a scegliere le domande giuste va capito che non tutti i problemi possono essere risolti da un'AI, che rimane limitata. L'ai scelta per la prova è stata quella di Google. Per chi è curioso pubblico le domande fatte, specificando che la risposta alla seconda pare la più significativa e utile. Non pubblico le risposte perché credo che per ottenerle basti che chiunque faccia le stesse domande. Ecco le 2 domande:
- domanda 1: "quale è la differenza anatomica determinante tra polmone e branchia che fa in modo che il primo sia adatto all'aria mentre la seconda sia adatta all'acqua?"
- domanda 2: "E' immaginabile "l'esistenza" di un organo unico come un polmone in grado di funzionare sia in aria che nell'acqua? Tra polmone e branchia, quale dei 2 è un organo di partenza migliore, che con qualche modifica, potrebbe funzionare nell'elemento che non gli è naturale?"



Pensano di essere degli dei scesi sulla terra, pensano di contare qualcosa nell'UE, mentre in realtà non se li caga nessuno.
Italia estromessa su nomine UE, Giorgetti: "trattamento sbagliato" • Imola Oggi
imolaoggi.it/2024/06/20/italia…